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PDL 1369

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1369



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LANZILLOTTA, AMICI, BELTRANDI, BERNARDINI, BERRETTA, BOCCIA, BOFFA, CARELLA, CAUSI, CIRIELLO, CODURELLI, DAL MORO, D'ANTONA, D'INCECCO, ESPOSITO, FARINA COSCIONI, FEDI, FERRANTI, FERRARI, GNECCHI, GOZI, LOVELLI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MECACCI, MOSELLA, OLIVERIO, REALACCI, RIGONI, STRIZZOLO, TEMPESTINI, TOUADI, MAURIZIO TURCO, VICO, ZAMPARUTTI

Disposizioni per la gestione delle procedure di assegnazione di appalti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, mediante strumenti telematici

Presentata il 24 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi dieci anni l'Italia, pur potendo beneficiare di una delle legislazioni più avanzate e tempestive nel quadro dell'informatizzazione della pubblica amministrazione e di risorse non trascurabili anche sotto il profilo economico, non è riuscita a sviluppare politiche di largo respiro nel settore dell'e-government. L'azione dei Governi che si sono succeduti dal 1997 in avanti, pur nella differenziazione dell'approccio, non è riuscita a dare un impulso ai sistemi tecnologici nella pubblica amministrazione né sotto il profilo dell'attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del successivo codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, né sotto il profilo, più sostanziale, della percezione da parte del cittadino di un valore aggiunto nel rapporto con il pubblico.
 

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      Per tale ragione risulta necessario fare in modo che, in coerenza con le norme previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e in armonia con i processi già in vigore a livello comunitario, siano definite delle aree nelle quali la pubblica amministrazione non conceda più l'utilizzo di forme non telematiche di trasmissione. La prima area che può essere soggetta a quest'azione normativa è quella degli appalti pubblici, anche a seguito di numerose migliori pratiche (best practice) e sulla scorta dell'esempio costituito dal sistema di approvvigionamento elettronico (e-procurement) che il Ministero dell'economia e delle finanze ha già messo in atto attraverso la Consip Spa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fornitura di informazioni per via telematica).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli sportelli dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture istituiti dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 9 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, forniscono informazioni soltanto per via telematica.

Art. 2.
(Utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, la partecipazione alle procedure per l'assegnazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato elettronico.
      2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo elettronico indicato nel bando.
      3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla procedura mediante firma elettronica certificata.
      4. Il mancato rispetto degli adempimenti e delle forme prescritte dai commi da 1 a 3 comporta l'esclusione del soggetto dalla partecipazione alla procedura di appalto.

 

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Art. 3.
(Obblighi delle pubbliche amministrazioni).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, nei bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata cui deve essere inviata la documentazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Nei medesimi bandi sono altresì indicati i formati elettronici e le caratteristiche tecniche secondo cui la documentazione deve essere redatta.
      2. La mancanza di sistemi informatici e telematici idonei per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 non è causa di deroga all'applicazione delle medesime disposizioni. L'omessa predisposizione di tali sistemi entro il 31 dicembre 2009 è valutata agli effetti della responsabilità dirigenziale.
      3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge sono destinati alla realizzazione dei sistemi informatici e telematici delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Cessazione dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 cessa di applicarsi l'obbligo di pubblicazione degli estratti degli avvisi e dei bandi relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dagli articoli 66, comma 7, e 122, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure per l'assegnazione

 

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di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, degli organismi di diritto pubblico e delle associazioni, unioni o consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Art. 6.
(Delega per il coordinamento legislativo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, un decreto legislativo per adeguare il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle disposizioni della presente legge, operando il necessario coordinamento.


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