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PDL 2548

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2548



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STUCCHI, REGUZZONI

Disposizioni per assicurare l'informazione dei consumatori sul livello dell'indice glicemico dei prodotti alimentari

Presentata il 25 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli alimenti si distinguono non solo in virtù delle loro proprietà nutrizionali relativamente all'apporto di carboidrati, proteine e grassi, ma anche in funzione del loro indice glicemico. L'aggettivo «glicemico» deriva dalla parola «glicemia», che sta a indicare la presenza di glucosio nel sangue. La risposta glicemica a un tipo di carboidrati esprime l'arricchimento di zuccheri nel sangue, dopo aver consumato un certo tipo di carboidrati. L'indice glicemico rappresenta, quindi, la velocità con cui aumenta la glicemia in seguito all'assunzione del carboidrato. L'indice è espresso in termini percentuali, rapportandolo alla velocità di aumento con la stessa quantità del carboidrato di riferimento (indice pari a 100): un indice glicemico di 50 significa che l'alimento innalza la glicemia con una velocità che è la metà di quella del glucosio.
      Sulla base di tali misurazioni vi sono alimenti con basso indice glicemico e altri alimenti con elevato indice glicemico. Gli alimenti a basso indice glicemico fanno alzare lentamente la glicemia, consentendo una metabolizzazione e un'assimilazione corrette degli zuccheri e dei carboidrati. I cibi ad alto livello glicemico, invece, inducono il pancreas a produrre una quantità eccessiva di insulina, generando uno squilibrio per il fisico e favorendo l'insorgenza di patologie come diabete, obesità, disturbi immunologici, cancro della mammella e cardiopatie.
      La diretta correlazione esistente tra il consumo (occasionale o sistematico) di alimenti a elevato indice glicemico e l'esposizione a alcuni problemi sanitari ad ampio impatto sociale impone di adottare nuove disposizioni finalizzate a offrire più ampie garanzie ai cittadini in merito alla «conoscibilità» di tale indice glicemico, ad oggi ignoto alla maggior parte dei consumatori. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le aziende alimentari non sono obbligate a specificare sull'etichetta il valore dell'indice glicemico dei cibi che producono e ciò
 

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rende più difficile tentare di seguire un regime dietetico basato su tale indice.
      Una maggiore trasparenza sull'indice glicemico degli alimenti può rappresentare una valida risposta non solo per la prevenzione delle patologie sopra richiamate, ma anche per favorire la scelta consapevole di quei consumatori vincolati a un regime alimentare particolare.
      Si pensi, in primo luogo, ai diabetici, per i quali l'assunzione di alimenti a basso indice glicemico porta a una digestione più lenta degli amidi e degli zuccheri e ad un assorbimento più lento dello zucchero nel sangue. L'indicazione dell'indice glicemico offrirebbe loro la possibilità di un maggiore controllo dei livelli di zucchero nel sangue, anche se sul punto non sono ancora noti gli effetti benefici di lungo periodo.
      Inoltre, gli alimenti a basso indice glicemico possono essere utili a indurre la sensazione di sazietà e quindi costituiscono un valido alleato per i soggetti affetti da obesità.
      Anche al di fuori delle situazioni di patologia conclamata, è noto come per gli sportivi risulti particolarmente importante evitare di assumere troppi alimenti ad alto indice glicemico prima della competizione o dell'allenamento. Il consumo di zuccheri semplici, infatti, fa aumentare rapidamente la glicemia stimolando una pronta secrezione di insulina con conseguente ipoglicemia secondaria, diminuzione dell'ossidazione dei grassi e possibile rapida deplezione delle scorte di glicogeno. I carboidrati ad alto e moderato indice glicemico sono invece utili per favorire il recupero nel post-allenamento.
      In generale, appare ad oggi inequivocabile l'importanza di garantire ai consumatori una più ampia trasparenza in merito all'indice glicemico degli alimenti. Per realizzare tale obiettivo è necessario introdurre l'obbligo di indicare il livello dell'indice glicemico su tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.
      Tale adempimento può essere ricondotto alla nozione di «indicazioni sulla salute», introdotta dall'articolo 2, paragrafo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. In tale fonte normativa, si definisce, infatti, «indicazioni sulla salute» qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono fare riferimento ai seguenti elementi:

          «a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o

          b) funzioni psicologiche e comportamentali, o

          c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare».

      Tali indicazioni, inoltre, possono essere fornite senza autorizzazione specifica, purché siano:

          «i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e

          ii) ben comprese dal consumatore medio».

      Tenendo conto di questi nuovi indirizzi e vincoli normativi derivanti dall'Unione europea, la presente proposta di legge, all'articolo 1, individua le finalità della legge.
      L'articolo 2 reca alcune definizioni ritenute rilevanti ai fini della corretta attuazione della legge.
      L'articolo 3 introduce, al comma 1, l'obbligo di indicare il livello di indice glicemico sulle confezioni degli alimenti; la decorrenza è dal 1o gennaio 2010. Il comma 2 specifica che tale indicazione costituisce «indicazione sulla salute» ai sensi del citato regolamento (CE)

 

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n. 1924/2006. I successivi commi recano norme di raccordo con la normativa comunitaria e indicazioni sull'attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 1.
      L'articolo 4, comma 1, introduce una norma di garanzia relativa al consumo di prodotti alimentari nelle mense delle strutture pubbliche e delle strutture ospedaliere pubbliche e private, finalizzata a segnalare agli utenti i prodotti con un indice glicemico basso o moderato.
      L'articolo 4, comma 2, prevede che anche sul foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici sia indicato con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da diabete o da altra patologia che richiede il controllo del livello dell'indice glicemico.
      L'articolo 5 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni della legge.
      L'articolo 6, infine, detta una norma transitoria sulla commercializzazione dei prodotti alimentari immessi in commercio prima della data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a garantire il diritto dei cittadini ad una più ampia e completa informazione sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti immessi in commercio, con particolare riferimento all'indicazione del livello dell'indice glicemico quale strumento di tutela della salute dei consumatori e di prevenzione dall'insorgenza, nonché di contrasto, di malattie ad ampia diffusione sociale, quali il diabete e l'obesità.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Si definisce indice glicemico la variazione della glicemia nel sangue causata dall'ingestione di un alimento contenente carboidrati e mediata dalla risposta insulinica.
      2. Si definisce alimento, o prodotto alimentare, ciascun prodotto soggetto alla disciplina di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, numeri 3), 8) e 18), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
      3. Per la definizione di «etichettatura nutrizionale» si applicano le disposizioni della direttiva n. 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990.

Art. 3.
(Indicazione del livello dell'indice glicemico sulle confezioni dei prodotti alimentari).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 sulla confezione di ciascun prodotto alimentare

 

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deve essere indicato il corrispondente livello dell'indice glicemico.
      2. L'indicazione di cui al comma 2 costituisce indicazione sulla salute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.
      3. Nelle more dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento (CE) n. 1924/2006, e successive modificazioni, l'indicazione del livello dell'indice glicemico sulle confezioni degli alimenti è fornita senza le procedure di autorizzazione di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del medesimo regolamento, e successive modificazioni.
      4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le condizioni e le modalità di assolvimento dell'obbligo informativo previsto dal presente articolo, in rapporto alle diverse categorie di prodotti alimentari e alle caratteristiche delle rispettive confezioni.

Art. 4.
(Ulteriori disposizioni sul controllo del livello dell'indice glicemico).

      1. Nelle mense delle strutture pubbliche e delle strutture ospedaliere pubbliche e private sono adottate misure volte a segnalare agli utenti i prodotti con un indice glicemico basso o moderato.
      2. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da diabete o da altra patologia che richiede il controllo del livello dell'indice glicemico.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2,

 

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è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro e con la sospensione della commercializzazione del prodotto.

Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. I prodotti alimentari immessi in commercio prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati fino alla loro data di scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.


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