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PDL N. 2549

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2549




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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, BRIGANDÌ, ALLASIA, CALLEGARI, CHIAPPORI, FAVA, FOLLEGOT, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MACCANTI, STEFANI, STUCCHI, VANALLI, TORAZZI

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale

Presentata il 25 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Uno dei processi di maggiore rilievo in corso nel nostro Paese è certamente quello dell'invecchiamento demografico, non solo per le conseguenze che esso avrà sulla struttura e sulla composizione delle popolazioni interessate, ma anche e soprattutto per le implicazioni di natura sociale ed economica. Questo fenomeno è collegato parzialmente anche a un migliore stato di salute delle persone anziane e, insieme, a un più alto numero di persone in grado di svolgere funzioni anche lavorative.
      Il grado di problematicità conseguente al processo di invecchiamento dipenderà in maniera forte dal modo in cui i governi saranno in grado di guardare agli effetti del processo stesso, mitigando quelli indesiderati attraverso l'attuazione di strumenti ad hoc e cogliendo le opportunità, laddove presenti.
      Attualmente, se le persone anziane sono oggetto di attenzione sociale, lo sono sotto l'aspetto assistenziale. Questa, in realtà, è una prospettiva di approccio del tutto limitata poiché l'età avanzata non è sinonimo di malattia. È necessario, infatti, superare uno stereotipo sociale che vede la persona anziana come una persona che non partecipa più pienamente alla vita. L'età avanzata favorisce l'interesse per altre attività; quali la formazione culturale, artistica e spirituale, nonché l'impegno verso gli altri: momenti significativi dell'esperienza umana che concorrono a dare piena espressione al bisogno di identità
 

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della persona in tutte le fasi della vita. Il tempo dell'anzianità è un tempo di vita significativa, di espressione della propria personalità. Pertanto, la piena partecipazione della persona anziana al processo di crescita complessiva della società non può essere limitata a restituirle quella funzione e quel ruolo sociali che le consentano di esprimere la sua identità, ma presuppone anche che essa sia messa in condizioni di immettere nella società la sua «linfa vitale» sviluppata con l'esperienza. Le persone anziane, allora, devono essere considerate fattori di equilibrio sociale e fonte di valori da trasmettere alle altre generazioni.
      Molte persone anziane posseggono l'arte di mantenersi giovani perché ancora creative, desiderose di apprendere e di prodigarsi per il prossimo. E uno dei modi per ottimizzare il benessere psico-fisico di un individuo è proprio quello di passare da un lavoro continuativo e obbligatorio a uno saltuario e libero, conforme alle sue attitudini.

      Su questo fenomeno sono stati svolti interessanti convegni e ricerche, ma tale impegno «accademico» non è stato accompagnato dall'adozione di norme volte a modificare efficacemente la condizione delle persone anziane nel nostro Paese.
      È quindi fondamentale, in questo momento, che allo studio seguano efficaci interventi sul piano normativo.
      La presente proposta di legge intende rivalutare il ruolo della persona anziana nell'attuale contesto politico e culturale per permetterle di realizzarsi, assicurandole il benessere psico-fisico e sociale proprio della sua età e del suo stato.
      Al fine di perseguire tali obiettivi la presente proposta di legge prevede che le amministrazioni locali, ai sensi dell'articolo 1, possono impiegare le persone anziane in attività lavorative di utilità sociale, culturale, sportiva o ricreativa e utilizzarle presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro.
      Lo svolgimento di tali attività avviene, in base all'articolo 2, mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di queste attività con le condizioni di salute, con le esperienze di vita e di lavoro e con le attitudini della persona anziana.
      L'articolo 3 prevede che i compensi, derivanti dai lavori di utilità sociale svolti dalle persone anziane, siano corrisposti in modo forfettario e consistano nella concessione di buoni pasto, di abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici locali o per le palestre, nonché per manifestazioni e spettacoli.
      L'elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo; in tal modo si permette agli enti locali di individuare quali tra questi servizi offrire a titolo di compenso secondo le proprie possibilità. I compensi così corrisposti non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie.
      Le amministrazioni locali che impiegano persone anziane sono obbligate a stipulare una polizza contro i rischi di infortunio nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta.
      L'articolo 5 stabilisce che sono considerati lavori di utilità sociale quelli che hanno finalità di carattere sociale, civile e culturale.
      L'ente locale provvederà al finanziamento delle attività affidate alle persone anziane con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio senza alcun aggravio per l'erario.
      L'articolo 7 dispone l'obbligo per i comuni di organizzare a cadenza annuale una conferenza volta a valutare le iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per l'anno successivo, con la partecipazione dei consigli circoscrizionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di consentire alle persone anziane di mantenere un ruolo sociale, le amministrazioni locali possono impiegarle nello svolgimento dei lavori di utilità sociale di cui all'articolo 5.
      2. Ai fini dello svolgimento dei lavori di cui al comma 1, le amministrazioni locali possono prevedere che le persone anziane siano impiegate presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale e culturale.
      3. Ai fini della presente legge si considerano persone anziane le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che non svolgono attività professionali.

Art. 2.
(Contratto).

      1. Lo svolgimento dei lavori di utilità sociale da parte delle persone anziane, ai sensi dell'articolo 1, avviene mediante stipulazione di un contratto di collaborazione regolato dal diritto privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
      2. Il contratto di cui al comma 1 regolamenta la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata e il diritto di recesso.
      3. I lavori di utilità sociale svolti ai sensi dell'articolo 1 devono essere compatibili con le condizioni di salute, con l'esperienza e con le attitudini delle persone anziane.

 

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Art. 3.
(Compensi).

      1. I compensi per lo svolgimento dei lavori di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 devono essere adeguati all'attività svolta e devono essere corrisposti in modo forfettario mediante la concessione di buoni pasto, di abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per manifestazioni e spettacoli ovvero mediante la previsione di forme di compenso similari.
      2. I compensi di cui al comma 1 sono personali, non cedibili e non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali o contributivi.

Art. 4.
(Assicurazione).

      1. Le amministrazioni locali sono tenute ad assicurare le persone anziane che svolgono lavori di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5.
(Lavori di utilità sociale).

      1. Ai sensi della presente legge sono considerati lavori di utilità sociale quelli che hanno le seguenti finalità:

          a) di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie;

          b) di carattere civile, consistenti in attività per la tutela e il miglioramento della qualità della vita;

          c) di carattere culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, nonché in attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva.

 

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      2. I lavori di utilità sociale di cui al comma 1 non devono essere in contrasto con le iniziative previste dalla legislazione vigente volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette.

Art. 6.
(Pubblicità e finanziamento).

      1. L'affidamento dei lavori di utilità sociale alle persone anziane ai sensi dell'articolo 1 avviene mediante delibera dell'amministrazione locale secondo criteri preventivamente stabiliti dalla medesima amministrazione e resi noti mediante pubblici avvisi nell'albo pretorio del comune dove l'attività è svolta.
      2. Le amministrazioni locali provvedono al finanziamento dei lavori di utilità sociale svolti ai sensi dell'articolo 1 con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Programmazione).

      1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni convocano una conferenza programmatica e di valutazione per discutere con i consigli circoscrizionali le esperienze realizzate in attuazione della presente legge nel corso dell'anno e le iniziative programmate per l'anno successivo.
      2. I consigli comunali possono costituire strumenti per attivare momenti di verifica e di controllo ai fini dell'attuazione della presente legge.
    
    


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