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PDL 2449-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2449-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche europee
(RONCHI)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dell'interno
(MARONI)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009

Presentato il 19 maggio 2009

(Relatore: FORMICHELLA)


NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 28 luglio 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

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        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2449 e rilevato che:

                esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi - una pluralità di deleghe legislative finalizzate al recepimento delle direttive elencate negli allegati (3 nell'allegato A e 7 nell'allegato B), nonché ulteriori deleghe per l'attuazione di quattro decisioni quadro (articoli 8 e 9); ulteriori disposizioni di delega, anch'esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, hanno invece ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5); tuttavia, in tale ambito si rinviene una disposizione in materia di analisi dei prodotti vinosi (all'articolo 7) che non appare direttamente connessa alle specifiche finalità che l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non legata all'esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria;

                confermando le soluzioni adottate nelle leggi comunitarie degli ultimi anni, anche il presente provvedimento individua per relationem i termini di esercizio delle deleghe, fissandoli in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento (nessuna delle quali risulta prossima alla scadenza) ovvero in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine; tale previsione, come rilevato in precedenti occasioni dal Comitato, risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'iter parlamentare, siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie;

                il provvedimento fissa, all'articolo 5, comma 2, il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente;

                esso contiene rinvii normativi generici o imprecisi (l'articolo 2, comma 1, alinea, dovrebbe riferirsi esclusivamente ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e non anche a quelli del capo II del provvedimento, che reca soltanto due disposizioni volte alla manutenzione della legislazione vigente, anche se erroneamente la rubrica del capo è formulata come «princìpi e criteri direttivi specifici di delega legislativa»; inoltre, all'articolo 5, comma 1, si dispone una specifica procedura di adozione degli schemi

 

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di decreto legislativo ove essi riguardino la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più genericamente, «altre materie di interesse delle regioni»);

                il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia di una sintetica relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR); risulta particolarmente articolata la relazione illustrativa che, oltre a dar conto in modo dettagliato del procedimento istruttorio e dei contenuti del testo, reca anche i dati (che, secondo il testo vigente della legge n. 11 del 2005, dovrebbero essere riportati in una Nota aggiuntiva, ma che - a seguito della modifica dell'articolo 6 della legge comunitaria 2008, approvata dalle Camere lo scorso 23 giugno - devono adesso essere inseriti nella relazione illustrativa) sulle procedure di contenzioso che coinvolgono l'Italia, sulle direttive da attuare in via amministrativa e sui provvedimenti adottati dalle regioni e province autonome al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'Allegato B, sia soppresso il richiamo alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in quanto la medesima direttiva è già contenuta nell'Allegato B della citata legge comunitaria 2008, di prossima pubblicazione.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 4 - che interviene in merito all'attribuzione delle entrate derivanti dalle tariffe rinviando alla disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 - l'esigenza di richiamare anche il comma 2-bis del citato articolo 9, introdotto dalla citata legge comunitaria 2008 proprio allo scopo di attribuire a tale disciplina rango di norma generale, essendo stata in passato riprodotta in tutte le leggi comunitarie;

                all'articolo 5, comma 1 - ove si conferisce una delega per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie da esercitare «entro i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che il termine della delega decorra, invece, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, e sia eventualmente coincidente con il termine di esercizio della delega integrativa e correttiva (ovvero 24 mesi), in analogia a quanto attualmente disposto dalla citata legge comunitaria 2008, proprio in accoglimento di un rilievo formulato dal Comitato per la

 

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legislazione; ciò anche al fine di evitare che il termine possa in ipotesi scadere addirittura prima della scadenza del termine di esercizio di alcune deleghe (ad esempio, il termine per il recepimento della direttiva 2008/104/CE, inclusa nell'allegato B, scade il 5 dicembre 2011).

 

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449 Governo);

            richiamata la previsione dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotta dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), che ha previsto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria, con la finalità di realizzare una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome; questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno ora sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari;

            segnalata l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 6, di avviare un'attenta riflessione - individuando, come preannunciato dal Governo, un tavolo tecnico di confronto con le regioni - al fine di individuare i rispettivi ambiti di competenza legislativa per il recepimento delle direttive;

            tenuto conto che all'articolo 2 - che reca princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie - è stato inserito, rispetto alle precedenti leggi comunitarie, il richiamo al principio di semplificazione amministrativa, in aderenza con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea;

            considerato che all'articolo 5 - che delega l'Esecutivo all'emanazione di testi unici o di codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie - è stata recepita l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni il 5 febbraio 2009, prevedendo che se i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni il relativo schema di decreto legislativo è sottoposto al parere della medesima Conferenza;

            tenuto conto che l'articolo 8 individua, tra le decisioni quadro che il Governo è delegato ad attuare, la decisione 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, prevedendo ai commi 4 e 5, la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere, entro sessanta giorni, dei competenti organi parlamentari;

            ricordato che l'articolo 8, comma 3, per l'attuazione della suddetta decisione quadro, prevede alla lettera b) - tra i princìpi e criteri di delega - di attribuire alle autorità amministrative l'attività

 

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di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con le autorità straniere,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente, oltre al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, anche il comma 2-bis del medesimo articolo 9, inserito - quale disposizione di carattere generale - dalla legge comunitaria del 2008, approvata in via definitiva dalla Camera il 23 giugno 2009;

            b) con riguardo all'articolo 5 - che delega l'Esecutivo all'emanazione di testi unici o di codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie - si valuti l'opportunità di specificare ulteriormente la dizione «altre materie di interesse delle regioni», nell'ambito di quelle per le quali è previsto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni; in proposito, si tenga altresì conto che l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al quale l'articolo 5 fa rinvio, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo articolo 20;

            c) sempre con riferimento all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere che il termine della delega decorra - piuttosto che dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria - dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, prevedendo al contempo un raccordo rispetto ai termini per l'esercizio della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, comma 5, così da evitare che il termine della delega per il riordino normativo - attualmente di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria - abbia durata più breve rispetto al termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, attualmente di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione.


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2449 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

 

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            rilevato che nell'allegato B, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, è inserita anche la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, ai fini del suo recepimento entro il 26 dicembre 2010;

            condivisa l'esigenza di recepire la predetta direttiva al fine di garantire organicità alla tutela penale dell'ambiente;

            ritenuto tuttavia che nel caso in esame la legge comunitaria non appare essere lo strumento migliore per recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, in quanto la complessità della materia oggetto della medesima richiederebbe la presentazione di un autonomo disegno di legge di delega da parte del Governo, che verrebbe esaminato in maniera maggiormente approfondita da parte del Parlamento rispetto all'esame di uno schema di decreto legislativo che verrebbe trasmesso al Parlamento sulla base della legge comunitaria;

            espressa pertanto l'opportunità di espungere dall'allegato B la predetta direttiva ed auspicata la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge volto a recepire tale direttiva entro il 26 dicembre 2010;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, commi 1 e 3, allegato B, la Commissione di merito sopprima il riferimento alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

ART. 1.

        Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2449 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi

 

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derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» (C. 2449 Governo),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui risulta opportuno prevedere, anche con riferimento all'attuazione delle decisioni-quadro di cui all'articolo 8, la possibilità di ricorrere alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987,

 

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        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1) all'articolo 8, comma 3, alinea, sostituire le parole: «decisioni quadro e» con le seguenti: «decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché»;

            2) all'articolo 8, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2449, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

            rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

            rilevato come gli articoli 8 e 9 conferiscano al Governo una delega per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, al fine di uniformare le legislazioni degli Stati membri, per introdurvi sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che siano effettive, proporzionate, dissuasive ed applicabili sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

            evidenziata l'esigenza che il recepimento nell'ordinamento italiano della predetta decisione quadro 2001/413/GAI, sia realizzato garantendo il necessario coordinamento con le altre norme nazionali già vigenti in materia;

            sottolineato come tale iniziativa legislativa si inquadri nel più generale contesto degli interventi normativi, comunitari e nazionali,

 

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compiuti negli ultimi anni per rafforzare gli strumenti di contrasto contro tale grave fenomeno;

            richiamata la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia operato tenendo conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2009,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2449, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»;

            tenuto conto che la nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), contenuta nell'Allegato B del disegno di legge in esame, risulta già inserita nell'Allegato B del disegno di legge C. 2320-bis-B (legge comunitaria per il 2008), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 2009;

            verificata, inoltre, l'adozione in sede comunitaria di alcune direttive che non risultano inserite negli Allegati A e B del disegno di legge in esame, fra le quali quelle costituenti il cosiddetto «pacchetto clima-energia» (approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento

 

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europeo nel dicembre 2008) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea solo dopo la presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame;

            valutata, altresì, con particolare attenzione la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge;

            considerato che l'articolo 5 del disegno di legge delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore allo scopo di garantire che il recepimento delle direttive comunitarie avvenga in modo da garantire il coordinamento delle medesime con il complesso delle norme vigenti nelle singole materie;

            ritenuto che l'emanazione di testi unici o di codici di settore e la novellazione di quelli già esistenti costituiscono gli strumenti e le procedure più idonee a garantire quell'azione periodica di coordinamento del sistema normativo nazionale da cui dipendono i «beni» fondamentali della chiarezza e dell'organicità delle fonti del diritto;

            considerato che il codice di settore in materia ambientale è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), il quale riveste un valore fondamentale proprio sotto il profilo della chiarezza e dell'organicità delle fonti del diritto in materia ambientale,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione l'opportunità di espungere dall'Allegato B la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in quanto la stessa risulta già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2008 (C. 2320-bis-B), già approvato in via definitiva;

            valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'Allegato B le seguenti direttive:

                direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

                direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

                direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

 

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                direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

                direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

                direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

            valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente avvenga inserendo le nuove disposizioni da questa recate all'interno del citato Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), mediante la tecnica della novella, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico;

            valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che in sede di recepimento della citata direttiva 2008/99/CE l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente sia perseguito tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario.


RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2449, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»;

            rilevato che il disegno di legge prevede il recepimento, mediante decreto legislativo della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, recante interventi per

 

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migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali appartenenti alla rete transeuropea dei trasporti o costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità;

            considerato che, relativamente allo schema di decreto legislativo di recepimento della citata direttiva comunitaria 2008/96/CE, è prevista la trasmissione al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

            segnalata l'opportunità che misure analoghe siano adottate anche per migliorare la sicurezza in generale delle infrastrutture stradali del Paese;

            rilevato che il disegno di legge in esame prevede altresì il recepimento mediante decreto legislativo della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che, anche a fini di semplificazione e di chiarezza della normativa comunitaria in materia, costituisce la rifusione delle precedenti direttive che stabiliscono i requisiti minimi di formazione della gente di mare e il reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2449, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 2009);

            valutata la rilevanza della direttiva 2008/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che procede alla rifusione delle disposizioni della direttiva 90/377/CEE e successive modifiche concernenti la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

            valutata altresì la rilevanza della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che procede, a fini di razionalità e chiarezza, alla codificazione della normativa sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2449, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»;

            considerato che il disegno di legge contiene una misura (articolo 6) finalizzata a dare attuazione alla direttiva 2008/46/CE, che ha inteso di recente modificare la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

            preso atto che lo stesso disegno di legge prevede, all'Allegato B, il recepimento della direttiva 2008/104/CE, del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, che provvede a disciplinare, in ambito europeo, la fattispecie del lavoro interinale, peraltro già diffusa nella maggior parte dei Paesi europei,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE

ART. 2.

        Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi;».

 

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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 2449 Governo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 2449 Governo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE

ART. 7.

        Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

        1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge

 

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3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: "l'essiccazione" sono inserite le seguenti: "nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio"».
 

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2449, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e l'efficacia che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «modalità di individuazione» delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, e di precisare altresì che tale informativa sia trasmessa, tra i soggetti destinatari, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

        e con la seguente condizione:

            sia previsto che, all'articolo 5, comma 1, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive elencate nei medesimi allegati. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Identico.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

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l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.  
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
      6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

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      7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

      1. Identico:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

          a) identica;


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          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;           b) identica;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui

          c) identica;


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interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;  

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

          d) identica;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          e) identica;

          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          f) identica;
 

          f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini


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 della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

          g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

          g) identica;

          h) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

          h) identica.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

      Identico.


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      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117,


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delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
      2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.       2. Identico.
 

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente relazioni annuali al Parlamento).
 

      1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento). -       1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

           a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
           b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione

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 ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
           c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.
       2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
           a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
           b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;
           c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
           d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

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           e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
       3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».
 

Art. 5-ter.
(Modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).
       1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
           a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
           b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.
(Attuazione della direttiva 2008/46/CE).

Art. 6.
(Attuazione della direttiva 2008/46/CE).

      1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

      Identico.


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Art. 7.
(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino).

Art. 7.
(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino).

      1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

      Identico.

 

Art. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
 

      1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo la parola: «l'essiccazione» sono inserite le seguenti: «nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio».

 

Art. 7-ter.
(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
 

      1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto


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  legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al citato registro all'atto dell'iscrizione.
       2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano, entro il 31 dicembre 2009, al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali e reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno 2008, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo n. 151 del 2005, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali».

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Art. 7-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernenti l'inclusione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari).
 

      1. Alla sezione III dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dall'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al numero 1, alla lettera a), le parole: «incluso destrosio, e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché» e, alla lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;

           b) al numero 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».
 

Art. 7-quinquies.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).
 

      1. All'articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

      «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione


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 umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine»;
           b) alla rubrica, le parole: «Disposizioni per il parziale recepimento» sono sostituite dalla seguente: «Recepimento».

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Art. 7-sexies.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).
 

      1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure sul mercato agricolo» sono inserite le seguenti: «nonché alle altre finalità istituzionali dell'AGEA medesima».

       2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».
 

Art. 7-septies.
(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).
 

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:

 

          «a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni»;

 

      2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7


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 luglio 2009, n. 88, come modificata dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
           a) all'articolo 4:
 

          1) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

          «d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;

 

          2) al comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

            b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».
 

Art. 7-octies.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).
 

      1. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

      «2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore, è


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 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 8.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

Art. 8.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alle seguenti decisioni quadro:

      1. Identico.

          a) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

 

          b) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

          c) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

          d) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.


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      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.       2. Identico.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro e dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:       3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;

          a) identica;

          b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

          b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

      4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la

      4. Identico.


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scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.  
      6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la proce-dura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.       6. Identico.
      7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.       7. Identico.

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001,

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001,

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relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), e dall'articolo 8, comma 3, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), e dall'articolo 8, comma 3, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico. le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

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Pag. 46-47

Testo del disegno di legge
Testo della Commissione
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

        identica;

        2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

        identica;

        2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - termine di recepimento: 1o aprile 2010.

        soppressa (v. allegato B);

 

        2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

 

        2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

 

        2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

 

        2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

 

        2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).

 

Pag. 48-49

Testo del disegno di legge
Testo della Commissione
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

        identica;

        2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

        identica;

        2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - termine di recepimento: 19 dicembre 2010;

        identica;

        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - termine di recepimento: 12 dicembre 2010;

        soppressa;

        2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente - termine di recepimento: 26 dicembre 2010;

        identica;

 

        2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

        2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale - termine di recepimento: 5 dicembre 2011;

        identica;

        2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - termine di recepimento: 13 luglio 2010.

        identica;

 

        2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

 

Pag. 50-51

          2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
 

        2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

 

        2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

 

        2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

 

        2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

 

        2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

 

        2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

 

        2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

 

        2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

        2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

 

Pag. 52-53

 

        2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

 

        2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

 

        2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

 

        2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

        2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.


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