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PDL 2600

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2600



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRONER, BUCCHINO

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative e loro consorzi

Presentata il 10 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - In base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) se rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Sono invece soggette all'aliquota dell'IVA pari al 4 per cento quelle rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
      Tra i soggetti beneficiari di tali prestazioni (sia quelle esenti da IVA che quelle con IVA al 4 per cento) ci sono gli anziani e inabili adulti, i tossicodipendenti e i malati di AIDS, i disabili psico-fisici, i minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. Tale platea di beneficiari è stata ampliata nel 2006 con il comma 312 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per includere anche le persone migranti, quelle senza fissa dimora, i richiedenti asilo, le persone detenute e le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. L'inclusione di tali ultimi soggetti è stata tuttavia prevista solo per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA prevista dal comma 27-ter dell'articolo 10 (operazioni esenti da IVA) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
 

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1972, mentre invece, si presume a causa di una semplice dimenticanza, tale stessa integrazione non è stata effettuata al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che prevede l'IVA al 4 per cento per le cooperative e i loro consorzi. Non riscontrando alcuna concreta motivazione che giustifichi tale diversità (si tratta semplicemente di garantire l'assistenza sanitaria con agevolazioni tributarie ad altri soggetti - migranti, richiedenti asilo eccetera - assistiti in comunità e simili, anche se tale assistenza è resa da cooperative e loro consorzi oltre che da organismi di diritto pubblico e da istituzioni sanitarie riconosciute), si ritiene opportuno modificare la normativa vigente per correggere l'ingiustificata omissione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili od ovunque rese, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, dei disabili psico-fisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, di soggetti richiedenti asilo, di persone detenute e di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».


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