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PDL 2430

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2430



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSENZA, CARLUCCI, MANNUCCI, MONDELLO, MARIAROSARIA ROSSI, SBROLLINI

Disposizioni per il contrasto del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'articolo 583-bis del codice penale

Presentata l'11 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha introdotto una serie di significative misure in materia di prevenzione e di divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, che rappresentano una barbarie insopportabile, da parte di famiglie di immigrati provenienti in prevalenza dall'Africa e dal Medio Oriente. In tal senso va letto l'inserimento, nel codice penale, di un apposito articolo, l'articolo 583-bis, che, al primo comma, recita: «Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (...)». Sono poi previste varie circostanze aggravanti e sanzioni qualora le mutilazioni siano compiute da un esercente una professione sanitaria (articolo 583-ter del citato codice penale).
      La disciplina introdotta dalla legge n. 7 del 2006 (e, per quanto concerne il contrasto alla violenza sessuale, dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), è positiva anche perché si muove nella direzione auspicata, ma non ancora intrapresa da tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, da una recente risoluzione del Parlamento europeo. La risoluzione (A6-0054/2009 del 24 marzo 2009), tra l'altro, riporta dati terribili: ogni anno circa 180.000 donne immigrate in Europa subiscono o rischiano di subire mutilazioni genitali femminili; secondo i dati riportati dall'Organizzazione
 

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mondiale della sanità, a livello mondiale sono tra 100 e 140 milioni le donne e le bambine sottoposte a questo supplizio.
      Molti dei Paesi africani (la maggioranza, circa ventotto), asiatici e mediorientali in cui più si pratica la barbarie delle mutilazioni genitali femminili sono anche le nazioni d'origine di una parte consistente degli immigrati residenti in Italia. È un fatto che gli immigrati regolarmente residenti nel nostro Paese, integratisi sul piano culturale e rispettosi delle leggi, non effettuino, a meno di rare eccezioni comunque da punire con il necessario rigore, le mutilazioni. Lo stesso non si può purtroppo dire, invece, per gli immigrati clandestini.
      Per questo, nel contesto di forte severità imposto dall'articolo 583-bis del codice penale e allo stesso tempo con l'obiettivo di fare dell'Italia il Paese europeo «portabandiera» della lotta alle mutilazioni genitali femminili, l'articolo 1 della presente proposta di legge introduce un'apposita norma nell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede l'allontanamento obbligatorio e definitivo (diversamente da quello di carattere generale, previsto dall'articolo 13, comma 2, del medesimo testo unico, che è facoltativo e comunque limitato al caso di una condanna alla reclusione non superiore a due anni) dal territorio italiano per gli immigrati clandestini giudicati colpevoli del reato di cui al citato articolo 583-bis del codice penale, salvo che non vi sia la certezza che la pena possa essere realmente scontata nel Paese d'origine. In tale ultimo caso, la pena viene scontata in Italia, ma al momento del rilascio il colpevole viene contestualmente espulso dal nostro Paese, che non può accettare di ospitare gente macchiatasi di un reato tanto odioso, incivile e da combattere con tutte le forze.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge, introducendo l'articolo 364-bis del codice penale, prevede che chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, del reato di cui all'articolo 583-bis del medesimo codice commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 dello stesso codice, è punito con la reclusione fino a due anni. La ratio di questa norma è quella di rafforzare la prevenzione dando il messaggio inequivocabile che, se si ha notizia dell'avvenuto reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ancor più se si ricopre un ruolo come quello di medico o di assistente sociale, e non si denuncia il fatto - magari per un'interpretazione distorta della libertà che le persone provenienti da altri Paesi hanno di seguire quelle che vengono definite «tradizioni» ma che, in realtà, sono atti di barbarie disumana - allora si va incontro a una denuncia penale.
      L'articolo 3 della presente proposta di legge prevede che le spese mediche (comma 1) e il patrocinio legale (comma 2) per le vittime del reato di mutilazioni genitali femminili sono posti totalmente a carico dello Stato, indipendentemente dal reddito e dalla regolarità o meno della presenza in Italia delle vittime, in analogia con quanto stabilito dal citato decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, per le vittime dei reati di violenza sessuale.
      L'articolo 4 della presente proposta di legge, intervenendo sull'articolo 380 dei codice di procedura penale, inserisce il delitto oggetto della presente proposta di legge tra quelli per i quali già oggi, anche qualora non siano previste un pena minima non minore di cinque anni e una pena massima non inferiore a venti anni, è stabilito l'arresto obbligatorio in flagranza (cioè, in particolare, i reati di violenza sessuale).
      Si ricorda, infine, come il contenuto delle norme proposte rispecchi lo spirito e i contenuti più importanti e urgenti da realizzare della già richiamata risoluzione del Parlamento europeo nel cui testo, infatti, tra le altre indicazioni, si trova
 

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l'invito agli Stati membri dell'Unione europea:

          «21 (...) a imporre ai medici di base, ai medici e al personale sanitario operante negli ospedali l'obbligo a riferire alle autorità sanitarie e/o alle forza di polizia i casi di MGF [mutilazioni genitali femminili] (...)»;

          «23 a perseguire, condannare e punire tali pratiche, applicando una strategia globale che tenga conto della dimensione normativa, sociale e di integrazione delle popolazioni immigrate (...)»;

          «29 (...) ad assistere le vittime (...), offrendo sostegno psicologico e sanitario, ivi comprese, ove possibile, cure mediche gratuite per riparare i danni; (...) a considerare che, secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dell'infanzia, la minaccia o il rischio che una minorenne possa subire una MGF può giustificare l'intervento dell'autorità pubblica».

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione degli stranieri extracomunitari colpevoli del delitto di cui all'articolo 583-bis del codice penale).

      1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. In ogni caso la misura dell'espulsione di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria se lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del presente testo unico è stato condannato per il reato previsto dall'articolo 583-bis del codice penale, al fine di fargli scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento di allontanamento è differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al periodo precedente abbia scontato nel territorio italiano la pena prevista»;

          b) alla rubrica, le parole: «o alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «, alternativa o aggiuntiva».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 364-bis del codice penale in materia di omessa denuncia del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia del reato di pratiche di mutilazione degli organi

 

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genitali femminili). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, del reato di cui all'articolo 583-bis commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 3.
(Cure mediche e patrocinio
a spese dello Stato).

      1. Le spese per le cure mediche in favore delle vittime del delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dall'articolo 583-bis del codice penale, indipendentemente dal reddito delle vittime, sono poste interamente a carico dello Stato.
      2. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «583-bis,».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

      1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dall'articolo 583-bis,».


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