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PDL 2544

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2544



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Concessione di un contributo all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per la riqualificazione dei lavoratori che hanno subìto infortuni sul lavoro o malattie professionali

Presentata il 25 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) rappresenta per centinaia di migliaia di lavoratori che hanno subìto infortuni sul lavoro o malattie professionali il punto di riferimento naturale per ogni problematica connessa all'infortunio o alla malattia.
      Tra le complesse e articolate problematiche che vengono affrontate quotidianamente un posto centrale è sicuramente occupato dalle tematiche riguardanti il ricollocamento lavorativo.
      Indubbiamente la legge n. 68 del 1999, per i suoi aspetti innovativi e incentivanti, ha costituito sul piano legislativo un importante traguardo e tuttora costituisce una normativa fondamentale per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori disabili. Tuttavia, sono trascorsi dieci anni dalla sua emanazione e, pertanto, essa necessità di un aggiornamento che la renda più adeguata ai cambiamenti del mercato del lavoro e della società italiana, oltre che di nuovi interventi per dare piena attuazione ad alcuni aspetti ancora oggi parzialmente disattesi.
      Infatti, l'incapacità di spesa delle regioni, la burocrazia dei servizi per l'impiego nonché l'evanescenza del concetto delle previsioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 68 del 1999, hanno creato una condizione di assoluta insufficienza delle azioni di preparazione e di orientamento alla professione per i lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, spesso bisognosi di specifici interventi di ricostruzione fisica
 

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e psicologica, a fronte, magari, di un'età lavorativamente avanzata e di una bassa scolarizzazione. Tale situazione richiede, quindi una nuova progettualità operativa finalizzata a dare completa attuazione alla legge n. 68 del 1999, e prevedendo adeguati servizi di riabilitazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento al lavoro, che possono essere garantiti dalle disposizioni dalla presente proposta di legge.
      L'articolo unico della presente proposta di legge prevede, pertanto, che una percentuale pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale su premi e contributi assicurativi istituita ai sensi dell'articolo 181 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sia erogata sotto forma di contributo all'ANMIL, con vincolo di destinazione all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA); l'ANMIL provvederà a relazionare annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sull'utilizzazione del contributo ricevuto nell'anno precedente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con vincolo di destinazione all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA), un contributo annuo pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale istituita ai sensi dell'articolo 181 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, una relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione della quota dell'addizionale istituita ai sensi dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, attribuita all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 9 maggio 1979.


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