Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2104

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2104



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FALLICA, GIOACCHINO ALFANO, CATANOSO, CATONE, CESARO, COLUCCI, LO MONTE, LO PRESTI, PELINO, PORCU, SCANDROGLIO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, TORRISI, VALENTINI, VITALI

Modifica all'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione, in favore delle cooperative sociali, delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento di contributi o premi previdenziali o assistenziali

Presentata il 23 gennaio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e dei premi assistenziali.
      La nuova disciplina ha sostituito in parte quella introdotta dai commi 217 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ha comportato effetti positivi per le imprese in termini di sostanziale alleggerimento degli oneri a titolo di sanzioni.
      Gli aspetti più significativi hanno riguardato: 1) la demarcazione tra la nozione di «morosità» e quella di «evasione», riconducendo in quest'ultima espressamente i casi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi e premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. La precedente non chiara identificazione aveva fatto sì che comportamenti di morosità fossero ricondotti nell'ambito dell'evasione e quindi pesantemente sanzionati; 2) la soppressione della
 

Pag. 2

sanzione una tantum (prima prevista per i casi di evasione); 3) la rimodulazione della sanzione penale di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inerente i casi di omissione o di falsità in registrazione o di denunce obbligatorie, con l'eliminazione degli evidenti effetti sperequativi. La pena prevista (due anni di reclusione) nel testo originario era collegata, infatti, non già ad una oggettiva valutazione della gravità del fatto, ma a un parametro quantitativo espresso in termini assoluti (evasione per un importo mensile non inferiore a 5 milioni di lire), che prescindeva dal raffronto tra l'entità dell'omissione e l'importo complessivo dei contributi. La nuova norma ha, di fatto, reso proporzionale la sanzione ad una percentuale del debito contributivo, mentre - successivamente - il comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha previsto la definitiva estinzione del delitto in questione; 4) il riconoscimento dell'effetto liberatorio nei confronti del contribuente che ha, in buona fede, effettuato il pagamento a un ente diverso dall'ente titolare. Infine, per i debiti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute, in base alle modalità previste dalla previgente disciplina di cui alla citata legge n. 662 del 1996, ma il maggior importo versato rispetto alla nuova normativa costituisce credito nei confronti dell'ente da porre a conguaglio sui versamenti correnti in dodici rate mensili.
      Sempre nell'ambito del regime sanzionatorio previsto dalla citata legge n. 662 del 1996, il comma 221 dell'articolo 1 - tuttora vigente, ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 116 della legge n. 388 del 2000 - prevede che: «In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione». Tra i soggetti ammessi a tale agevolazione, tuttavia, non risultano inserite le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche se, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante disposizioni in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni lucrative di utilità sociale), esse sono da considerare «in ogni caso» delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge elimina questa discrasia che può dare luogo anche a incertezze interpretative, attraverso l'inserimento delle cooperative sociali tra i soggetti ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione civile per omesso o ritardato versamento dei contributi o premi previdenziali o assistenziali.
      L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri e la necessaria copertura finanziaria.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, della riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi previdenziali o assistenziali).

      1. Il comma 221 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

      «221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la somma aggiuntiva è ridotta fino a un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 221 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, determinato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo

 

Pag. 4

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su