Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 2494

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2494



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un tabellario indicante il limite massimo delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Presentata l'8 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il rispetto delle regole e delle norme è uno dei capisaldi su cui si fonda una società civile e articolata, come risulta essere quella italiana, in cui chi trasgredisce una norma deve necessariamente pagare, sia in termini di restrizione della propria libertà personale, come sancito per le violazioni più gravi, sia in termini pecuniari, come previsto, ad esempio, da molte disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      Come stabiliva l'articolo 201, comma 4, del medesimo codice, «Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria». Nella norma, tuttavia, non si fa alcuna menzione riguardo al costo delle spese di accertamento e di notificazione che, quindi, restano di specifica competenza dell'amministrazione locale; a causa di questa incongruenza il trasgressore si trova molto spesso a dover corrispondere una maggiore quantità di denaro per la spesa di notifica rispetto a quanto dovuto per la sanzione amministrativa stessa.
      Inoltre, tali tipologie di costo non sono altro che spese accessorie, ad esclusivo carico del trasgressore, di cui non si ha una specifica tabella analitica che possa fare da riferimento per lo standard nazionale, come accade per i tariffari postali e per quelli relativi agli atti giudiziari. La presente proposta di legge si prefigge il compito di istituire un tabellario nazionale a cui le amministrazioni locali possano riferirsi, per determinare l'importo delle spese di accertamento e di notifica al trasgressore, tenendo conto, ovviamente, della gravità della violazione e dell'importo pecuniario della sanzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il loro importo è stabilito da un tabellario redatto annualmente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. L'importo delle spese di notifica e di accertamento stabilito dal tabellario di cui al comma 4 è soggetto ad aggiornamento calcolato sia in base agli oneri di spedizione determinati dalla società Poste italiane Spa, sia in riferimento all'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, effettuato in relazione all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 195, comma 3».


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