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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2311 |
1) il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che ha precisato i compiti del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera; ha modificato la classificazione dei porti; ha specificato le competenze dell'autorità portuale e i controlli nonché le attribuzioni del presidente dell'autorità; ha modificato la composizione e i compiti del comitato portuale e del collegio dei revisori dei conti; è intervenuto in merito alle risorse finanziarie delle autorità portuali, ai compiti delle commissioni consultive, alle operazioni portuali e alla retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro, nonché al sistema delle concessioni di aree e di banchine, specificando che l'ambito portuale ricomprende anche i depositi e gli stabilimenti di prodotti affini, collocati solitamente lontani dalla struttura fisica del porto ma indissolubilmente legati alle attività portuali; è altresì intervenuto in merito alle trasformazioni delle compagnie e dei gruppi portuali nonché alle agevolazioni fiscali tese a favorirne le trasformazioni, e alle norme di copertura finanziaria;
2) il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che è intervenuto sulla programmazione e sulla realizzazione delle opere portuali; sull'istituzione delle autorità portuali per la promozione dell'intermodalità e sui requisiti necessari per l'istituzione di altre autorità; sui compiti del presidente dell'autorità portuale, del comitato portuale e dell'allora Ministro dei trasporti; sui beni posseduti dalle preesistenti organizzazioni portuali;
3) la legge 7 dicembre 1999, n. 472, sui canoni di concessione e per la soppressione del fondo per gli uffici del lavoro portuale;
4) la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha definito le competenze dell'autorità marittima e dell'autorità portuale nonché risolto in modo equilibrato e soddisfacente la questione della definizione dei servizi tecnico-nautici, definendoli quali servizi di interesse generale atti a garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi; ha introdotto nuove disposizioni per la definizione dei criteri della formazione delle tariffe che nel corso degli anni successivi sono state, salvo rare occasioni, ampiamente contenute; ha stabilito ulteriori precisazioni sulle operazioni portuali, sulla fornitura di mano d'opera, sulla sicurezza sul lavoro, sulla stipula del contratto unico dei lavoratori dei porti e sulle modalità di retribuzione dei lavoratori per le giornate di mancato avviamento al lavoro, nonché sulla trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali;
5) la legge 8 luglio 2003, n. 172, sulle imprese concessionarie e sulle attività comprese nel ciclo operativo;
6) la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, novellando l'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 (articolo 4, comma 65) ha istituito l'autorità portuale nel porto di Manfredonia pur in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 8 della stessa legge n. 84 del 1994;
7) la legge 24 dicembre 2007, n. 247, che tra l'altro ha introdotto una differenziazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, tra grandi porti e piccoli porti prevedendo un'apposita deroga per le imprese che occupano fino a quindici addetti.
Da parte dei soggetti pubblici e privati sono state molto evidenziate alcune criticità che i proponenti vorrebbero portare a soluzione. Esse riguardano:
a) l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e il superamento del blocco delle autorità portuali;
b) la definizione delle modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come previsto dal comma 15 del medesimo articolo e dagli accordi realizzati con le parti sociali;
c) la netta discontinuità sulla proliferazione del numero delle autorità portuali che possono essere istituite solo se in possesso dei previsti requisiti;
d) lo snellimento del numero dei componenti del comitato portuale per tenere conto delle modificazioni intervenute nell'organizzazione trasportistica italiana e delle richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, che hanno lamentato come il peso degli organi pubblici e elettivi risulti minoritario nel comitato, nonché la modifica dei meccanismi di designazione e di nomina dei componenti del medesimo Comitato;
e) la necessità di dare attuazione agli accordi sindacali e a quelli intercategoriali siglati negli anni 2005-2006 e non ancora attuati per gli addetti ai servizi tecnico-nautici (ormeggio, pilotaggio e rimorchio).
Negli ultimi anni è riemerso con forza il tema della sicurezza sul lavoro in quanto una serie di incidenti ha provocato la morte o il ferimento di decine di lavoratori dei porti. Inoltre sono state evidenziate le seguenti esigenze:
a) la necessità di semplificare le procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali;
b) la necessità di garantire l'effettiva autonomia delle autorità portuali, affidando alle stesse anche determinati poteri sanzionatori, e di potenziare il sistema dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) la necessità di prevedere l'effettività del fondo perequativo tra le diverse autorità portuali, in modo da consentire di effettuare le manutenzioni straordinarie delle parti comuni dei porti, atteso che ormai da sette anni è cessata ogni forma di finanziamento pubblico e che i fondi stanziati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) sono stati successivamente soppressi.
Pertanto la presente proposta di legge prevede modifiche alla disciplina del settore portuale per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei porti italiani, partendo dalla valutazione condivisa da tutte le associazioni audite nel corso della citata indagine conoscitiva, che il modello individuato dalla legge n. 84 del 1994 ha prodotto i risultati sperati. In Italia ci sono 150 porti, di questi 23 sono sedi di autorità portuale (in Spagna sono 28 i porti sede di autorità portuale). Il problema non è di suddividerli in porti di «serie A» e di «serie B» o di cancellarne alcuni, come si è tentato di fare con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sulla base della distanza tra i porti o prevedendo requisiti che non rispondono a logiche di mercato. Questi appaiono tentativi che nulla hanno a che vedere con la portualità e che sembrano studiati solo per poter agire discrezionalmente sulla nomina dei presidenti delle autorità portuali, svuotando di significato ogni concertazione con il territorio, con gli enti locali e con le regioni.
Peraltro la stessa previsione delle autorità portuali regionali porterebbe a una proliferazione di altri enti e renderebbe più problematico un quadro programmatico nel settore dei trasporti e della logistica.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, nei porti italiani, gli enti, i consorzi e le aziende dei mezzi meccanici producevano debiti. Quello portuale è
1. Ai fini della realizzazione di opere di ammodernamento, riqualificazione e sviluppo dei porti, in attuazione di quanto disposto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, alle stesse autorità è devoluta, a decorrere dall'anno 2009, una quota pari al 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa annualmente in relazione alle operazioni di importazione nei porti rientranti nelle circoscrizioni delle medesime autorità. Le relative risorse sono trasferite, per un importo corrispondente al 30 per cento, su un apposito fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere ripartite secondo i criteri e le procedure di cui al comma 2. La restante quota è assegnata direttamente alle competenti autorità portuali.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle singole autorità portuali delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché delle entrate derivanti dalla riscossione dell'IVA relative ai singoli porti. I predetti criteri possono essere revisionati, dopo un triennio dalla loro adozione, con la medesima procedura prevista dal presente comma.
1. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferite alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto dalla presente legge. Le autorità portuali non sono altresì ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche
«h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, individuati per tipologia da ciascuna Autorità portuale in apposito regolamento adottato dal comitato portuale e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 34 a 55, 64, 65, 68, 75, 76 e, con riguardo ai medesimi articoli, anche quelle di cui all'articolo 84 del medesimo codice della navigazione e delle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro primo, titolo III, capo I, del citato codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione; esercita le competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale delle autorità portuali le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».
3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994,
«h-bis) esercita, d'intesa con l'autorità marittima, per i porti di giurisdizione, i compiti in materia di sicurezza dei porti;».
4. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 24, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, l'autorità portuale provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dai provvedimenti assunti in relazione alle proprie funzioni di regolamentazione, ordinanza, autorizzazione e concessione, ivi compresi quelli relativi alla viabilità in ambito portuale, nonché all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, per infrazioni che non configurano contravvenzioni a norme penali.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 993 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i canoni corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione di beni demaniali, in ragione dell'indisponibilità di tali beni da parte delle autorità medesime a titolo di proprietà o di altro diritto reale, non costituiscono redditi di natura fondiaria e, in quanto tali, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette.
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione
1. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) da un dirigente dell'ufficio regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio»;
2) alla lettera i):
2.1) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«i) da quattro rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori e industriali;
2) imprenditori di cui agli articoli 16, 17 e 18;
3) spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi;
4) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale»;
2.2) al secondo capoverso, le parole: «n. 6)» sono sostituite dalle seguenti: «n. 4)»;
3) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) da quattro rappresentanti dei lavoratori dei porti indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei
4) la lettera l-bis) è abrogata;
b) al comma 2, le parole: «, l) e l-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «e l)»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Allo scopo di proseguire l'integrazione tra i porti sede di autorità portuale e quelli limitrofi, nei medesimi porti nei quali il comitato portuale esercita le competenze di cui al comma 3 lettere a), b), c), f) e g), i rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h) sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli competenti per territorio, ove diverso da quello sede di autorità portuale.
5-ter. I componenti dei comitati portuali già nominati alla data di entrata in vigore del comma 5-bis restano in carica fino alla fine del rispettivo mandato».
1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le parole: «nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
1. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Fatta salva la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati in materia, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze unitarie nazionali dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti stessi. In caso di necessità e di urgenza l'autorità portuale, ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei citati servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici sono stabilite dall'autorità marittima, d'intesa con la stessa autorità portuale, sentite, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In mancanza d'intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio e di rimorchio, previste dagli articoli 91 e 101 del codice della navigazione, nonché di ormeggio e di battellaggio, previste dagli articoli 212 e 215 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di
2. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, relative ai singoli porti, sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e ai meccanismi di cui al comma 1-ter, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l'autorità marittima e l'autorità portuale, che possono essere anche rappresentate ovvero assistite rispettivamente dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dall'Associazione dei porti italiani, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, e sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto d'intesa ovvero di mancata approvazione ministeriale il provvedimento tariffario definitivo è emanato dall'autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-quinquies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferme restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, è possibile introdurre una tariffa immediatamente operativa. Tali parametri indicano quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali
1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita in ogni porto una commissione consultiva. Nei porti sede di autorità portuale la commissione consultiva, presieduta dal presidente della medesima autorità, è composta da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui, rispettivamente, alle lettere l) e i) del comma 1 dell'articolo 9, designati secondo le procedure indicate dal medesimo articolo 9. Negli altri porti la commissione consultiva, presieduta dal comandante del porto, è composta da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui alle citate lettere l) e i) del comma 1 dell'articolo 9, designati secondo le procedure indicate dal medesimo articolo 9. Le designazioni devono pervenire alla competente autorità entro due mesi dalla richiesta avanzata dalla stessa, ovvero due mesi prima della
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, al fine di adeguare le disposizioni in materia di commissioni consultive in ambito portuale a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del comma 4:
1) dopo le parole: «di operazioni portuali» sono inserite le seguenti: «che non siano risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17»;
2) dopo le parole: «propri mezzi meccanici» sono inserite le seguenti: «adeguati alle operazioni da svolgere»;
3) dopo le parole: «alle operazioni da svolgere,» sono inserite le seguenti: «esclusivamente dedicato all'esercizio di tali operazioni, assunto con libretto di navigazione e in aggiunta al personale già previsto dalla tabella d'armamento,»;
4) dopo le parole: «Tali autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, da rilasciare, verificate le condizioni di cui alla presente lettera, ad ogni arrivo o partenza,»;
b) al comma 7, dopo le parole: «e del traffico» sono inserite le seguenti: «nonché dell'equilibrio e della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti».
1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «lavoro temporaneo» sono inserite le seguenti: «che può comportare l'utilizzo di mezzi e di attrezzature ausiliari al lavoro portuale,»;
b) al comma 6:
1) sono premesse le seguenti parole: «Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle operazioni e nei servizi portuali,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le citate imprese e agenzie, la quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è determinata con esclusione dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo»;
c) il comma 15 è sostituito dai seguenti:
«15. Dal 1o gennaio 2010 ai lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo o, qualora non istituite, ai lavoratori delle società costituite ai sensi
1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:
«Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, in base a ragioni quali la mancanza di risorse tecnico-organizzative adeguate, che non siano comunque risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per lo svolgimento di operazioni portuali, purché ciò avvenga mediante contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Tale appalto deve riguardare un segmento chiaramente identificabile del ciclo e non deve riguardare in nessun caso il ciclo completo delle operazioni portuali. Il soggetto appaltatore deve dedicare all'appalto personale non fungibile, modificando conseguentemente l'organico indicato e il programma operativo previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 16».
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le assunzioni negli organici delle società e delle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che alla stessa data ancora erogano prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, devono essere preventivamente autorizzate dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, previa acquisizione da parte delle medesime autorità di un apposito nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I lavoratori assunti in assenza delle predette autorizzazioni e del nulla osta ministeriale non acquisiscono il diritto alla corresponsione dei trattamenti né alla continuità del rapporto di lavoro di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 della citata legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, è sostituito dai seguenti:
«3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'indennità di mobilità è corrisposta, secondo i criteri stabiliti ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ai lavoratori dipendenti dalle imprese e dalle agenzie di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b), della citata legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, anche nel caso
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della porzione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 440 milioni di euro annui a decorrete dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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