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PDL 2599

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2599



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, BERRETTA, BOCCUZZI, CALVISI, CODURELLI, FADDA, GNECCHI, MIGLIOLI, PES

Disposizioni per il riconoscimento di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti a fattori nocivi nei siti industriali ad elevato rischio di crisi ambientale

Presentata il 9 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le malattie professionali rappresentano uno dei temi fondamentali per la promozione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
      Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa dell'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.
      Al momento, la conoscenza di questi fenomeni legati al mondo del lavoro risente delle criticità del sistema informativo ad essi dedicato, per cui i dati a disposizione rappresentano la punta emergente di un fenomeno di dimensioni complessivamente non note.
      Secondo i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ogni anno in Italia si verificano più di 25.000 casi di patologia professionale e correlata al lavoro.
      I dati disponibili dimostrano che il fenomeno delle malattie professionali in Italia, negli ultimi anni, si è mantenuto sostanzialmente stabile.
      Il carico inquinante, generato dagli insediamenti produttivi in talune zone, ha inciso pesantemente sulle componenti ambientali e ha determinato effetti nocivi sulle attività agricole e zootecniche e sulla salute pubblica.
      Numerose sono le iniziative ipotizzate e messe in atto dal Ministro dell'ambiente e
 

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della tutela del territorio e del mare e dalle regioni; tuttavia, ancora oggi, permane la necessità di intervenire con misure per il disinquinamento e il riequilibrio ambientali.
      Partendo da tale considerazione, sembra urgente provvedere all'adozione di uno strumento legislativo che, in certa misura, riconosca il danno subìto dai lavoratori che hanno operato o che operano in ambienti nocivi per la salute. Si tratta, infatti, di lavoratori che svolgono particolari attività usuranti e, quindi, di soggetti sottoposti a un alto rischio di malattie professionali (ipoacusie da rumore da martellatura, scriccature di caldaie e di serbatoi, bronchiti croniche da lavorazioni di scavo, da fluoro e composti e da ossidi di azoto, sindrome di Raynaud, pneumoconiosi da silicati, da polveri di metalli duri e da alluminio, forme tumorali allo stomaco, all'intestino, alla vescica e ai polmoni, dermatiti da contatto, artropatie, effetti tossici del piombo) e di mortalità per tumori (allo stomaco, ai polmoni e al sistema emolinfopoietico), in quanto occupati in aree significativamente esposte a particolari fattori nocivi.

      La presente proposta di legge prevede quindi benefìci a tutela dei lavoratori che hanno lavorato e che lavorano presso impianti e industrie esposti a particolari fattori nocivi.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge. Essa interessa i lavoratori che hanno lavorato per più di quindici anni nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.
      L'articolo 2 specifica che i benefìci consistono nell'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività e che sono accessibili su domanda dell'interessato.
      L'articolo 3 tiene conto delle modifiche intervenute con la devoluzione di competenze alle regioni avviata con le «leggi Bassanini». In particolare, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha abrogato l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e che ha attribuito alle regioni le competenze in materia di disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale, si è demandato alle regioni il compito di individuare le industrie e gli impianti interessati dal provvedimento.
      Gli articoli 4 e 5 stabiliscono la copertura finanziaria e la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere benefìci previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso impianti e industrie ubicati in aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di completamento delle azioni di risanamento delle aree di cui al comma 1, fatti salvi i diritti riconosciuti ai lavoratori, ai sensi della medesima legge, per l'attività già svolta.
      3. L'individuazione degli impianti e delle industrie esposti a particolari fattori nocivi è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 2.
(Benefìci).

      1. Ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti e le industrie di cui all'articolo 1 dà diritto all'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato, per un limite massimo di tre anni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore a un anno l'anticipazione

 

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dei limiti di età e la contribuzione figurativa previste dal medesimo comma 1 sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.
      3. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3.
(Procedure di attuazione).

      1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le industrie e gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefìci di cui all'articolo 2.
      2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari, disciplina le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i termini per la concessione dei benefìci di cui al medesimo articolo, in base alle priorità individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle risorse disponibili.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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