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PDL 2598

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2598



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MARCO CARRA, COLOMBO, FARINA COSCIONI, LENZI, MECACCI, MOTTA, RAO, TABACCI, TENAGLIA, ZAMPARUTTI

Disposizioni per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro di stranieri non comunitari richiedenti nulla osta al lavoro a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, recante programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007

Presentata il 9 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende affrontare la condizione di quei cittadini non comunitari che nel 2007 avanzarono domanda di nulla osta secondo i criteri e le modalità previsti nel cosiddetto «decreto flussi» (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007.
      Come è noto, a seguito di quel decreto furono presentate circa 740.000 domande di assunzione, in base alle quali all'inizio del giugno 2008 furono rilasciati circa 170.000 nulla osta. Circa 80.000 domande furono respinte dalle direzioni provinciali del lavoro (perché le condizioni contrattuali offerte non erano quelle previste dalla legge) o dalle questure (in genere per vecchi provvedimenti a carico del lavoratore straniero).
      A seguito del decreto flussi del 2008 potranno essere evase altre 150.000 richieste. Resterebbero quindi fuori 360.000 domande: si tratta di persone che da anni vediamo occupate nei ristoranti, nel commercio, impiegate nelle piccole aziende edili e agricole, nelle case di cura e nelle nostre case, per prendersi cura delle persone a noi più care, i nostri figli e i nostri anziani.
 

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      Molto probabilmente alcune migliaia di queste persone sono tornate nei loro Paesi di origine oppure non sono più occupate: nella situazione di generale irregolarità è molto difficile disporre di dati precisi e uno degli effetti della presente proposta di legge è proprio quello di portare alla luce anche questo aspetto, ma certamente nella stragrande maggioranza dei casi ci riferiamo a persone che svolgono una vita regolare, sotto gli occhi di tutti, pur nelle mille difficoltà di chi è nei fatti irregolare, anche se non per sua scelta. La lentezza della burocrazia e l'intasamento delle pratiche in uffici notoriamente sguarniti di personale hanno reso impossibile l'ottenimento del permesso di soggiorno anche per molte di quelle persone la cui richiesta è stata accolta.
      La presente proposta di legge vuole quindi rendere regolare la situazione di persone che ne hanno tutti i requisiti: già sono presenti, da anni, sul nostro territorio e svolgono mansioni indispensabili per la nostra vita quotidiana e, cosa che non va sottovalutata, per la nostra economia. La loro regolarizzazione, inoltre, porterebbe anche indubbi vantaggi alle casse dello Stato, perché l'emersione è evidentemente anche emersione dal lavoro in nero.
      La presente proposta di legge si rende inoltre necessaria anche a seguito dell'approvazione delle recenti norme in materia di sicurezza, che rischiano di costringere in una condizione para-criminale non solo i cittadini non comunitari che non commettono alcun reato e che, anzi, svolgono una vita rispettosa delle nostre leggi, ma anche tutti quei cittadini italiani che non possono privarsi del loro contributo e della loro collaborazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

      1. Chiunque occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che hanno presentato la richiesta di nulla osta al lavoro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, risultata in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per la data di invio della dichiarazione, fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.
      2. La dichiarazione di emersione presentata ai sensi del comma 1 deve contenere, a pena di inammissibilità:

          a) le generalità del datore di lavoro;

          b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della presenza in Italia del datore di lavoro;

          c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

          d) l'indicazione della categoria e della qualifica dei lavoratori occupati;

          e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno dei lavoratori occupati;

 

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          f) l'indicazione della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore occupato, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

          g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze all'atto della richiesta del nulla osta presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso tra la data della medesima richiesta e la data della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

      3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

          a) l'attestato di pagamento di un contributo forfetario, in favore della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente, di 100 euro, a titolo di partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

          b) l'attestazione dell'impegno a stipulare con il prestatore d'opera, in conformità a quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato previsto dall'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

      4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della medesima dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla stessa prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro

 

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informatizzato di coloro che hanno presentato la citata dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.
      5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui al comma 4 del presente articolo, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nelle forme previste dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 185, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione, e per il contestuale, rilascio del permesso di soggiorno di cui al citato comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto di lavoro e della regolarità della posizione contributiva dei lavoratori occupati. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupano prestatori d'opera extracomunitari:

          a) nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

          b) che risultano segnalati, anche in base ad accordi o a convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato italiano.

      7. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato italiano.
      8. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di emersione, l'invito a

 

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presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
      9. I datori di lavoro di cui al comma 1 che presentano la dichiarazione di emersione e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno e al lavoro, e delle norme in materia finanziaria, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del medesimo permesso di soggiorno.

Art. 2.
(Norma finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      2. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture - uffici territoriali del Governo per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.


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