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PDL 2458

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2458



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FIORONI, GHIZZONI, COSCIA, MAZZARELLA, BACHELET, DE PASQUALE, DE BIASI, LEVI, PICIERNO, ANTONINO RUSSO, ROSSA, SIRAGUSA, PES, SARUBBI, NICOLAIS, VASSALLO

Disposizioni concernenti l'organizzazione e il finanziamento delle università, lo stato giuridico e il reclutamento dei professori universitari, e norme per la promozione del diritto allo studio e delle attività di ricerca

Presentata il 20 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore del «sapere» di un Paese costituisce il motore dell'innovazione e rappresenta il volano della crescita sociale ed economica.
      In Italia oggi ci si potrebbe chiedere se l'università abbia ancora un futuro. Infatti una grave crisi finanziaria strutturale attanaglia da anni il sistema universitario, come testimoniano i confronti statistici internazionali più accreditati. Tra i Paesi europei dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) l'Italia è infatti ultima per investimenti nell'università, sia rispetto al prodotto interno lordo (PIL) che rispetto alla spesa pubblica nazionale. È ultima anche per percentuale di laureati nella classe di età 25-64 anni e se i Paesi europei spendono per studenti universitari circa 22.000 dollari in Italia la spesa è pari a 8.026 dollari.
      Inoltre il sistema universitario attraversa una profonda crisi di credibilità. Sotto attacco da parte dei mezzi di comunicazione a causa delle tante disfunzioni e soprattutto degli scandali concorsuali, esso ha perso il consenso di una parte notevole dell'opinione pubblica. Ciò rende più difficile la ripresa degli investimenti pubblici e privati nelle università. D'altra parte è impensabile che un Paese
 

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che fa parte pienamente dell'economia della conoscenza e che vuole continuare a farne parte rinunci alla sua università. Della società della conoscenza l'università rappresenta, infatti, lo snodo cruciale in quanto vi si incontrano l'alta formazione dei giovani e l'innovazione guidata dalla ricerca, cioè i due fattori primari - produzione e diffusione - della conoscenza.
      Il 28 gennaio scorso un'agenzia di stampa ha riportato la notizia del programma di investimento nell'educazione proposto dal Presidente degli Stati Uniti d'America Obama, definito il più grande investimento dal dopoguerra, che prevede uno stanziamento di 150 miliardi di dollari destinati al dipartimento per l'istruzione americana.
      In Italia, invece, continua la politica dei tagli e dei segni «meno»: solo i tagli inferti dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e dal decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, riducono di ben un miliardo e 287 milioni di euro il fondo per il finanziamento ordinario che rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli atenei, comprendente le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, le spese per il personale docente e non docente, le spese per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. Si tratta di un fondo che nessuno si dà la pena di denunciare che è stato definanziato negli anni, a fronte di spese fisse e obbligatorie come quelle per il personale, invece, in costante aumento. All'università italiana servono più autonomia responsabile in un quadro di regole semplici e chiare, più valutazione e riconoscimento del merito degli studenti, dei docenti e delle istituzioni, più spazio ai giovani e alla ricerca libera, più internazionalizzazione della ricerca, dei docenti, degli studenti e dei modi di funzionamento, più attenzione all'equità sociale e infine, come conseguenza e non come condizione, più investimenti pubblici e privati. Solo così gli atenei italiani potranno competere ad armi pari nella società globalizzata della conoscenza, attraendo ricerche e studenti da tutto il mondo e non solo esportando i nostri migliori talenti. Solo così le università potranno veramente costituire i centri della conoscenza e i motori dell'innovazione dei loro territori. Solo così il Paese potrà tornare a esprimere fiducia nella sua università.
      Per rilanciare il sistema non necessita una riforma, ma servono interventi mirati e un obiettivo da raggiungere: quello prefisso dalla presente proposta di legge è di arrivare a essere entro i prossimi dieci anni nella media europea.
      Nello specifico i principali interventi della presente proposta di legge riguardano:

          1) risorse e merito: cancellazione del taglio del 50 per cento sulle spese di funzionamento; eliminazione del blocco del turn-over; incremento programmato annuale del fondo per il finanziamento ordinario; 20 per cento di finanziamento premiale sulla base della qualità dei risultati ottenuti nella didattica e nella ricerca da ciascuna università; defiscalizzazione delle donazioni alle università; finanziamento della ricerca di interesse nazionale con sistemi internazionali di valutazione;

          2) codici etici: contro ogni abuso e discriminazione nelle università;

          3) governo degli atenei: ampio spazio all'autonomia di ciascun ateneo; il rettore è eletto e ha responsabilità politica di iniziativa, di coordinamento e di vigilanza; il senato accademico, organo democratico interno, ha la responsabilità dei piani strategici, della garanzia delle libertà accademiche e dei diritti degli studenti, dell'auto-valutazione e del controllo della qualità dei risultati; al consiglio di amministrazione spettano tutte le decisioni che riguardano l'ateneo. A parte i rappresentanti degli studenti, esso è designato pariteticamente dal rettore e dal senato accademico e comprende personalità esterne al mondo universitario: la strutturazione interna (facoltà, dipartimenti eccetera) si

 

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riduce a un solo livello di articolazione con compiti riguardanti sia la didattica che la ricerca; è fissato un limite di durata di otto anni per tutte le cariche accademiche;

          4) stato giuridico dei docenti: trasformazione dei ricercatori in professori di terza fascia (professori aggregati); riduzione della frammentazione disciplinare, contro le piramidi rovesciate: in ogni ateneo più docenti di terza fascia che di seconda fascia, più docenti di seconda fascia che di prima fascia. Tempo pieno ed esclusivo per i docenti (attività professionale esterna solo saltuaria e senza conflitti di interessi), ma con possibilità di opzione per il tempo parziale con riduzione commisurata dello stipendio; mantenimento della disciplina attuale per le attività assistenziali della facoltà di medicina e chirurgia;

          5) concorsi selettivi internazionali: distinzione tra reclutamento in un ateneo (concorsi riservati a esterni per ogni fascia) e promozione all'interno di un ateneo da una fascia alla successiva (concorsi riservati a interni); obbligo per i candidati di possedere l'abilitazione scientifica nazionale; reclutamento per selezione pubblica internazionale con commissione di ateneo e con valutatori esterni di riconosciuta fama internazionale appartenenti ad atenei italiani ed esteri; promozione per concorso interno con commissione di ateneo e con valutatori esterni; abilitazione scientifica nazionale a lista aperta e a domanda, commissione di abilitazione in parte eletta e in parte sorteggiata tra professori di prima fascia attivi nella ricerca; dal 2016 obbligo di possesso del dottorato di ricerca per l'accesso alla terza fascia docente;

          6) interventi per i giovani: riapertura del reclutamento straordinario previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con 1.000 nuovi posti di professore di terza fascia per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; defiscalizzazione contributiva per chi assume dottori di ricerca a tempo indeterminato e riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli interessati: riduzione del lavoro precario: una sola tipologia di contratto di ricerca e didattica integrativa, riservato a dottori di ricerca per un massimo di sei anni, con coperture previdenziali e assicurative analoghe ai lavoratori a tempo determinato: finanziamento nazionale dei migliori progetti di giovani dottori di ricerca, comprensivo delle spese di personale: i vincitori scelgono l'università in cui condurre la propria ricerca;

          7) diritto allo studio e mobilità per merito: borse di studio nazionali per studenti di famiglie non abbienti con graduatoria di merito. La borsa è spendibile in qualunque ateneo italiano a scelta del vincitore e copre le spese per studiare fuori sede.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINANZIAMENTO E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ

Art. 1.
(Fondo per il finanziamento ordinario delle università).

      1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno in misura almeno eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro l'anno 2020 almeno il valore medio, tra i Paesi membri dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
      2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la decorrenza e sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo.
      3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle relative al fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui

 

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all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
      4. Il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni è abrogato.
      5. Una quota del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento per gli anni 2010 e 2011, al 15 per cento per gli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.  Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
      6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento per gli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento per gli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
      7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
 

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dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Patrimonio).

      1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.
      2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Art. 3.
(Progetti di ricerca di interesse nazionale).

      1. Una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare annuo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale liberamente proposte in tutte le discipline dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, di cui al comma 872 del medesimo articolo 1.
      2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati sono effettuate da appositi comitati di esperti mediante il metodo della valutazione tra pari da parte di revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso. Ciascun comitato è nominato dall'ANVUR e valuta i progetti afferenti ad ambiti disciplinari predeterminati sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono

 

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ricercatori di alto livello internazionale comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno metà di tali ricercatori deve far parte di università o di centri di ricerca non italiani.

Capo II
AUTONOMIA STATUTARIA E GOVERNO DEGLI ATENEI

Art. 4.
(Statuti e codici etici degli atenei).

      1. Nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le disposizioni del presente capo stabiliscono i termini e i limiti dell'autonomia statutaria delle università statali per quanto riguarda il governo dell'ateneo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare deroghe esclusivamente per gli statuti delle istituzioni universitarie a ordinamento speciale quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base della specificità delle loro missioni, ovvero per gli statuti delle università aventi in servizio più di 2.000 professori quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base di specifici problemi legati alle grandi dimensioni dell'ateneo.
      2. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso inutilmente il termine previsto dal primo periodo, l'università è esclusa dalla ripartizione delle quote del fondo per il finanziamento ordinario di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 fino a quando non abbia provveduto all'adeguamento.

 

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      3. Allo statuto è allegato e ne costituisce parte integrante un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale ausiliario tecnico ed amministrativo (ATA) e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico stabilisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e di responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del medesimo codice. Le norme del codice etico sono volte, in particolare, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuali. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito.
      4. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Art. 5.
(Organi degli atenei).

      1. Gli organi di governo dell'università statale sono il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi dell'ateneo il consiglio degli studenti, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e gli organi direttivi e collegiali delle strutture interne.
      2. Il rettore ha la responsabilità politica e la rappresentanza legale e accademica dell'università, vigila su tutte le sue attività, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione stabiliti dallo statuto, svolge funzioni di iniziativa e di coordinamento delle scelte strategiche e presenta ogni anno una relazione sugli obiettivi dell'ateneo all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo e una relazione sui risultati conseguiti all'atto dell'approvazione

 

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del conto consuntivo. Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Il rettore è scelto mediante elezione. La procedura elettorale, gli elettorati attivo e passivo, la durata e la rinnovabilità dei mandati nonché le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) la procedura elettorale, di tipo diretto o indiretto, prevede comunque, almeno in una fase, la partecipazione dei professori e ricercatori di ruolo, comprese le categorie equiparate, e, per rappresentanza o per voto ponderato in quota non superiore al 25 per cento del totale dei voti esprimibili, degli studenti e del personale ATA dell'ateneo;

          b) l'elettorato passivo è riconosciuto ai professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato ufficialmente la loro candidatura all'inizio della procedura elettorale, nelle forme e alle condizioni stabilite dallo statuto;

          c) la carica di rettore non può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.

      4. Il senato accademico elabora e approva i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo, delibera lo statuto e i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti, ha funzioni di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione, ed esprime parere sulla relazione del rettore presentata all'atto dell'approvazione del conto consuntivo ai sensi del comma 2. Nel caso in cui la maggioranza dei due terzi dei componenti del senato accademico esprima parere contrario alla relazione, il rettore è dichiarato decaduto e si procede a nuove elezioni.
      5. La composizione del senato accademico, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni

 

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di incompatibilità e di ineleggibilità dei suoi componenti sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) i componenti del senato accademico sono individuati per elezione diretta all'interno dell'ateneo con collegi elettorali che assicurano un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; ne fanno comunque parte il rettore e il presidente del consiglio degli studenti;

          b) il senato accademico è presieduto dal rettore da un presidente eletto all'interno del medesimo organo;

          c) almeno il 15 per cento dei componenti è costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, anche raggruppati in più collegi elettorali;

          d) è prevista la presenza di rappresentanti elettivi dei titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

      6. Il consiglio di amministrazione assume le decisioni riguardanti l'ateneo nel suo complesso, ad eccezione di quelle di competenza di altri organi di governo o delle strutture interne dell'ateneo, nei limiti delle compatibilità finanziarie e nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, in attuazione dei piani strategici e degli indirizzi culturali definiti dal senato accademico. In particolare, esso approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i provvedimenti che riguardano la realizzazione di infrastrutture, l'organico e il reclutamento del personale, l'attivazione dei corsi di studio e l'allocazione di risorse alle strutture interne.
      7. Il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato e di incompatibilità dei componenti, nonché le modalità per assicurare trasparenza e evidenza pubblica alla procedura delle designazioni sono stabilite dallo statuto

 

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dell'ateneo. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:

          a) il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore ed è composto dal direttore generale e da un numero massimo di ulteriori dieci persone designate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio degli studenti;

          b) il rettore e il senato accademico designano ciascuno un pari numero di componenti;

          c) almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione è formato da persone esterne al sistema universitario dotate di specifiche competenze sui temi universitari;

          d) almeno un componente è designato dal consiglio degli studenti.

      8. Tranne che per il rettore, la posizione di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica, compresa quella di componente del senato accademico. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che svolgono funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso l'ANVUR.
      9. I poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

          b) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia mediante iniziative autonome sia mediante suggerimenti e proposte

 

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al senato accademico e al nucleo di valutazione;

          c) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.

      10. Il direttore generale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione complessiva dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi dell'ateneo e del relativo personale. Egli è designato, a seguito di selezione per bando pubblico, dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
      11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Due membri effettivi, tra cui il presidente, e un membro supplente sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      12. Il nucleo di valutazione è composto dal presidente, da un numero di membri, compreso tra tre e sette, esperti nel campo della valutazione e designati dal senato accademico, e da un rappresentante del consiglio degli studenti. Il presidente è scelto tra i professori o i ricercatori dell'ateneo, gli altri componenti designati dal senato sono scelti all'esterno dell'ateneo. Al nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
      13. Nel caso di gravi violazioni delle norme relative alla gestione di un'università da parte dei suoi organi di governo, accertate da un'apposita commissione ministeriale formata da esperti esterni all'ateneo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un commissario straordinario che sostituisce temporaneamente il rettore e il consiglio di amministrazione con il compito di salvaguardare il corretto funzionamento dell'ateneo e di dare corso alla procedura elettorale di un nuovo rettore ai sensi di quanto previsto dallo statuto dell'ateneo.

 

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      14. Nessuna carica accademica può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.

Art. 6.
(Strutture interne degli atenei).

      1. Per le attività istituzionali della didattica e della ricerca l'università si articola in un unico livello di strutture interne, al quale, per libera scelta, accedono i professori e i ricercatori, in base ad affinità disciplinari, tematiche o professionali, contribuendo nei relativi organi collegiali ai processi decisionali per le questioni di propria competenza relative alla didattica e alla ricerca. L'ordinamento delle strutture interne, le loro denominazioni, anche differenti per i diversi ambiti scientifici, il loro livello di autonomia e le loro dimensioni minime sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo. Le strutture interne dell'area medica sono istituite in modo da permettere il coordinamento con i dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliere universitarie di riferimento.
      2. I corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca sono gestiti, anche in forma aggregata, da organi collegiali costituiti da professori e da ricercatori che assumono la responsabilità didattica e organizzativa del corso di studio, nonché da rappresentanti degli studenti. Nessun professore o ricercatore può assumere la responsabilità di più di uno dei corsi di studio della medesima tipologia. La gestione amministrativa di ciascun corso di studio è comunque affidata a una delle strutture interne di cui al comma 1. L'ordinamento dei corsi di studio e le condizioni minime per la loro attivazione sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto delle relative norme dettate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Gli statuti degli atenei garantiscono opportuni organi e forme di raccordo con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio di riferimento e stabiliscono termini e limiti della loro

 

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partecipazione alle decisioni strategiche dello stesso ateneo. Con apposita legge regionale sono stabilite le forme di raccordo tra la regione e le università, nonché le forme dei possibili interventi regionali di sostegno e di coordinamento delle attività degli atenei.

Capo III
STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Art. 7.
(Terza fascia dei professori universitari).

      1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale sono inquadrati di diritto i ricercatori universitari confermati che sono stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica o magistrale, anche in un altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati o per i quali non sussiste tale requisito sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.
      2. I ricercatori che sono stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in un ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.
      3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli previsti per i ricercatori universitari,

 

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con il totale riconoscimento dell'anzianità maturata.
      4. Ai professori universitari di terza fascia è riconosciuto il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
      5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.
(Settori scientifico-disciplinari).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale e sulla base delle migliori pratiche internazionali, ridetermina i settori scientifico-disciplinari comunque in numero non superiore a cento, garantendo un adeguato numero di professori in servizio in ciascun settore.

Art. 9.
(Reclutamento e promozione dei professori universitari).

      1. Il reclutamento di un professore universitario di prima, seconda o terza fascia da parte di un'università avviene con procedure stabilite con un apposito regolamento di ateneo, nel rispetto delle disposizioni generali previste dal presente articolo. Il regolamento è emanato dal rettore previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il reclutamento di cui al comma 1 è svolto mediante selezione pubblica internazionale per titoli scientifici, il cui avviso contiene l'indicazione dell'università, della fascia e del settore scientifico-disciplinare. Possono essere aggiunti ulteriori indicazioni riguardanti i compiti didattici e i campi di ricerca di interesse dell'ateneo.

 

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      3. Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che non sono in servizio presso l'università che ha emanato il bando e che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 10 per la fascia e per il settore corrispondenti. Si prescinde dal requisito dell'abilitazione per i candidati di nazionalità straniera non residenti in Italia, nonché per i professori universitari già in servizio nella medesima fascia in altre università italiane.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2016, limitatamente alle selezioni per il reclutamento di professori di terza fascia presso un'università, i candidati devono altresì aver conseguito il dottorato di ricerca presso un'altra università, ovvero devono essere stati titolari per almeno tre anni presso un'altra università degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o presso università o enti di ricerca non italiani o internazionali di borse di studio post-dottorali o di altre forme di attività di ricerca retribuita equivalenti ai citati assegni di ricerca.
      5. La valutazione comparativa dei candidati è affidata a una commissione nominata dal senato accademico. La valutazione è effettuata sulla base dei curricula e dei titoli scientifici presentati dai candidati, nonché sulla base di giudizi, anche comparativi, espressi da esperti italiani e stranieri di riconosciuta fama internazionale, esterni all'ateneo interessato. La commissione richiede ai candidati inseriti in una lista ristretta, formulata dopo l'esame dei curricula e dei titoli, di tenere un seminario pubblico sulle proprie ricerche. La valutazione si conclude con una graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei, con esclusione di ogni possibilità di posizioni alla pari.
      6. Il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate, delibera il reclutamento sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 5, e di un'eventuale colloquio con i candidati.
 

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      7. Le disposizioni riguardanti i trasferimenti di professori di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono abrogate.
      8. La promozione alla fascia immediatamente superiore di un professore universitario di seconda o di terza fascia in servizio presso un ateneo avviene con procedure stabilite dal regolamento di ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) la selezione degli aspiranti alla promozione, per la fascia e per il settore scientifico-disciplinare interessati, ha evidenza pubblica nell'ambito dell'ateneo;

          b) possono partecipare alla selezione esclusivamente i professori in servizio presso l'ateneo interessato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 10 per la fascia e per il settore scientifico-disciplinare interessati;

          c) la valutazione dei titoli scientifici e didattici dei candidati è effettuata da una commissione, nominata dal senato accademico, che si avvale di giudizi forniti da esperti italiani e stranieri esterni all'ateneo interessato;

          d) la promozione è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate.

      9. Ciascun ateneo può procedere in un anno solare a un numero complessivo di procedure di promozione di cui al comma 8 non superiore al doppio del numero dei reclutamenti effettuati ai sensi del comma 2 nell'anno solare precedente.

Art. 10.
(Abilitazione scientifica nazionale).

      1. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina ogni tre anni una commissione scientifica incaricata di valutare i curricula e i titoli scientifici dei candidati

 

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che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9.
      2. La commissione scientifica di cui al comma 1 è formata da cinque professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e facenti parte di una lista compilata dall'ANVUR e formata dai professori attivi nella ricerca che lo richiedono documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio. Tre componenti della commissione sono eletti dai professori universitari del settore e due sorteggiati all'interno della lista. Nessuno può far parte, nell'arco temporale di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore scientifico-disciplinare.
      3. Per presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla terza fascia dei professori universitari è obbligatorio essere in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che hanno svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea specialistica o magistrale, ovvero dopo la laurea dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, attività di ricerca come appartenenti a una delle seguenti categorie:

          a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

          b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

          c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto presso università o enti pubblici di ricerca;

          d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai contratti di

 

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cui alla lettera c) presso università o enti di ricerca non italiani;

          e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.

      4. La commissione scientifica, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio, che tengono anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possiede o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguate competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di deliberazione negativa il candidato non può presentare una nuova domanda, anche per diversa fascia o settore scientifico-disciplinare, nei successivi due anni.
      5. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9.

Art. 11.
(Organico docente).

      1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascuna fascia che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio, anche in riferimento alla stima del bilancio degli anni successivi. Tali valori sono aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico. La prima determinazione e le successive modifiche, accompagnate da un'analisi tecnica sulla sostenibilità dei costi, sono sottoposte al parere vincolante del Ministero dell'istruzione,

 

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dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Nella determinazione di cui al comma 1 il numero dei professori di prima fascia non può comunque essere superiore a quello dei professori di seconda fascia e questo non può comunque essere superiore a quello dei professori di terza fascia. Gli statuti degli atenei determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra le fasce nei singoli ambiti disciplinari e nelle strutture interne di cui all'articolo 6, comma 1.
      3. Nel caso in cui il numero dei professori di una fascia in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto ai sensi del comma 2, è fatto divieto all'università di dare corso in qualunque forma a procedure di reclutamento o di promozione nella medesima fascia.

Art. 12.
(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari).

      1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori a un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie; in tale caso essi sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo, ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale indicata ai sensi del periodo precedente. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle

 

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attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 10, commi 1 e 2.
      2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica in favore di terzi nell'ambito di contratti o di convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.
      3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, in favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Essi possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applicano il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le disposizioni stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota pari al 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.
 

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      4. Restano ferme le disposizioni di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici chirurghi.

Art. 13.
(Nuovi posti di professore di terza fascia).

      1. Il reclutamento straordinario di ricercatori universitari disposto dall'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è trasformato in reclutamento straordinario di professori di terza fascia da effettuare con le procedure previste dall'articolo 9 della presente legge. I termini per l'emanazione dei relativi bandi sono prorogati al 30 giugno 2012.
      2. Per il reclutamento straordinario di cui al comma 1 del presente articolo si utilizzano i finanziamenti ancora disponibili previsti dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono ulteriormente stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2010, 160 milioni di euro per anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Capo IV
DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITÀ DI RICERCA POST-DOTTORATO

Art. 14.
(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di un titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro e sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.
      2. Per le medesime parsone e per gli stessi periodi stabiliti dal comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento ai fini delle imposte dirette e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 15.
(Assegni di ricerca e professori a contratto).

      1. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso un'università è riservato esclusivamente ai professori e ai ricercatori universitari, al personale ATA in possesso di specifiche competenze, purché assunto a tempo indeterminato, nonché ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti. Possono altresì svolgere attività di ricerca presso un'università, sulla base di specifiche convenzioni, dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché senza oneri per l'università, ad eccezione di quelli diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e alla copertura dei costi assicurativi.
      2. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca il cui importo minimo è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono essere titolari degli assegni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. Gli assegni hanno durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni, anche se conferiti da

 

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diverse università ed enti. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di previste dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle previste dall'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai titolari degli assegni di ricerca si applicano i medesimi trattamenti previdenziali e assistenziali del personale assunto a tempo determinato nella stessa università o ente, sulla base di accordi aggiuntivi ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali di comparto. I titolari degli assegni di ricerca conferiti da un'università possono svolgere attività didattica integrativa dei corsi di insegnamento per un impegno annuo non superiore a ottanta ore. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo».

      3. Le università possono stipulare i contratti di diritto privato per l'insegnamento previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, esclusivamente con studiosi o con esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica che sono dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 15.000 euro.

Art. 16.
(Progetti di giovani ricercatori).

      1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, bandisce, entro

 

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il 31 marzo ciascun anno, almeno cinquecento finanziamenti di ricerca triennali, a valere sul FIRST, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rinnovabili una sola volta, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti negli ambiti disciplinari presentati da soggetti che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o un titolo equipollente anche rilasciato all'estero, da non più di tre anni e che non sono professori o ricercatori universitari né ricercatori o dirigenti di ricerca presso enti pubblici di ricerca. Il progetto di ricerca è svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal responsabile scientifico con il consenso dell'istituzione.
      2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate dai comitati di cui all'articolo 3, comma 2.
      3. Il finanziamento di ricerca comprende la copertura delle spese dell'attività di ricerca prevista nel progetto, comprese quelle relative alla stipula di un assegno di ricerca con il responsabile scientifico del medesimo progetto. Il finanziamento è versato all'università o all'ente pubblico di ricerca presso cui si sarà svolta l'attività, fermo restando che spetta al responsabile scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto e ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca, compresa eventualmente quella di svolgere all'estero una parte della ricerca. Nel caso in cui il responsabile scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui è svolto il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede. Il responsabile scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo.
      4. I risultati di ciascun progetto di ricerca sono sottoposti a valutazione, anche in corso di svolgimento, da parte di esperti nominati dall'ANVUR. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo è restituito al
 

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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato a una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo V
DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 17.
(Borse di studio nazionali di merito per il diritto allo studio).

      1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e per la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano, rispettivamente, l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.
      2. Condizione inderogabile per l'ammissione alla selezione dei vincitori delle borse di studio è che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia dello studente, definito ai sensi della normativa vigente in materia, sia inferiore al valore fissato nel bando di cui al comma 1.
      3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia di cui al comma 1, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

          a) della media scolastica complessivamente ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo

 

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anno della scuola secondaria di secondo grado;

          b) della media dei voti riportati negli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

      4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito predisposta ai sensi del comma 3, entro il 31 agosto e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1o marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno trenta crediti nel primo anno, ad almeno novanta crediti nel secondo anno e ad almeno centocinquanta crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.
      5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario al costo stabilito da ciascuna azienda.
      6. Il numero e l'importo annuale delle borse di studio sono stabiliti nel bando emanato ai sensi del comma 1. Per l'anno 2010 il numero delle borse di studio disponibili per l'iscrizione e per la frequenza ai corsi di cui al citato comma 1 non può essere inferiore a 10.000 e l'importo annuale non può essere inferiore a 10.000 euro.

 

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      7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.
      8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
      9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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