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PDL 2639

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2639



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Modifica all'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e delega al Governo in materia di ridefinizione della dipendenza gerarchica e delle funzioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

Presentata il 24 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca norme per porre termine al crescente senso di insicurezza degli italiani.
      Legalità e giustizia sono aspetti di una società che devono necessariamente essere legati a quelli economici e sociali. Il binomio è quasi scontato: con un maggiore grado di benessere sociale non solo i reati sono inferiori nel numero, ma anche la percezione della sicurezza diffusa tra la popolazione è di gran lunga superiore.
      Quando si vive in una condizione di disagio (e per disagio non si intendono solo situazioni estreme, ma anche l'incertezza della precarietà, il dramma «della quarta settimana»), anche la dimensione sociale globale appare più minacciosa: ci si sente indifesi, meno protetti, più sfiduciati verso il prossimo e verso le istituzioni.
      Attualmente il nostro Paese vive una fase storica in cui il disagio è generalizzato: le condizioni economiche, politiche e sociali comunicano agli italiani un forte senso di insicurezza che genera timore.
      L'Italia è diventata, negli ultimi anni, terra di immigrazione di massa. Questo processo non è stato lento e graduale come è avvenuto in altri Paesi d'Europa, ma è stato veloce e inaspettato e in ogni caso
 

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non accompagnato da una cultura radicata e adeguatamente «costruita».
      La politica del Governo, dal canto suo, così fortemente frammentaria e indecisa, comunica un forte senso di inaffidabilità: basti considerare quanti parlamentari sono indagati per reati di vario tipo. Inoltre la stessa classe politica dirigente ha approvato leggi molto discusse facendole apparire come la panacea irrinunciabile per i disagi degli italiani.
      L'uso strumentale dei mass media per esasperare tutte le componenti che esprimo il disagio, con una continua spettacolarizzazione della cronaca e dei più disparati drammi sociali, sta portando la popolazione a demonizzare alcune categorie sociali o etnie senza preoccuparsi di delinearne i confini e di tratteggiarne i contorni.
      A poco serve tranquillizzare la popolazione con spettacolari azioni delle Forze dell'ordine o dei militari, perché tali azioni sono vissute con distacco e con timore, sono lontane dalla vita quotidiana della maggior parte delle persone, facendo sì che il senso di insicurezza si diffonda a livello di quartiere.
      La crescente crisi economica che ha determinato un radicale taglio delle risorse destinate alla sicurezza del Paese impone al Parlamento di adottare scelte coraggiose, logiche e razionali che consentano alla popolazione di ritrovare nelle istituzioni gli indispensabili riferimenti capaci di offrire concretamente quella sicurezza che allontani i timori e riaffermi lo Stato di diritto su cui poggia una democrazia compiuta.
      Se si vuole garantire l'efficienza delle istituzioni e quindi riportare a livelli accettabili il senso della sicurezza percepito dalla popolazione è indispensabile e prioritario ridurre la duplicazione delle spese che necessariamente si hanno quando sul territorio operano contemporaneamente le Forze di polizia a ordinamento civile e quelle a ordinamento militare.
      Per fare questo si rende necessaria l'approvazione della presente proposta di legge che prevede una ricollocazione del personale dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno e degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;

          b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio

 

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parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

      2. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

      «Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

 

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e delle finanze e con i Ministri interessati».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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