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PDL 2486

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2486



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Delega al Governo per istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 3 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale civile penitenziario ha da sempre sofferto a causa di una politica sbagliata e inadeguata, a cominciare dalla cronica carenza di organico (di circa 6.000 dipendenti nel settore degli adulti e di circa 1.400 nel settore minorile, a fronte di un organico complessivo di oltre 12.000 unità), alla quale si fa fronte, da decenni, utilizzando unità del Corpo di polizia penitenziaria che si trovano, pertanto, a svolgere compiti non istituzionali. Non si dimentichi, a questo proposito, che il lavoro svolto negli istituti penitenziari - poco riconosciuto all'esterno e poco gratificante - è sempre in bilico tra le esigenze confliggenti della custodia e quelle del trattamento rieducativo e che lo svolgimento di queste mansioni risulta ancora più pesante se chi è chiamato a farlo non trova nell'espletamento dei suoi compiti neppure un riscontro morale e materiale. In effetti, oggi il personale del comparto Ministeri del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia è uno dei meno retribuiti rispetto ai dirigenti penitenziari e al Corpo di polizia penitenziaria, pur svolgendo le stesse mansioni e il più delle volte facendosi carico di enormi responsabilità. In media, un operatore civile penitenziario riceve una retribuzione inferiore di quasi 500 euro mensili rispetto alla qualifica corrispondente del comparto sicurezza, con forti limitazioni anche riguardo all'aspetto giuridico (trattamento pensionistico, congedo straordinario, congedo ordinario, corresponsione degli straordinari eccetera).
 

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Inoltre, all'interno delle carceri non vi sono elettricisti, idraulici, tecnici degli impianti di sicurezza, operatori informatici, né tanto meno medici e psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, il cui intervento tempestivo può evitare che una situazione di tensione o di grande disagio lavorativo si tramuti in crisi o, peggio ancora, in tragedia. Peraltro, sia i medici che gli psicologi di ruolo sono ultimamente transitati nelle aziende sanitarie locali e si occupano esclusivamente dell'assistenza sanitaria e del supporto psicologico ai detenuti; nulla, invece è stato previsto per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonostante i gravi e allarmanti episodi di suicidi registrati negli ultimi anni.
      Alla luce di quanto esposto, è opportuno che si proceda all'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, peraltro presenti negli altri corpi delle Forze di polizia (Polizia dello Stato e Corpo forestale dello Stato), nei quali fare confluire il personale di ruolo del comparto Ministeri del DAP e del Dipartimento per la giustizia minorile (DPG) del Ministero della giustizia e gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che hanno svolto mansioni amministrative nell'ambito del DAP o del DPG per almeno due anni, dando finalmente dignità professionale a tale personale e migliorando l'organizzazione dell'intero «microcosmo» carcere, elevandolo al livello dei Paesi europei più avanzati che già hanno effettuato una scelta di questo tipo.
      Questo spiega il perché della previsione dei ruoli tecnici, fatto salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, seppure in esaurimento, per coloro che non intendano transitare nelle suddette nuove figure professionali.
      Deve essere chiaro che la presente proposta di legge non vuole favorire nessuno, anzi mira a sanare una situazione di evidente disparità e di malessere ormai dilagante tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria, il quale si sente soggetto passivo di una continua, affannosa e perdente rincorsa sotto tutti gli aspetti che siano stati evidenziati è ormai necessario affrontare il problema non nell'ottica dell'emergenza, bensì della stabilità al fine di creare all'interno delle strutture penitenziarie un clima disteso e di collaborazione tra chi custodisce e chi è custodito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire e disciplinare l'ordinamento dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nei quali inquadrare il personale di ruolo del comparto Ministeri del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e del Dipartimento per la giustizia minorile (DGM) del Ministero della giustizia e gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano svolto mansioni amministrative nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria o della giustizia minorile per almeno tre anni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto e inquadramento economico e giuridico alla corrispondente qualifica del Corpo di polizia penitenziaria; previsione del ruolo dirigenziale degli psicologi e dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'organico determinato dalla tabella A allegata alla presente legge. In sede di prima attuazione dei decreti legislativi, l'accesso al ruolo degli psicologi è riservato al personale dell'ex profilo di direttore coordinatore area pedagogica, posizione economica C3, del DAP, con un'anzianità di almeno cinque anni in tale qualifica, in possesso del diploma di laurea in psicologia, anche se non in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, inquadrato nella dirigenza automaticamente, sulla base dell'anzianità di servizio posseduta nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

 

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          b) individuazione della pianta organica del personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio del comparto Ministeri alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorate delle unità del Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti richiesti, e revisione dell'organico del medesimo Corpo di polizia penitenziaria;

          c) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte e dei percorsi di formazione seguiti nel corso della carriera lavorativa anche pregressa nel comparto Ministeri;

          d) istituzione di una dirigenza unica dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, suddivisa in dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, secondo l'organico determinato dalla tabella A allegata alla presente legge. In sede di prima attuazione dei decreti legislativi, l'accesso alla dirigenza è riservato, a domanda e secondo l'ordine di precedenza e nei limiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge: al personale del DAP che riveste la qualifica di direttore, posizione economica ex C2 o C3, ex profili professionali di direttore penitenziario e di direttore coordinatore di istituto penitenziario, non inquadrato nella dirigenza penitenziaria ai sensi della legge 27 luglio 2005, n. 154, e che rivestiva tale qualifica prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 154 del 2005; agli assistenti sociali posizione economica ex C3, ex profilo professionale di direttore coordinatore di servizio sociale, che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 154 del 2005 svolgevano, con atto formale, incarichi di direzione di uffici di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e di direttori degli istituti per minori, in possesso di laurea, preposti alla direzione dei medesimi istituti da almeno cinque anni; al personale

 

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della dirigenza A1 del DAP. In sede di prima attuazione, gli ulteriori posti da ricoprire previsti nella tabella A allegata alla presente legge sono riservati al personale del DAP e del DGM, in possesso di laurea specialistica o di titolo equipollente e appartenente ai profili ex area C, posizione economica C2 o C3, e al ruolo dei commissari nella qualifica di commissario capo o di commissario capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria, che ha svolto mansioni amministrative da almeno sei anni, tenendo presente ai fini dell'inquadramento e della graduatoria la qualifica rivestita, la posizione economica, l'anzianità di servizio e gli incarichi rivestiti.

Art. 2.

      1. Ai ruoli tecnici istituiti ai sensi dell'articolo 1 possono accedere il personale di ruolo del comparto Ministeri del DAP e del DPG e il personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione dati e i servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria o che ha svolto compiti amministrativi nell'ambito di uffici, istituti e servizi del DPG, da almeno tre anni, previa domanda da presentare all'amministrazione di competenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35.945.177 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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TABELLA A
[articolo 1, comma 1, lettere a) e d)]

Qualifiche
Numero di posti
Primi Dirigenti 
Dirigenti Superiori
20
(di cui 2 posti riservati agli psicologi
e 1 posto riservato ai medici)
Dirigenti Generali
3
Primi Dirigenti Psicologi
20
Primi Dirigenti Medici
30


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