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PDL 2610

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2610



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DELFINO, POLI

Disposizioni per promuovere la formazione professionale, l'occupazione, l'orientamento e il reinserimento professionale dei disoccupati e dei lavoratori ultraquarantacinquenni

Presentata il 14 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge scaturisce dall'evidente evoluzione demografica sviluppatasi in Europa e caratterizzata dalla riduzione del tasso di natalità e dall'aumento della speranza di vita.
      Nella riunione dell'8 giugno 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni su «Pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e nella dignità». Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a: promuovere politiche in materia di invecchiamento attivo per i lavoratori anziani, tenendo conto delle diverse situazioni delle donne e degli uomini; sostenere gli sforzi dei datori di lavoro volti ad assumere e a tenere i lavoratori anziani; tenere conto, nei processi di riforma dei sistemi pensionistici, della maggiore esposizione delle donne al rischio di povertà, soprattutto nella vecchiaia, e della situazione delle donne e degli uomini che interrompono la loro carriera a causa degli obblighi di assistenza.
      Sempre il Consiglio europeo del 18-19 giugno ha adottato una dichiarazione solenne sui diritti dei lavoratori e sulla politica sociale, nella quale ribadisce l'importanza del rispetto integrale del quadro e delle disposizioni dei trattati dell'Unione europea, sottolineando, tra le altre cose, che i trattati modificati dal Trattato di Lisbona si prefiggono di combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e
 

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di promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra uomini e donne, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
      L'8 giugno 2009 il Consiglio ha, inoltre, approvato delle conclusioni sull'invecchiamento con le quali raccomanda agli Stati membri di integrare il problema dell'invecchiamento in tutte le politiche pertinenti, al fine di affrontare il problema demografico e di creare, così condizioni che consentano agli anziani di rimanere attivi e di invecchiare dignitosamente.
      La Presidenza svedese nel suo programma di lavoro ha indicato che intende porre la questione dell'invecchiamento all'ordine del giorno dell'Unione europea, sollecitando iniziative di coordinamento e di cooperazione tra gli Stati membri.
      La perdita del posto di lavoro e le difficoltà delle grandi aziende, ma anche di quelle piccole, creano oggi una restrizione dei posti di lavoro che allarma e che necessita di soluzioni immediate. La disoccupazione, soprattutto in età matura, spinge verso l'impoverimento e l'esclusione, divenendo una delle cause primarie dello sviluppo dell'emarginazione sociale.
      In un momento di crisi economica e sociale, quale è quello che attualmente attraversa tutta l'Europa, diventano necessari provvedimenti legislativi strutturati, che abbiano come obiettivo il contrasto alla povertà che, in casi estremi, alimenta la criminalità organizzata, che approfitta dei bisogni delle persone per effettuarne il reclutamento. Molta piccola criminalità, infatti, è generata da una situazione di privazione. Non si possono affrontare le questioni della crescita, della competitività e dell'innovazione del nostro sistema economico se non sradichiamo la povertà e i fattori che la creano.
      Tutto quanto rilevato assume un'importanza specifica alla luce del processo di invecchiamento della popolazione, destinato a produrre effetti economici e sociali estremamente rilevanti e ad incidere profondamente sulla qualità della vita della popolazione europea nei prossimi anni. In questo contesto, l'aumento dei tassi di occupazione dei lavoratori cosiddetti «anziani» è fondamentale per sostenere la crescita economica, il gettito fiscale e i sistemi di protezione sociale, in particolare per garantire pensioni di livello adeguato, di fronte alla prevista riduzione della popolazione in età attiva.
      Nel nostro Paese sono circa 500.000, i lavoratori ultraquarantacinquenni in difficoltà occupazionale, cui si aggiungono anche figure dirigenziali, che presentano difficoltà gravi e comunque tempi di attesa tra un'occupazione e l'altra che superano gli otto mesi.
      La proposta di legge ha lo scopo di promuovere l'accesso alla formazione e l'incentivazione all'occupazione, nonché di sostenere la permanenza al lavoro e il reinserimento professionale dei lavoratori ultraquarantacinquenni (articolo 1).
      Con l'articolo 2 si propongono processi di formazione e di apprendimento professionali che garantiscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso percorsi di ricollocazione professionale.
      L'articolo 3 prevede incentivi all'occupazione e all'autoimpiego per lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno.
      L'articolo 4 prevede un credito d'imposta pari a 300 euro per ventiquattro mesi per le imprese che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori ultraquarantacinquenni.
      L'articolo 5 include nei benefìci previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000, riguardante gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, anche le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni.
      L'articolo 6 prevede la riassunzione, in via prioritaria, dei lavoratori licenziati qualora l'azienda provveda a un aumento dell'organico del personale nei tre anni successivi alla data del licenziamento.
      L'articolo 7 include negli oneri deducibili anche le spese sostenute per l'iscrizione, la frequenza o la fruizione di corsi,
 

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servizi e attività di formazione professionale continua.
      L'articolo 8 individua agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori ultraquarantacinquenni, mentre l'articolo 9 dispone un credito d'imposta di 300 euro per i datori di lavoro che assumono tale categoria di lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
      L'articolo 10 sanziona quanti operano evidenti discriminazioni legate all'età per ciò che concerne l'accesso al mercato del lavoro.
      L'articolo 11 definisce la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere l'accesso alla formazione e l'incentivazione dell'occupazione nonché di sostenere la permanenza al lavoro e il reinserimento professionale dei lavoratori ultraquarantacinquenni.

Art. 2.
(Formazione e apprendimento professionali).

      1. La formazione professionale è rivolta a tutti i cittadini che fanno parte o che intendono entrare a fare parte delle forze di lavoro, secondo la definizione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Essa è parte dell'educazione permanente.
      2. Sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
      3. Agli uffici e sportelli di cui al comma 2, si accede gratuitamente. I cittadini che vi accedono hanno diritto a servizi di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionali.

 

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Art. 3.
(Incentivi all'occupazione e all'autoimpiego).

      1. Lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati e crediti d'imposta.

Art. 4.
(Incentivi alle assunzioni e al reingresso dei lavoratori ultraquarantacinquenni).

      1. Le imprese, in caso di riduzione di personale di età superiore a quarantacinque anni, attivano la procedura di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per agevolare la ricerca di nuova occupazione.
      2. Alle imprese che procedono all'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore di cui all'articolo 1 che non è già stato impiegato precedentemente nell'impresa ed è disoccupato da almeno sei mesi, spetta un credito d'imposta nella misura di 300 euro per ventiquattro mesi.

Art. 5.
(Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego).

      1. Possono essere ammessi ai benefìci di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, relativi agli incentivi all'autoimprenditorialià e all'autoimpiego, anche le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15

 

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del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

Art. 6.
(Riassunzione di lavoratori licenziati).

      1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei tre anni successivi dalla data del licenziamento, a un aumento dell'organico del personale».

Art. 7.
(Misure per sostenere la domanda di formazione professionale continua).

      1. Al fine di promuovere la domanda di formazione professionale continua, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

          «d-ter) le spese sostenute per l'iscrizione, la frequenza o la fruizione di corsi, servizi e attività di formazione professionale continua;».

Art. 8.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1,

 

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con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di sei mesi in ragione di processi di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro ovvero cessazione di attività di lavoro autonomo».

Art. 9.
(Contratti di formazione e lavoro).

      1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
      2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito un credito d'imposta fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 10.
(Divieto di discriminazione per età nell'accesso al mercato del lavoro).

      1. È fatto divieto ai datori di lavoro privati, alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti autorizzati o accreditati di prevedere espressamente o indirettamente limiti di età nella selezione e nella ricerca del personale e negli annunci pubblicitari di assunzione.

 

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      2. Ai datori di lavoro, alle agenzie per il lavoro e agli intermediari che violano la disposizione del comma 1 è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 8.000 euro.
      3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al medesimo Fondo affluiscono, altresì, le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 2.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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