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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1369 |
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli sportelli dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture istituiti dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 9 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, forniscono informazioni soltanto per via telematica.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, la partecipazione alle procedure per l'assegnazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato elettronico.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo elettronico indicato nel bando.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla procedura mediante firma elettronica certificata.
4. Il mancato rispetto degli adempimenti e delle forme prescritte dai commi da 1 a 3 comporta l'esclusione del soggetto dalla partecipazione alla procedura di appalto.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, nei bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata cui deve essere inviata la documentazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Nei medesimi bandi sono altresì indicati i formati elettronici e le caratteristiche tecniche secondo cui la documentazione deve essere redatta.
2. La mancanza di sistemi informatici e telematici idonei per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 non è causa di deroga all'applicazione delle medesime disposizioni. L'omessa predisposizione di tali sistemi entro il 31 dicembre 2009 è valutata agli effetti della responsabilità dirigenziale.
3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge sono destinati alla realizzazione dei sistemi informatici e telematici delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 cessa di applicarsi l'obbligo di pubblicazione degli estratti degli avvisi e dei bandi relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dagli articoli 66, comma 7, e 122, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure per l'assegnazione
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, un decreto legislativo per adeguare il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle disposizioni della presente legge, operando il necessario coordinamento.
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