|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2486 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire e disciplinare l'ordinamento dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nei quali inquadrare il personale di ruolo del comparto Ministeri del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e del Dipartimento per la giustizia minorile (DGM) del Ministero della giustizia e gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano svolto mansioni amministrative nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria o della giustizia minorile per almeno tre anni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto e inquadramento economico e giuridico alla corrispondente qualifica del Corpo di polizia penitenziaria; previsione del ruolo dirigenziale degli psicologi e dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'organico determinato dalla tabella A allegata alla presente legge. In sede di prima attuazione dei decreti legislativi, l'accesso al ruolo degli psicologi è riservato al personale dell'ex profilo di direttore coordinatore area pedagogica, posizione economica C3, del DAP, con un'anzianità di almeno cinque anni in tale qualifica, in possesso del diploma di laurea in psicologia, anche se non in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, inquadrato nella dirigenza automaticamente, sulla base dell'anzianità di servizio posseduta nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla presente legge;
b) individuazione della pianta organica del personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio del comparto Ministeri alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorate delle unità del Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti richiesti, e revisione dell'organico del medesimo Corpo di polizia penitenziaria;
c) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte e dei percorsi di formazione seguiti nel corso della carriera lavorativa anche pregressa nel comparto Ministeri;
d) istituzione di una dirigenza unica dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, suddivisa in dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, secondo l'organico determinato dalla tabella A allegata alla presente legge. In sede di prima attuazione dei decreti legislativi, l'accesso alla dirigenza è riservato, a domanda e secondo l'ordine di precedenza e nei limiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge: al personale del DAP che riveste la qualifica di direttore, posizione economica ex C2 o C3, ex profili professionali di direttore penitenziario e di direttore coordinatore di istituto penitenziario, non inquadrato nella dirigenza penitenziaria ai sensi della legge 27 luglio 2005, n. 154, e che rivestiva tale qualifica prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 154 del 2005; agli assistenti sociali posizione economica ex C3, ex profilo professionale di direttore coordinatore di servizio sociale, che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 154 del 2005 svolgevano, con atto formale, incarichi di direzione di uffici di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e di direttori degli istituti per minori, in possesso di laurea, preposti alla direzione dei medesimi istituti da almeno cinque anni; al personale
1. Ai ruoli tecnici istituiti ai sensi dell'articolo 1 possono accedere il personale di ruolo del comparto Ministeri del DAP e del DPG e il personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione dati e i servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria o che ha svolto compiti amministrativi nell'ambito di uffici, istituti e servizi del DPG, da almeno tre anni, previa domanda da presentare all'amministrazione di competenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35.945.177 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA A
[articolo 1, comma 1, lettere a) e d)]
Primi Dirigenti |
| Dirigenti Superiori
| (di cui 2 posti riservati agli psicologi e 1 posto riservato ai medici) Dirigenti Generali
| Primi Dirigenti Psicologi
| Primi Dirigenti Medici
| |
|