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PDL 2580

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2580



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni sull'adozione di presìdi medici di sicurezza contro
le punture accidentali, a tutela degli operatori sanitari

Presentata il 2 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone come obiettivo la promozione di più elevati livelli di sicurezza per gli operatori sanitari maggiormente esposti ai rischi di contagio derivanti da punture accidentali.
      Ogni anno, infatti, in Italia sono oltre 70.000 le esposizioni al rischio biologico da parte degli operatori sanitari (dal 5 al 30 per cento per l'epatite C-HCV, lo 0,45 per cento per l'HCV positivo e lo 0,31 per cento per i virus dell'immunodeficienza umana-HIV positivo). Secondo un'indagine svolta nel 2003 dall'Associazione italiana dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, tra gli infortuni a rischio biologico il 78,3 per cento è causato da punture accidentali e da tagli, di cui il 50,9 per cento da aghi cavi, il 27,4 per cento da aghi pieni e taglienti e il 21,7 per cento da liquidi biologici. Questi dati confermano l'importanza del fenomeno per gli operatori della sanità, sia sotto il profilo della salute individuale, sia sotto il profilo dei costi economici e sociali per l'intero sistema.
      L'esigenza di porre rimedio a questa situazione appare assolutamente prioritaria anche ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (anticipato in questo dal previgente decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), prevede, infatti, all'articolo 15, comma 1, lettera c), tra le misure generali di tutela «l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico». Il titolo X del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 disciplina, inoltre, l'esposizione ad agenti biologici, stabilendo, al capo II, gli obblighi a carico del datore di lavoro. L'articolo 271, comma 2, in particolare,
 

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prevede che: «Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative». Infine, l'articolo 274 detta misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, definendo gli obblighi di valutazione del rischio e di prevenzione del medesimo a carico del datore di lavoro.
      Indipendentemente dalle regole generali stabilite dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, fin dal 1990 l'allora Ministro della sanità, con decreto 28 settembre 1990, recante «Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1990, ha definito alcune precauzioni finalizzate alla protezione dal contagio da HIV con riferimento alle attività che vengono prestate, nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private, nei confronti della generalità delle persone assistite. Tale decreto, all'articolo 2, disciplina l'eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, precisando che essa deve avvenire con cautele idonee a evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. I presìdi riutilizzabili devono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o di pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.
      Alla luce di queste considerazioni generali, la presente proposta di legge intende veicolare la diffusione, nelle strutture sanitarie, dei presìdi medici di sicurezza contro le punture accidentali, ad oggi adottati solo sperimentalmente in alcune aziende sanitarie locali e ospedaliere. Tali esperienze hanno rivelato come i presìdi medici di sicurezza per la riduzione delle punture accidentali abbiano avuto un buon impatto sugli operatori e sui pazienti, senza provocare alcun incidente o malfunzionamento; l'utilizzo di tali presìdi non induce un aumento dei costi di gestione legati, ad esempio, all'approvvigionamento o allo smaltimento dei materiali sanitari, né presenta costi aggiuntivi rispetto ai dispositivi convenzionali.
      Per queste ragioni, la presente proposta di legge, all'articolo 1, configura come obbligatorio l'impiego di presìdi medici di sicurezza contro le punture accidentali nelle aziende sanitarie e ospedaliere e nelle altre strutture pubbliche accreditate dal Servizio sanitario nazionale, esplicitando che tale misura di sicurezza è preordinata a dare attuazione al più generale obbligo per il datore di lavoro, introdotto dall'articolo 272, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 2008, di adottare «misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione». L'individuazione del presidio medico di sicurezza da adottare deve essere attuata tenendo conto sia dell'evoluzione tecnologica del settore, sia dei livelli di affidabilità e sicurezza del presidio.
      L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a promuovere l'estensione dell'obbligo di cui all'articolo 1 anche alle strutture sanitarie private già accreditate dal Servizio sanitario regionale (comma 2) ovvero che intendano ottenere tale accreditamento istituzionale (comma 1).
      L'articolo 3 affida all'Agenzia per i servizi sanitari regionali il compito di monitorare lo stato di attuazione della legge, predisponendo una relazione annuale, da trasmettere al Parlamento.

      L'articolo 4, infine, detta una norma transitoria finalizzata a regolare l'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obblighi a carico delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle altre strutture pubbliche accreditate).

      1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le altre strutture pubbliche accreditate dal Servizio sanitario nazionale adottano presìdi medici di sicurezza contro le punture accidentali quali misure collettive di protezione contro il rischio dell'esposizione degli operatori sanitari agli agenti patogeni del sangue, inclusi i virus dell'immunodeficienza umana (HIV), dell'epatite B (HBV) e dell'epatite C (HCV).
      2. I presìdi medici di sicurezza da adottare ai sensi del comma 1 sono individuati sulla base di valutazioni che tengono conto dell'evoluzione tecnologica, dell'affidabilità e della praticità del presidio.

Art. 2.
(Obblighi a carico delle strutture
private accreditate).

      1. Le regioni, in sede di definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture private ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 1 della presente legge da parte delle medesime strutture.
      2. Le regioni adottano disposizioni volte a promuovere l'adozione delle misure collettive di protezione di cui all'articolo 1 da parte delle strutture private già titolari di accreditamento istituzionale presso il servizio sanitario regionale.

 

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Art. 3.
(Relazione sullo stato di attuazione
della legge).

      1. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali verifica lo stato di attuazione della presente legge e redige una relazione annuale da trasmettere al Parlamento.

Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. L'obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere e per le altre strutture pubbliche accreditate ai sensi degli articoli 1 e 2 di adottare le misure di sicurezza collettiva di cui al citato articolo 1 decorre dal 1o gennaio 2011, fatta salva la possibilità per i medesimi soggetti di utilizzare, ad esaurimento, le scorte di presìdi medici contro le punture accidentali già acquistati prima di tale data, il cui impiego è consentito fino alla relativa data di scadenza, e comunque, non oltre il 30 giugno 2009.


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