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PDL 2491

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2491



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione o riduzione dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per i neonati e i bambini di età inferiore a sei anni

Presentata l'8 giugno 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La crisi economica, che ha investito globalmente tutti i Paesi industrializzati, sta provocando enormi disagi soprattutto a quelle famiglie in cui sono presenti neonati o bambini di età inferiore ai sei anni, e in cui uno dei due genitori ha perso il posto di lavoro. Le cosiddette «famiglie monoreddito» devono necessariamente adottare una politica di estremo risparmio per poter garantire una minima sicurezza economica ai propri figli, ma risulta difficoltoso dover risparmiare anche sui beni di prima necessità, volti allo sviluppo psico-fisico dei bambini.
      Nel caso specifico, si devono prendere in considerazione quei particolari prodotti, quali latte in polvere o liquido, latte speciale o vegetale per bambini allergici o intolleranti, pannolini, omogeneizzati o altri alimenti, prodotti specifici per neonati celiaci, prodotti per l'igiene intima e personale del bambino (bagnoschiuma, shampoo, sapone, creme), strumenti per l'allattamento, passeggini, carrozzine, culle, lettini, seggioloni e seggiolini per automobili che, a causa del loro costo, incidono pesantemente sul bilancio familiare delle giovani coppie. Dato che, secondo indagini recenti, nel primo anno di vita del bambino i genitori hanno un peso fiscale per l'acquisto di tali beni pari a 1.100 euro, si ritiene che il legislatore debba predisporre misure idonee per ridurre il peso fiscale di tali prodotti sul bilancio familiare.
      Un simile provvedimento risulta tanto più necessario se si considera che in Italia, sui beni di prima necessità destinati a persone adulte, come per esempio pane e
 

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latte, viene applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) con un'aliquota agevolata del 4 per cento, mentre se si considerano gli stessi beni destinati ai bambini l'aliquota IVA applicata risulta essere del 10 per cento o addirittura del 20 per cento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      Grazie ad accordi speciali, alcuni dei Paesi membri dell'Unione europea, o aderenti ad essa, hanno applicato l'aliquota IVA pari a zero all'acquisto dei suddetti beni, e di prodotti come vestiario e calzature (Regno Unito e Irlanda), oppure hanno adottato una politica di riduzione dell'IVA per l'acquisto dei pannolini (Portogallo, Polonia e Repubblica Ceca). A tale riguardo, il Parlamento europeo ha richiesto un maggiore coordinamento tra le politiche macroeconomiche attuate dall'Unione europea e le politiche sociali dei Paesi comunitari per rispondere in modo adeguato e sicuro alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa. Le priorità a cui gli Stati membri devono sottostare sono: prestare maggiore attenzione alla necessità di una spesa pubblica dedicata all'infanzia e alle famiglie, promuovere misure fiscali volte ad aumentare il tasso di natalità e adottare azioni positive in favore della genitorialità.
      In base a tale monito, la presente proposta di legge intende adottare due tipi diversi di atteggiamento nei confronti dell'applicazione dell'aliquota IVA per i beni di prima necessità destinati ai bambini di età inferiore a sei anni: a) l'abbassamento generale dell'aliquota IVA al 4 per cento su tutti i prodotti destinati alla prima infanzia, prima citati; b) qualora la società si trovi ad affrontare una grave crisi economica come quella in atto, l'aliquota IVA sarà pari a zero, per le famiglie, monoreddito e non, che non superano i 35.000 euro imponibili annui, fino al termine del periodo di crisi; per tutte le altre famiglie, l'aliquota IVA sarà ridotta al 4 per cento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di grave crisi economica del Paese, dichiarata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le famiglie con reddito lordo annuo inferiore a 35.000 euro, sono altresì esenti dall'imposta:

          1) il latte in polvere o liquido;

          2) il latte speciale o vegetale per bambini allergici o intolleranti;

          3) i pannolini;

          4) gli omogeneizzati e gli altri alimenti destinati ai bambini di età inferiore a sei anni;

          5) i prodotti specifici per neonati celiaci;

          6) i prodotti per l'igiene intima e personale del bambino;

          7) gli strumenti per l'allattamento artificiale;

          8) i passeggini;

          9) le carrozzine;

          10) le culle;

          11) i lettini;

          12) i seggioloni;

          13) i seggiolini per automobili».

Art. 2.

      1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

 

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è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) latte in polvere o liquido, latte speciale o vegetale per bambini allergici o intolleranti, pannolini, omogeneizzati o altri alimenti, prodotti specifici per neonati celiaci, prodotti per l'igiene intima e personale del bambino, strumenti per l'allattamento artificiale, passeggini, carrozzine, culle, lettini, seggioloni e seggiolini per automobili destinati ai bambini di età inferiore a sei anni, fatti salvi i casi di cui all'articolo 10, terzo comma».


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