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PDL 2590

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2590



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PETRENGA, BERNARDO, CARLUCCI, CENTEMERO, CESARO, FALLICA, GARAGNANI, LEO, MAZZONI, MAZZUCA, MILANESE, PAGANO, POLIDORI, PUGLIESE, LUCIANO ROSSI, SPECIALE, STASI, VALENTINI

Modifica all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di iscrizione di coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione per le professioni legali nell'albo degli avvocati

Presentata l'8 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La questione relativa a una compiuta definizione del percorso formativo per le professioni legali e del valore legale del diploma di specialità attende già da molto tempo di essere definita.
      Le scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL), istituite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, che ha dato attuazione alla riforma per l'accesso alle professioni forensi (avvocatura, magistratura e notariato) iniziata con la cosiddetta «legge Bassanini-bis» (legge n. 127 del 1997) e con il decreto legislativo n. 398 del 1997, rappresentano un'importante risorsa formativa nel nostro Paese.
      La logica che ha guidato la loro istituzione è stata quella di arrivare alla creazione di un percorso formativo post lauream destinato alle professioni legali che si ponesse come punto di congiunzione tra gli studi accademici e la vita professionale, mediante una preparazione ricca di spunti pratici.
 

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      Con l'istituzione delle SSPL l'Italia ha scelto di aderire al modello tedesco per la formazione forense post lauream, caratterizzato da un percorso formativo comune per magistrati, avvocati e notai.
      Dopo una fase di rodaggio iniziale le SSPL oggi possono vantare circa 5.030 accessi all'anno, stabiliti attraverso un decreto ministeriale emanato di concerto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della giustizia.
      Le SSPL, istituite dall'anno accademico 2001/2002 presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza (in totale 38 sedi sul territorio italiano), hanno l'obiettivo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti le professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai e si basano soprattutto sull'acquisizione di una metodologia giuridica mediante un approfondimento teorico integrato da esperienze pratico-casistiche.
      Le attività pratiche sono condotte anche presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato.
      Alle SSPL si accede mediante concorso pubblico, con la somministrazione di cinquanta quiz a risposta multipla in materia di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale.
      La durata dei corsi è di due anni, con frequenza obbligatoria, che si sviluppano attraverso un intenso programma di preparazione teorica (500 ore di lezione frontale) e lo svolgimento di tirocini pratici presso gli uffici giudiziari.
      Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso da un'apposita commissione costituita da professori universitari, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio.
      Il possesso del diploma di specializzazione esonera il praticante avvocato dal compimento della pratica di un anno per l'accesso alla professione legale.
      La riforma dell'ordinamento giudiziario, approvata con la legge n. 111 del 2007, prevede, fra l'altro, che il diploma rilasciato dalle SSPL costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, facendo assumere al predetto concorso la natura di concorso «di secondo livello», precluso ai laureati in giurisprudenza non muniti di un altro titolo post-lauream (abilitazione forense, dottorato di ricerca, diploma SSPL eccetera).
      Nel corso degli anni si sono sviluppate diverse polemiche in merito alla possibilità di conferire valore abilitante al diploma di specializzazione rilasciato dalle SSPL per l'accesso alla professione di avvocato.
      Il tradizionale esame di Stato per l'accesso all'avvocatura non tiene conto della necessità di uniformarsi alla realtà degli altri Paesi membri dell'Unione europea: l'attuale sistema di accesso è ormai ritenuto da più parti superato e inadeguato all'accertamento effettivo delle attitudini e anche alla deontologia professionale.
      È doveroso avere operatori di giustizia preparati, corretti e responsabili, al fine di garantire i valori della giustizia e della legalità e di consentire un percorso più snello per l'apparato giudiziario italiano, già lento e farraginoso.
      Dopo i lavori della cosiddetta «Commissione Siliquini» (Commissione costituita per valutare e coordinare la riforma dell'accesso alle professioni legali), tendenti a una rivalutazione del diploma rilasciato dalle SSPL, ma conclusasi con un nulla di fatto per la scadenza naturale della legislatura, attualmente sono allo studio alcune ipotesi di riforma che prevedono il passaggio attraverso il numero chiuso delle SSPL per l'accesso all'esame per avvocato che è, ad oggi, la libera professione intellettuale più inflazionata.
      La presente proposta di legge ha come obiettivo principale quello di considerare abilitante il diploma rilasciato dalle SSPL ai fini dell'esercizio della professione di avvocato, conferendo all'esame finale per l'acquisizione del suddetto diploma valore di esame di Stato.
      Essa prevede - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1999, la quale afferma che: «(...) il legislatore può stabilire che in taluni casi
 

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si prescinda dall'esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica (...)» - il diritto di iscrizione all'albo degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno la residenza per coloro che hanno conseguito il diploma rilasciato dalle SSPL e che sono in possesso nel certificato di compiuta pratica rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Ciò anche in linea con diversi Paesi membri dell'Unione europea in cui non è richiesto un esame per l'accesso alla professione forense.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, siano altresì in possesso del requisito indicato nel numero 5o del primo comma dell'articolo 17 del presente decreto».


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