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PDL 2489

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2489



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di lavoro dei detenuti e di costruzione di edifici penitenziari

Presentata l'8 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - In base alla legge 26 luglio 1975, n. 354, le persone sottoposte a regime penitenziario (esclusi i detenuti particolarmente pericolosi e quelli che devono scontare la propria pena in case di cura) possono lavorare e partecipare a corsi di formazione professionale per favorire il loro reinserimento nella società. Di solito sia le attività lavorative che i corsi di formazione riservati a detenuti vengono svolti all'interno delle strutture penitenziarie da aziende pubbliche o private, che hanno stipulato accordi o convenzioni sia con le regioni in cui è situato l'istituto penitenziario, sia con l'amministrazione dell'istituto stesso. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono necessariamente riflettere quelli del lavoro nella società libera, in modo che ciascun soggetto possa acquisire una preparazione adeguata alle normali condizioni lavorative, agevolando il suo reinserimento, previsto e tutelato dalla Carta costituzionale, sia nella società che in un qualsiasi ambito lavorativo.
      Le convenzioni stipulate tra l'istituto penitenziario, la regione ed altri enti pubblici o privati riguardano soprattutto la formazione professionale dei detenuti e il loro compenso economico, che non deve gravare sulla finanza pubblica. La normativa vigente consente la vendita dei prodotti derivanti dal lavoro penitenziario, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, presso gli stessi istituti penitenziari. La vendita è svolta nel seguente modo: l'istituto penitenziario stipula convenzioni con le catene di grande distribuzione o con aziende che possiedono un proprio punto di vendita e i prezzi dei prodotti in base alla legge (articoli 20 e 20-bis della citata legge n. 354 del 1975), possono essere pari o anche inferiori al costo di produzione, tenuto conto, però,
 

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dei prezzi praticati per i prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.
      In base alla normativa vigente in materia di diritti dei lavoratori, anche ai detenuti che prestano il proprio servizio all'interno degli istituti penitenziari devono essere riconosciuti e garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale; coloro i quali, invece, partecipano a corsi professionali godono della tutela assicurativa e di ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
      La presente proposta di legge prevede una riforma del lavoro penitenziario, ferme restando le condizioni per i corsi professionali all'interno delle strutture carcerarie. I detenuti non possono essere emarginati dalla società, quale sia la loro colpa e la loro condanna; proprio in base a questa motivazione, il lavoro deve costituire un punto cardine per la vita del detenuto, scandita non più dall'«ora d'aria», ma da un'attività che faccia sentire chi è soggetto al regime carcerario parte integrante della società cui appartiene, in quanto cittadino consapevole e individuo.
      Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che in periodi di grave crisi economica, ma anche di crisi sociale, il lavoro penitenziario può costituire una valvola di ripresa per il motore economico nazionale, soprattutto se la tipologia lavorativa si rivolge alla fonte primaria di sussistenza italiana: l'agricoltura. In questi ultimi anni, grazie al lavoro di tutte le Forze dell'ordine, lo Stato italiano è riuscito a confiscare importanti beni alla criminalità organizzata e alla mafia, tra cui si ricordano beni di lusso e immobili, ma soprattutto terreni. Se case, ville e quanto attiene alla parte immobile sono stati spesso utilizzati come caserme o come centrali operative delle Forze dell'ordine, raramente i terreni sono stati adeguatamente sfruttati. Talvolta essi sono stati concessi in gestione a cooperative private (come nel caso di alcuni terreni confiscati al clan dei «Casalesi», nel casertano), ma nella maggior parte dei casi essi sono lasciati abbandonati senza che nessuno possa usufruire della loro relativa capacità produttiva, provocando così un danno ancora maggiore alle casse erariali dello Stato. La presente proposta di legge reca, pertanto, modifiche alla citata legge n. 354 del 1975, prevedendo che i terreni confiscati alla criminalità organizzata e alla mafia siano concessi in gestione all'istituto penitenziario più vicino che, avvalendosi dell'aiuto delle cooperative agricole della regione (tramite convenzioni o accordi), può così coltivare i terreni traendone il maggior vantaggio possibile. Al lavoro agricolo verranno impiegati tutti i detenuti dell'istituto, senza differenza di sesso, previo accertamento del loro stato di salute. Il lavoro si articolerà in turni di 8 ore, come accade per qualsiasi tipologia lavorativa in una società libera, e saranno rispettate le norme igieniche e di tutela della salute fisica e psicologica del detenuto. Tutto questo, però, dovrà essere svolto in un'ottica di assoluta sicurezza. Pertanto sarà necessario che il terreno da coltivare sia adeguatamente protetto e posto sotto una necessaria e adeguata sorveglianza, in modo da impedire qualsiasi tentativo di evasione da parte dei detenuti.
      I prodotti derivanti da questa attività potranno essere venduti anche all'esterno. Del ricavato, il 20 per cento è destinato allo Stato, il 50 per cento all'istituto penitenziario e il restante 30 per cento è equamente diviso tra i detenuti che hanno partecipato alla coltivazione del terreno.
      Oltre a quello lavorativo, bisogna affrontare anche un altro problema relativo agli istituti penitenziari: quello del loro super affollamento. Come già osservato dal Ministro della giustizia onorevole Angelino Alfano, le condizioni attuali degli istituti penitenziari sono molto diverse da quelle del 1975, anno di entrata in vigore della normativa vigente. Le carceri risultano sovraffollate e spesso non viene garantito il rispetto della dignità della persona, come sancito dall'articolo 1 della stessa legge n. 354 del 1975. A fronte di strutture nuovissime, efficienti e pronte a essere attivate, ma ancora non funzionanti, nel concreto si opera in istituti penitenziari
 

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come, ad esempio, quello di San Vittore, capace di ospitare al massimo 700 detenuti e che in realtà ne contiene attualmente quasi 1.500.
      In questi istituti i detenuti sono costretti a dormire per terra, senza alcun rispetto né per la loro umanità, né per le loro condizioni igieniche. Sarebbero necessarie, a tal proposito, come ipotizzato anche dallo stesso Ministro, l'attivazione degli istituti penitenziari già esistenti e la creazione di nuovi istituti, nel rispetto della dignità e dell'umanità dei detenuti.
      Questi nuovi istituti possono sorgere nei pressi dei terreni agricoli da coltivare, in modo da garantire la maggiore sicurezza degli abitanti delle zone limitrofe.
      I nuovi istituti penitenziari prevedono, in particolare la distinzione tra la sezione destinata agli uomini e quella destinata alle donne, e sono realizzati in conformità a quanto disposto dagli articolo 5, 6, 8, 9, 11 e 14 della citata legge n. 354 del 1975.
      Nella sezione destinata alle donne, sono previste aree idonee per consentire che le madri con figli di età fino a tre anni possano convivere con essi. Tali aree dovranno quindi somigliare quanto di più possibile a strutture del tipo «casa famiglia», in cui il bambino non risenta del peso dell'ambiente carcerario e della situazione della madre.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la concessione in gestione dei terreni confiscati alle associazioni criminali e di tipo mafioso agli istituti penitenziari presenti nella regione in cui si trovano tali terreni. I terreni sono ripartiti tra gli istituti tenendo conto del numero di detenuti abili al lavoro presenti in ciascun istituto, senza alcuna distinzione di sesso, di età o di nazionalità.
      L'articolo 2 introduce l'articolo 20-ter della citata legge n. 354 del 1975, che prevede lo svolgimento di lavoro agricolo nei terreni confiscati alle associazioni criminali e mafiose da parte dei detenuti, introducendo una nuova tipologia di lavoro e specificando le modalità in cui si articolerà la giornata lavorativa e le condizioni di sicurezza.
      L'articolo 3 sostituisce l'articolo 23 della stessa legge n. 354 del 1975, prevedendo la ripartizione dei proventi del lavoro agricolo svolto dai detenuti tra lo Stato, l'istituto penitenziario e i detenuti stessi.
      L'articolo 4, infine, prevede norme per la costruzione di nuovi penitenziari nei terreni concessi in gestione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I terreni confiscati alle associazioni criminali e di tipo mafioso sono concessi in gestione da parte dello Stato, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, agli istituti penitenziari situati nella regione in cui si trovano i medesimi terreni.
      2. I terreni di cui al comma 1 sono ripartiti in base al numero di detenuti e di internati abili al lavoro senza distinzione di sesso, di età o di nazionalità presenti nell'istituto penitenziario titolare della relativa concessione.
      3. Gli istituti penitenziari non sono soggetti al pagamento di alcun canone di affitto per il terreno loro concesso in gestione e una parte dei proventi derivanti dalla coltura dello stesso terreno è devoluta allo Stato ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 345, in materia di lavoro agricolo).

      1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 20-ter. - (Lavoro agricolo). - 1. I detenuti e gli internati abili al lavoro possono essere assegnati al lavoro agricolo in base alle loro capacità e alle loro condizioni di forza e di salute, nei terreni confiscati alle associazioni criminali e di tipo mafioso concessi in gestione da parte dello Stato agli istituti penitenziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109. L'assegnazione è effettuata in base al numero di detenuti abili al lavoro presenti nell'istituto, la giornata lavorativa è di 8 ore ed il lavoro è svolto nel rispetto alle norme

 

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igieniche e della tutela della salute psicofisica dei detenuti e degli interessati.
      2. I terreni di cui al comma 1 sono posti sotto la sorveglianza del personale del Corpo di polizia penitenziaria al fine, in particolare, di impedire qualsiasi tentativo di evasione.
      3. I prodotti derivanti dal lavoro agricolo di cui al presente articolo possono essere venduti all'esterno secondo le modalità stabilite dall'articolo 20-bis.

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di destinazione dei proventi del lavoro agricolo e di assegni familiari)

      1. L'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. - (Destinazione dei proventi del lavoro agricolo). - 1. I proventi del lavoro agricolo effettuato ai sensi dell'articolo 20-ter sono ripartiti con le seguenti modalità:

          a) il 20 per cento è destinato allo Stato;

          b) il 50 per cento è destinato all'Istituto penitenziario titolare della concessione in gestione del terreno;

          c) il 30 per cento è destinato ai detenuti e agli internati che hanno prestato la loro opera, suddiviso in parti uguali.

      2. Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
      3. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento».

Art. 4.

      1. Una parte dei terreni di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione di

 

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nuovi istituti penitenziari realizzati in conformità alle norme urbanistiche e di tutela ambientali.
      2. Gli istituti penitenziari di cui al comma 1 del presente articolo sono realizzati in conformità a quanto disposto dagli articoli 5, 6, 8, 9, 11 e 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo in particolare, che le donne siano ospitate in apposite sezioni di istituto, ai sensi del citato articolo 14, quinto comma.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nelle sezioni degli istituti penitenziari destinate alle donne ai sensi del comma 2 del presente articolo, devono essere previste delle aree idonee per consentire alle detenute e alle internate madri di figli di età fino a tre anni di convivere con essi. A tale fine, le aree devono essere distinte dal resto della struttura penitenziaria e devono garantire le condizioni per assicurare un corretto sviluppo fisico e psicologico del minore.


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