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PDL 2438

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2438



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CODURELLI, GNECCHI, SCHIRRU, BELLANOVA, RAMPI

Disciplina della professione di collaboratore parlamentare

Presentata il 14 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di regolamentare la figura del collaboratore parlamentare, ossia quella persona, che non appartiene né all'amministrazione della Camera dei deputati, né del Senato della Repubblica (articolo 1) che coadiuva il parlamentare nell'espletamento del mandato attraverso lo svolgimento di diversi compiti che vanno dalla gestione della segreteria politica del parlamentare, a collaborare all'attività legislativa vera e propria, dalla gestione delle pubbliche relazioni, alla preparazione di atti di sindacato ispettivo (articolo 2). L'esigenza di regolamentare in via definitiva la figura del collaboratore parlamentare nasce da un duplice ordine di fattori: 1) cancellare ogni accezione negativa del termine «portaborse» con il quale sono appellati i collaboratori parlamentari, che in realtà sono professionisti, nella maggior parte dei casi laureati; 2) rispondere all'esigenza di trasparenza che l'opinione pubblica chiede da sempre al mondo politico. Il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria e la sua cessazione può avvenire nel momento in cui tale fiducia venga a mancare, a causa della fine della legislatura o per la cessazione anticipata del mandato parlamentare. Si tratta, quindi, di un rapporto di lavoro soggetto alla disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, che prevede l'impossibilità per i congiunti fino al terzo grado del parlamentare di essere assunti quali collaboratori del medesimo e che, soprattutto, non istituisce alcun rapporto lavorativo tra collaboratore e amministrazioni delle Camere (articolo 3). Per evitare il rischio di condizioni di incertezza giuridica nel rapporto
 

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di lavoro tra deputato e collaboratore nonché per evitare che in un luogo come il Parlamento possano esistere forme contrattuali irregolari, la presente proposta di legge modifica l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, che disciplina le indennità spettanti ai membri del Parlamento, con l'introduzione di un comma che prevede che siano gli Uffici di Presidenza delle due Camere a stabilire l'ammontare del contributo spettante ai parlamentari per quel che riguarda la retribuzione dei propri collaboratori (articolo 4). Inoltre, la presente proposta di legge introduce un'importante novità (articolo 4, comma 2) consistente nell'attribuire direttamente agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di pagare lo stipendio e i contributi dei collaboratori parlamentari e di predisporre la documentazione relativa a tali operazioni. La funzione attribuita agli Uffici di Presidenza non inficia la natura privatistica del rapporto di lavoro suddetto, poiché essi compiono le operazioni enunciate, per conto, per nome e su dichiarazione dei parlamentari. Infine, proprio per valorizzare la professionalità e la figura del collaboratore parlamentare, si dispone l'istituzione di un albo dei collaboratori parlamentari a cui questi ultimi sono tenuti, gratuitamente, a iscriversi (articolo 5).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori parlamentari.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, si definisce collaboratore parlamentare colui che svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:

          a) servizi di segreteria e di pianificazione degli impegni del parlamentare;

          b) rapporti con enti governativi, con i rappresentanti dei mezzi di informazione, con gli elettori e con qualsiasi altro soggetto esterno;

          c) collaborazione nell'elaborazione e nella redazione degli atti parlamentari tipici nonché attività di studio e di ricerca inerente allo svolgimento del mandato parlamentare.

Art. 3.
(Contratto di lavoro).

      1. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto

 

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legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.
      2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 1, hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.
      3. Non possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare i congiunti fino al terzo grado del parlamentare.
      4. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di contributi per la retribuzione dei collaboratori parlamentari. Funzioni degli Uffici di Presidenza delle Camere).

      1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare del contributo spettante ai membri del Parlamento per provvedere alla retribuzione dei loro collaboratori».
      2. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo disposizioni adottate dai rispettivi Uffici di Presidenza, possono effettuare, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.

 

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Art. 5.
(Albo dei collaboratori parlamentari e codice etico).

      1. All'atto della stipula del contratto di lavoro del collaboratore parlamentare, lo stesso si iscrive, senza alcun onere a proprio carico, all'albo dei collaboratori parlamentari, istituito e tenuto presso i competenti uffici della Camera, che provvedono al suo periodico aggiornamento.
      2. L'albo dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è reso accessibile e disponibile al pubblico anche tramite la sua pubblicazione nei rispettivi siti delle Camere.
      3. L'iscrizione all'albo dei collaboratori parlamentari è titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle amministrazioni pubbliche.
      4. Unitamente al contratto di lavoro di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico approvato, d'intesa, dagli Uffici di Presidenza delle Camere, nel quale sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso codice, prevedendo, nei casi più gravi, la rescissione dello stesso contratto di lavoro.


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