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PDL 2524

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2524


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MINASSO, ARACRI, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BERGAMINI, BERNARDO, BERNINI BOVICELLI, BINETTI, BOCCIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CERA, CICCIOLI, DEL TENNO, ESPOSITO, FAVIA, GAROFALO, GIBIINO, IAPICCA, LAMORTE, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, GIULIO MARINI, MOFFA, NUCARA, RAISI, RAZZI, ROSSO, SAMMARCO, SARDELLI, SPECIALE, TORRISI, VELLA, ZACCHERA

Norme per la tutela dei padri separati

Presentata il 22 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con riferimento alla cura dei figli nel nostro Paese è andata, purtroppo, consolidandosi una prassi che identifica il ruolo materno come esclusivo riferimento educativo per i figli minori.
      Al contrario, molti padri separati vogliono vivere pienamente e con responsabilità la propria paternità, ma sono penalizzati da un pregiudizio sociale, fortemente radicato anche nella prassi giudiziaria.
      Nella quasi totalità dei casi di separazione tra i coniugi, infatti, i padri si vedono sottrarre repentinamente i propri figli, nonostante la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso dei figli, e nonostante il riconoscimento dell'importanza di entrambi i ruoli genitoriali, la dichiarazione della parità di diritti tra i sessi e la normativa vigente in materia di tutela dei minori.
      Al padre è solitamente imposto un dovere preminentemente «economico» e sono riconosciuti minori diritti nell'esercizio del «ruolo educativo e formativo dei propri figli». In più del 90 per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli (pari in media a 400 euro mensili) e in circa il 70 per
 

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cento dei casi la casa di abitazione viene assegnata alla ex moglie, proprio in quanto affidataria dei figli minori. Se si considera che oltre la metà degli uomini separati con figli minori appartiene alle categorie degli insegnanti, degli impiegati e degli operai e che l'orientamento dei giudici è quello di fissare in «un terzo dello stipendio» l'assegno mensile che il padre deve versare per il mantenimento dei figli, è evidente che non solo le donne, ma anche gli uomini che si trovano in questa condizione sono a rischio di povertà.
      L'uomo, innanzitutto, deve cominciare con il cercare una nuova casa in grado di accogliere, anche temporaneamente, i suoi figli, finendo spesso per tornare a vivere con i propri genitori, con quel senso di sconfitta e di frustrazione che questo comporta, trovandosi nell'impossibilità pratica di svolgere il ruolo genitoriale come, invece, vorrebbe.
      In considerazione di quanto premesso, la presente proposta di legge fissa, innanzitutto, il principio che lo Stato riconosce l'importanza del ruolo paterno, congiuntamente a quello materno, per la crescita psico-fisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita; questo riconoscimento è essenziale e determinante per la concreta realizzazione di pari opportunità di diritti tra uomo e donna, nonché per la tutela dei minori, che devono poter mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione.
      La necessità di confermare espressamente questo principio deriva dalla consapevolezza della situazione di estrema difficoltà economica e psicologica spesso sofferta dai padri a seguito di procedimenti di separazione. Infatti, frequentemente gli effetti dei contenziosi sui padri separati pongono gli stessi in condizioni di precarietà economica tali da costituire un impedimento al godimento del diritto al ruolo genitoriale, così come per il minore a beneficiare della presenza di entrambi i genitori.
      La presente proposta di legge si pone, inoltre, l'obiettivo di assicurare ai padri separati in situazione di difficoltà il diritto a un sostegno per consentire loro di recuperare e di rafforzare la propria autonomia attraverso la promozione e il sostegno all'istituzione di centri di assistenza e di mediazione familiari a favore dei padri separati in situazione di difficoltà materiale o psicologica.
      In conclusione, con la presente proposta di legge, che intende dare risposte concrete alle giuste istanze finora raccolte unicamente dalle varie associazioni dei padri separati, lo Stato promuove tutte quelle iniziative atte a ristabilire condizioni di effettiva parità di diritti tra uomo e donna nello svolgimento del loro ruolo genitoriale in regime di separazione, nonché di tutela del minore nel beneficiare della presenza di entrambi i genitori.
      In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge indica nel riconoscimento dell'importanza del ruolo paterno e nella necessità del mantenimento del rapporto tra genitori e figli anche in caso di separazione personale dei coniugi, i princìpi che costituiscono il fondamento della legge.
      L'articolo 2 individua quale obiettivo della legge il rafforzamento e il recupero dell'autonomia materiale e psicologica del padre separato, affinché possa adeguatamente svolgere il proprio ruolo genitoriale, mentre l'articolo 3 specifica le azioni da promuovere e sostenere per il raggiungimento di questo obiettivo.
      L'articolo 4 individua nei centri di assistenza e di mediazione familiari, la cui istituzione è affidata dallo Stato e dalle regioni alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 aprile 1991, n. 266, o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, lo strumento più idoneo per garantire il sostegno dei padri separati in situazione di difficoltà, anche attraverso la realizzazione di programmi di assistenza e di mediazione familiari, volti a fornire un aiuto concreto ai padri separati che si trovano in condizioni di disagio, sia esso economico o psico-fisico.
      L'articolo 5, infine, prevede norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo materno e del ruolo paterno nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei minori e promuove tutte le azioni necessarie a favorire il mantenimento di un rapporto significativo dei figli con entrambi i genitori anche in caso di separazione personale dei coniugi.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La Repubblica garantisce ai padri separati la realizzazione di interventi di sostegno ai fini del recupero e della conservazione della loro autonomia materiale e psicologica, in particolare assicurando loro la possibilità di un'esistenza dignitosa, presupposto necessario per l'esercizio del loro ruolo genitoriale.

Art. 3.
(Azione del Governo).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 2 il Governo:

          a) promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni e ogni altro soggetto operante per il sostegno dei padri separati e per la tutela dei minori, diretti alla realizzazione di reti e di sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio nazionale;

          b) favorisce e sostiene attività di tutela e di solidarietà nei confronti dei padri separati in situazioni di difficoltà materiale o psicologica, attraverso l'istituzione,

 

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d'intesa con le regioni, dei centri di assistenza e di mediazione familiari di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Centri di assistenza e di mediazione familiari).

      1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), le regioni provvedono all'istituzione di appositi centri di assistenza e di mediazione familiari.
      2. L'istituzione dei centri di cui al comma 1 è affidata dalle regioni, anche in convenzione con gli enti locali competenti per territorio, singoli o associati, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentano di aver svolto per almeno cinque anni attività per il sostegno dei padri separati e per la tutela dei minori.
      3. Tra le attività realizzate nei centri di cui al comma 1 sono previsti programmi di assistenza e di mediazione familiari, promossi dagli stessi centri o dagli enti locali competenti per territorio, singoli o associati, finalizzati a fornire assistenza e sostegno ai padri separati in situazione di difficoltà materiale o psicologica e che prevedono:

          a) colloqui preliminari per individuare i problemi per i quali è necessario un intervento immediato e per fornire indicazioni sulle possibilità di risoluzione dei medesimi;

          b) colloqui informativi sulle prestazioni in materia di consulenza e assistenza legali fornite dal centro;

          c) interventi di supporto psicologico realizzati tramite percorsi personalizzati finalizzati al superamento della condizione di disagio e al recupero dell'autonomia;

 

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          d) offerta di apposite strutture di alloggio nelle quali possono essere ospitati padri che a causa della separazione personale dal coniuge non dispongono più di un'abitazione e che si trovano in condizioni di grave disagio economico.

      4. I centri di cui al comma 1 svolgono, altresì, attività di tipo culturale e sociale dirette all'informazione e alla sensibilizzazione in merito alla necessità del pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nell'educazione dei figli, anche nel caso di separazione personale dei coniugi.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la dotazione annuale del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
      2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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