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PDL 2624

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2624



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, VERSACE, CALEARO CIMAN, COTA, VIETTI, FAVA, LULLI, MONAI, LUSSANA, MONTAGNOLI, MARCO CARRA, MUNERATO, PINI, SIMONETTI, VICO, VIGNALI, ALESSANDRI, ALLASIA, ANTONIONE, ARMOSINO, BELTRANDI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BIASOTTI, BIAVA, BITONCI, BOCCIA, BOCCIARDO, BONINO, BONIVER, BORGHESI, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALDORO, CALLEGARI, CAMBURSANO, CAPARINI, CAZZOLA, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CESARO, CHIAPPORI, CICCHITTO, CICCIOLI, COLANINNO, COMAROLI, COMMERCIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DE GIROLAMO, DE LUCA, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DESIDERATI, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CENTA, DIMA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, FUGATTI, GALATI, GAROFALO, GAVA, GERMANÀ, GIAMMANCO, GIBIINO, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GOLFO, GRANATA, GRIMOLDI, IANNACCONE, LANZARIN, LAZZARI, LEHNER, LO MONTE, LUPI, MARANTELLI, MARTINELLI, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MOTTOLA, MURGIA, NEGRO, PAGANO, PAOLINI, PAROLI, PASTORE, PELINO, PELUFFO, PERINA, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RAISI, RIVOLTA, ROMELE, RONDINI, SAMMARCO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, STRIZZOLO, TOGNI, TORAZZI, TORTOLI, TRAVERSA, VANALLI, VOLONTÈ, VOLPI

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili

Presentata il 20 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La produzione e la commercializzazione di tessuti di qualità sono da sempre un vanto della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Dagli albori della storia il nostro Paese è sempre stato all'avanguardia nel selezionare le migliori materie prime, nell'elaborare metodi nuovi di creazione, tintura, lavorazione. Da sempre i prodotti finiti italiani hanno costituito un esempio e un termine di paragone a livello planetario. Oggi rischiamo di compromettere quest'immagine, che è uno dei punti di forza del nostro Paese. Rischiamo di vedere prodotti di bassa qualità e di dubbia provenienza spacciati come prodotti tipici delle capacità artigianali del nostro settore industriale. In tal modo rischiamo di mettere a repentaglio la salute dei nostri cittadini, che sono abituati a confidare
 

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nella qualità del nostro prodotto tessile, e rischiamo altresì di vedere irrimediabilmente danneggiata la nostra immagine nel mondo.
      La nostra preoccupazione e la sensibilità del nostro Paese riguardo alla qualità dei prodotti tessili devono pertanto essere massime. La presente proposta di legge intende quindi introdurre un sistema di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti tessili, che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati. Oltretutto, la capacità di selezionare e indirizzare le proprie scelte verso prodotti di alta qualità, che rispettino la salute umana e l'ambiente, può realizzare un beneficio per i consumatori, anche in termini di riduzione dei costi. Pensiamo, ad esempio, ai costi sanitari sostenuti per curare le dermatiti allergiche provocate dal contatto della cute con tessuti realizzati con sostanze pericolose per la salute. Quante allergie potrebbero essere limitate attraverso l'uso di prodotti tessili di qualità?
      In questo quadro si innesta poi la crisi economica che investe il comparto tessile. Qui non si vuole accomunare le aziende tessili a tutta una schiera di questuanti che sollecitano aiuti statali di vario genere: dalla rottamazione agli incentivi e alle defiscalizzazioni. Le aziende tessili devono fare il loro mestiere, devono poter lavorare come sempre hanno fatto da generazioni, consentendo a centinaia di migliaia di famiglie di avere un lavoro e un futuro: ma per poter andare avanti abbiamo bisogno di regole chiare e soprattutto uguali per tutti.
      In questo consesso ci sono quasi tutti gli anelli della filiera produttiva tessile europea: saranno loro a testimoniare quali sforzi si fanno per realizzare sempre nuovi filati più innovativi, tessuti più performanti, con mani più secche, scattanti, morbide, con colori impareggiabili, con disegni unici ed esclusivi, dalla maglieria alla tessitura, dalla filatura alla stamperia, passando per ricamifici, spalmature, accoppiature, bottonifici, e tutti gli accessori legati alla moda, ogni sei mesi alla disperata ricerca di qualcosa di nuovo, bello, unico, da presentare ad un giudice implacabile, il mercato mondiale.
      Purtroppo, però, il mercato stesso a volte è oggetto di misure scorrette da parte di Stati sovrani, la commercializzazione del prodotto finito dall'Estremo Oriente avviene a prezzi incredibili, alcuni Stati applicano politiche di dumping.
      Questa politica non ha certo aiutato economicamente il consumatore finale, che, ignaro della provenienza del prodotto, e spesso anche della tipologia merceologica, acquista a volte fidandosi di quanto recano in modo falso le etichette, accomunando il nome del marchio ad un concetto di qualità e Made in Italy.
      Non si vogliono introdurre incentivi, ma si vuol chiedere con forza alla Comunità europea e al Governo italiano di imporre la trasparenza del prodotto, l'obbligatorietà dell'etichettatura con l'indicazione del Paese di produzione («Made in») e la tracciabilità del prodotto.
      Inoltre, si vuole che migliorino i controlli. È risaputo che nei porti italiani arrivano centinaia di contenitori, sdoganati in modi sospetti, nei quali si trovano prodotti realizzati in Cina, magari utilizzando prodotti e coloranti dannosi, recanti già le etichette «Made in Italy».
      A tutto questo occorre porre fine.
      Se c'è qualcuno che sfida la legge, produce prodotti dannosi per la salute, consapevole che l'etichetta rassicurerà l'ignaro consumatore, ecco allora che bisogna impedire tutto ciò, sia affermando che quest'etichetta - la quale evidentemente vale ancora qualcosa - deve essere apposta solo da chi vi ha effettivamente titolo, sia disponendo misure precise riguardo alla tutela della salute dei consumatori, sia comminando sanzioni severe per i trasgressori e per coloro che favoriscono i trasgressori.
      Un altro aspetto che si è voluto prendere in considerazione riguarda i contributi in favore della ricerca e dello sviluppo.
 

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Le imprese che investono in innovazione devono essere premiate e non ostacolate, come oggi accade per gli infiniti paletti imposti dalla normativa vigente. Pertanto l'intervento è finalizzato a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle imprese di svilupparsi ed essere più competitive.
      Alla luce di quanto detto, ci si augura che la presente proposta di legge possa essere inserita quanto prima nel calendario dei lavori della competente Commissione, proprio per inviare un segnale forte al mondo della piccola e media impresa e restituire così nuove prospettive di crescita al Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy»).

      1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
      2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
      3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
      4. L'impiego della denominazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale. Ciascuna delle fasi di cui ai commi 5, 6 e 7 si intende avvenuta

 

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prevalentemente nel territorio nazionale a condizione che le relative operazioni di lavorazione siano state eseguite per almeno la metà nel territorio medesimo.
      5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
      6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
      7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
      8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego della denominazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.
      2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente

 

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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

          a) all'adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

          b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

          c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

      3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.
(Agevolazioni a favore della ricerca e dello sviluppo).

      1. Gli stanziamenti nel bilancio dello Stato, previsti dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
      2. Alle imprese dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero che investono in ricerca e sviluppo non si applica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 29 del

 

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decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Pertanto, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Misure sanzionatorie).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
      2. Le imprese che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
      3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.

 

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      4. Se le violazioni di cui al presente articolo sono commesse in modo sistematico ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall'articolo 416 del codice penale.

Art. 5.
(Norma finale).

      1. Il Ministro per le politiche europee assume le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché vengano adottate adeguate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti della presente legge per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili «Made in Italy».


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