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PDL 2529

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2529



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCANDROGLIO, PATARINO, BECCALOSSI, GAVA

Disposizioni concernenti l'esercizio della libera professione da parte del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale

Presentata il 23 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole permettere a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa sanitaria e parasanitaria come dipendenti del Servizio sanitario nazionale di compiere anche attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro.
      Com'è noto, nell'ambito sanitario attualmente solo i medici hanno la possibilità di svolgere la libera professione al di fuori dell'orario di lavoro: ciò è ingiusto di per sé e con questa proposta di legge si vuole eliminare una disparità di trattamento veramente incomprensibile. Oltre a tale motivo, però, milita a favore della presente proposta di legge un'altra ragione determinante: è purtroppo noto come alcuni lavoratori del comparto sanitario aggirino il divieto di esercitare la libera professione, con grave danno alla qualità della propria attività (che viene prestata, in effetti, «di soppiatto») ma anche con nocumento per la collettività, poiché si tratta di attività lavorative sottratte ad ogni forma di imposizione fiscale o di vincolo contributivo.
      Tutto ciò non è giustificato: in questi casi, come troppe volte accade in Italia, l'illegalità deriva dalla violazione di limiti «legali» perché previsti dalla legge, ma totalmente assurdi.
      Assicurare anche al personale del comparto sanitario pubblico la possibilità di svolgere la libera professione al di fuori
 

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del regolare orario di lavoro non comporterebbe alcun onere per il Servizio sanitario nazionale, poiché la situazione rimarrebbe invariata per quanto concerne le attività prestate come dipendenti dello stesso Servizio, ma produrrebbe automaticamente l'emersione di un'intera area di evasione fiscale e contributiva, con evidente vantaggio della collettività.
      L'articolato di cui si compone la presente proposta di legge è del tutto essenziale: l'articolo 1 sancisce il principio della libertà nello svolgimento dell'attività libero-professionale del personale esercente le professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della professione di ostetrica, con il solo vincolo di comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) presso la quale è incardinato il rapporto di lavoro dipendente; l'articolo 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano diano attuazione alla legge. Tale aspetto di collaborazione tra legislatore statale e legislatore regionale va debitamente evidenziato: l'organizzazione concreta della prestazione dei servizi sanitari è un compito costituzionalmente affidato alle singole regioni e province autonome, quindi, se esse vogliono, possono predisporre strutture (e condizioni) attraverso le quali permettere al personale del comparto sanitario di svolgere la libera professione intramuraria, esattamente come accade già adesso per i medici. Non solo: le regioni e le province autonome possono immaginare forme di collaborazione e convenzione con taluni professionisti (si pensi agli infermieri) finalizzate ad assicurare un'assistenza sanitaria di livello superiore, adeguata alle esigenze del malato, magari anche tramite una rete di prestazioni a domicilio. La presente proposta di legge è un'opportunità, uno strumento che le regioni e le province autonome possono utilizzare nel modo che preferiscono, a tutto vantaggio della qualità del Servizio sanitario nazionale.
      In ogni caso, l'articolo 2, comma 2, precisa che dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge i citati lavoratori possono comunque esercitare la libera professione al di fuori delle strutture della ASL da cui dipendono: tale indicazione è finalizzata ad evitare che l'eventuale inerzia regionale o delle province autonome nell'attuare le disposizioni e i princìpi della legge possa impedire, nei fatti, lo svolgimento della libera professione (anche se limitata all'extramoenia per non coinvolgere profili organizzativi interni che sono e che rimangono di competenza regionale e delle province autonome).
      L'articolo 3, infine, affida al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di dettare le norme fiscali, previdenziali e assistenziali di adeguamento alle disposizioni dettate dalla legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attività libero-professionale).

      1. L'esercizio dell'attività libero-professionale da parte del personale del Servizio sanitario nazionale esercente le professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione e la professione di ostetrica è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro.
      2. Il lavoratore esercente una delle professioni di cui al comma 1, che è dipendente pubblico e che intende esercitare l'attività libero-professionale è tenuto a comunicarlo all'azienda sanitaria locale (ASL) presso la quale egli svolge il proprio lavoro dipendente prima dell'inizio di tale attività. In caso di cessazione dell'attività libero-professionale, il lavoratore è altresì tenuto a darne comunicazione alla medesima ASL.
      3. Al personale della dirigenza medica continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente in materia di attività libero-professionale.

Art. 2.
(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, con proprie norme, a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 prevedendo, altresì, la disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni del medesimo articolo 1, comma 2.
      2. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo entro il termine ivi previsto, i lavoratori esercenti una delle

 

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professioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono comunque esercitare l'attività libero-professionale.

Art. 3.
(Norme di adeguamento).

      1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono emanate le norme di adeguamento alla presente legge della normativa vigente in materia fiscale, assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale esercitata ai sensi della medesima legge.


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