Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2443

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2443



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNA TERESA FORMISANO

Norme per limitare l'utilizzazione dell'idrossido di sodio

Presentata il 18 maggio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'idrossido di sodio, commercialmente noto sotto la denominazione di «soda caustica», è una base minerale forte, solido a temperatura ambiente, che viene conservato in recipienti sigillati perché igroscopico (tende cioè ad assorbire le molecole d'acqua presenti nell'ambiente circostante) e perché reagisce facilmente con il biossido di carbonio dell'aria, trasformandosi in idrogeno carbonato di sodio, anche denominato «carbonato acido di sodio».
      L'idrossido di sodio viene impiegato nella sintesi di coloranti, detergenti e saponi, nella fabbricazione della carta e nel trattamento delle fibre del cotone, nonché nella produzione della candeggina e di altri sali sodici, quali il fosfato e il solfuro.
      A livello domestico esso trova uso sotto forma di soluzione acquosa nei prodotti per disgorgare gli scarichi dei lavelli, ma va maneggiato con una certa cautela dato che provoca ustioni per contatto con la pelle e cecità per contatto con gli occhi.
      Proprio per la sua capacità di disgorgare gli scarichi dei lavelli esso trova ampio uso nelle cucine dei ristoranti, delle mense e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Purtroppo nel corso degli anni non sono stati rari gli episodi di avvelenamenti di clienti e di avventori che hanno ingerito soda caustica per errori degli addetti alla mescita di bevande. Recentemente è avvenuto un altro incidente all'interno di un bar della città di Frosinone che ha visto coinvolto il procuratore della Repubblica del capoluogo ciociaro Margherita Gerunda, recatasi, come ogni giorno, in un bar nei pressi
 

Pag. 2

del tribunale per consumare il suo solito caffè. Aveva chiesto al cameriere anche un bicchiere d'acqua per ingerire una pillola, ma dopo aver bevuto la donna ha perso i sensi. Pensando a un malore, un medico che si trovava occasionalmente all'interno del locale ha subito allertato i soccorsi. La titolare del bar, che aveva assistito alla scena, ha intuito che nell'acqua bevuta dalla donna c'era qualcosa che poteva aver causato il malore. Quando ha provato a toccare quel liquido con le labbra ha urlato di dolore. Non si trattava di acqua, ma di soda caustica. Il potente corrosivo era stato conservato, con grande superficialità, dalla donna addetta alle pulizie in una bottiglia di plastica di una nota marca di acque minerali. La soda caustica ha provocato lesioni all'esofago della dottoressa Gerunda che, però, fortunatamente, non risulterebbe perforato.
      Questo sfortunato episodio è solo l'ultimo di una serie che, anche se gli incidenti di questo tipo non sono frequentissimi, conferma la pericolosità di custodire in ambienti non idonei del materiale altamente pericoloso per l'incolumità fisica delle persone. Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, imporre il divieto dell'utilizzazione della soda caustica presso i locali adibiti a mense e gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, proprio al fine di evitare il ripetersi di analoghe vicende.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate la detenzione a qualunque titolo e l'utilizzazione dell'idrossido di sodio quale materiale per la pulizia presso gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande e presso i locali adibiti a mense.
      2. Ai fini della presente legge, la vigilanza è esercitata dal personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dagli organi a cui sono attribuiti poteri di accertamento in materia. Nel caso in cui sia accertata la presenza di idrossido di sodio negli esercizi e nei locali di cui al comma 1, i responsabili dei medesimi sono puniti con una multa da 500 a 1.500 euro. In caso di recidiva nell'arco di un biennio, la sanzione di cui al periodo precedente è applicata nella misura massima, pari a 1.500 euro, ed è disposta la chiusura dell'esercizio o del locale per trenta giorni.

Art. 2.

      1. È vietata la commercializzazione di preparati contenenti idrossido di sodio, se non provvisti di coloranti e di sostanze odorifere atte a qualificarli come prodotti non alimentari.
      2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari a 200 euro, per ogni unità di prodotto commercializzato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su