Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Allegato Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2505



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della gioventù
(MELONI)

di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

Presentato il 10 giugno 2009
 

Pag. 2


      

torna su
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge ha lo scopo di promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.
      In attuazione e in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione, il disegno di legge detta norme in materia di riconoscimento e sostegno delle comunità giovanili intendendo incentivare e sostenere il protagonismo generazionale attraverso spazi di aggregazione dove i giovani siano liberi di fare musica, teatro e cinema, di organizzare convegni, di realizzare mostre fotografiche, di leggere libri e giornali, di navigare in internet, di svolgere corsi di ogni genere, di fare sport e, naturalmente, di divertirsi.
      Le comunità giovanili devono avere alcuni requisiti essenziali: la perfetta democraticità nell'accesso alle cariche, l'elettività delle cariche comunitarie, la trasparenza del bilancio e l'assenza di qualunque discriminazione al loro interno. Inoltre, devono essere luoghi nei quali non si pratica violenza, non si fa uso di droghe e non si promuovono attività illegali.
      L'intenzione è di dare un ulteriore impulso alla gemmazione di tali enti in tutto il territorio nazionale, provvedendo a colmare il vuoto normativo sulla figura giuridica delle comunità giovanili, così come già previsto da alcuni progetti di legge attualmente all'esame della Camera.
      Sul disegno di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1o agosto 2008, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha reso, nella seduta dell'8 aprile 2009, parere favorevole in relazione al testo concordato in sede tecnica.
      Il disegno di legge si compone di sei articoli: finalità e oggetto (articolo 1); definizione delle comunità giovanili (articolo 2); Fondo nazionale per le comunità giovanili (articolo 3); Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili (articolo 4); registro delle comunità giovanili (articolo 5); disposizioni finali (articolo 6).
      L'articolo 1 indica i contenuti e le finalità del provvedimento, dettando le norme per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
      L'articolo 2, relativo alla costituzione delle comunità giovanili, è stato modificato a seguito del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che costituisce comunità giovanile l'associazione di persone di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, priva di fini di lucro, avente ad oggetto, oltre alle finalità individuate dagli associati, il perseguimento delle seguenti finalità:

          a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale;

          b) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

          c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formative;

 

Pag. 3


          d) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie e nazionali sulle tematiche giovanili.

      Al comma 2 è stata accolta la richiesta di coinvolgere le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'attività di promozione di programmi, attività e altre iniziative della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento», in collaborazione con le comunità giovanili.
      L'articolo 2, comma 3, prevede che «Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra ente concedente e comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici».
      Al riguardo si fa presente che si è ritenuto di dover specificare che l'utilizzo di edifici di proprietà pubblica da parte delle comunità giovanili deve essere regolato da apposite convenzioni nel rispetto «della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici», siano essi demaniali o patrimoniali, al fine di salvaguardare il principio dell'ottimale impiego dei beni medesimi.
      In relazione all'articolo 3 si fa presente che il Fondo nazionale per le comunità giovanili, di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ultimo sostituito dal comma 2 del medesimo articolo 3, già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento e, per la restante parte, a sostenere finanziariamente:

          a) iniziative concernenti le attività istituzionali delle comunità giovanili;

          b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati da destinare stabilmente a sede di comunità giovanili;

          c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità istituzionali delle comunità giovanili.

      All'articolo 3, comma 1, non è stata accolta la proposta emendativa delle regioni, volta a rimodulare la percentuale di destinazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili.
      Alla richiesta delle regioni di destinare una quota non superiore al 10-12 per cento del Fondo ai compiti istituzionali del Dipartimento e al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, attualmente indicata nel 20 per cento, il Dipartimento ha chiarito che il 20 per cento corrisponde alla percentuale massima e che, sebbene ciò non sia indicato nell'articolato, si tratta di una previsione transitoria e sperimentale, vincolata cioè alla prima applicazione della normativa in questione, e che quindi in futuro la percentuale destinata alle attività sopraindicate potrà essere sottoposta a diversa valutazione. Alla lettera b) del comma 1 è stata accolta la proposta delle regioni di riformulare il testo della lettera in questione sostituendo le parole: «destinare stabilmente» con: «vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione».
      L'articolo 4 disciplina l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge, ha sede presso il Dipartimento ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro della gioventù o da un suo delegato. A fronte della richiesta delle regioni di accrescere il numero dei

 

Pag. 4

propri rappresentanti all'interno dell'Osservatorio e di inserire anche una rappresentanza degli enti locali, la composizione dell'Osservatorio è stata ridefinita, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, come segue: il totale dei componenti dell'Osservatorio è stato portato da dodici a sedici di cui: cinque rappresentanti delle amministrazioni centrali (due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alle politiche per la famiglia); quattro rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anziché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno degli enti locali; due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani; cinque rappresentanti delle comunità giovanili. La composizione dell'Osservatorio è diretta conseguenza delle sue nuove denominazione e funzione. Difatti, rispetto alla composizione dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze (disciplinata di recente con decreto del Ministro della solidarietà sociale 1o aprile 2008), quella dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili si connota per una rilevante presenza di rappresentanti del mondo giovanile (due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani e cinque rappresentanti delle comunità giovanili), precedentemente del tutto assente (nonostante l'espressa finalizzazione dell'organismo ai problemi del disagio giovanile).
      I compiti dell'Osservatorio sono in particolare:

          a) la promozione di studi e di ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero;

          b) la pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù;

          c) il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dal presente disegno di legge;

          d) la pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e di promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione e di integrazione sociali;

          e) la promozione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

          f) la promozione di scambi di conoscenze e di forme di collaborazione tra le comunità giovanili italiane e tra queste e altre realtà giovanili straniere;

          g) l'organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate;

          h) il monitoraggio e la supervisione delle attività svolte dalle comunità giovanili;

          i) la relazione periodica al Dipartimento e al Ministro della gioventù sull'attività svolta.

      All'adempimento dei compiti assegnati all'Osservatorio dal presente disegno di legge si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione all'Osservatorio medesimo, nonché, ove necessario, di quelle assegnate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 4. Al riguardo si rappresenta che, considerato

 

Pag. 5

il carattere permanente dell'operatività dell'Osservatorio e al fine di garantirne l'invarianza della spesa, si è modificato l'articolo 4, comma 2 (come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), laddove si prevede ora che al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso il Dipartimento della gioventù.
      È stata accolta, inoltre, la proposta di inserire il seguente ulteriore comma: «6. L'Osservatorio di cui al comma 1 si coordina con gli osservatori regionali sui giovani, ove istituiti».
      Presso il Dipartimento è istituito un registro delle comunità giovanili (articolo 5) al quale devono iscriversi le comunità giovanili per accedere ai contributi statali (di cui all'articolo 3). Il comma 2 è stato modificato a seguito del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Nel testo del disegno di legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, l'articolo 6 recava la novella dei commi 72 e 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativi alla disciplina di tre Fondi all'epoca istituiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e poi trasferiti (ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121), presso il Dipartimento, al fine di dare unitarietà e sistematicità alla relativa disciplina.
      Tale articolo è stato espunto dal testo ora in esame, in quanto la stessa disposizione è contenuta nell'articolo 19-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha sostituito i citati commi 72 e 74 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007.
      Infine, l'attuale articolo 6, recante le disposizioni finali, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono dettate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 3 del medesimo disegno di legge e, come richiesto dalla stessa Conferenza, anche la definizione dei criteri di riparto del Fondo stesso.
      Si rileva come il presente provvedimento non comporti nuove spese od oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai nuovi compiti affidati all'Osservatorio si fa fronte non solo con le risorse già assegnate allo stesso e al Dipartimento, ma anche attraverso quelle assegnate al citato Fondo nazionale per le comunità giovanili.

torna su
 

Pag. 6

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 2.

        L'articolo 2, comma 3, prevede che «Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra ente concedente e comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici».
        Si è ritenuto di dover specificare che l'utilizzo di edifici di proprietà pubblica da parte delle comunità giovanili deve essere regolato da apposite convenzioni nel rispetto «della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici», siano essi demaniali o patrimoniali, al fine di salvaguardare il principio dell'ottimale impiego dei beni medesimi.

Articolo 3.

        Il Fondo nazionale per le comunità giovanili, istituito fin dal 2005, ai sensi del comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge, già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, ai compiti istituzionali del Dipartimento di comunicazione, ricerca, monitoraggio e valutazione e, per la restante quota, a sostenere finanziariamente:

            a) iniziative concernenti le attività istituzionali delle comunità giovanili;

            b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definirsi nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3;

            c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nelle attività istituzionali.

 

Pag. 7

        Con riferimento alla lettera b) del comma 1, si fa presente che il numero di anni di vincolo di destinazione d'uso dell'immobile a sede di comunità giovanili dovrà essere strettamente collegato alla misura del finanziamento previsto a tali fini da parte del Dipartimento della gioventù. Per quanto attiene, in particolare, agli interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture di proprietà di privati, in sede di definizione dei rapporti convenzionali il proprietario privato dovrà assicurare un adeguato abbattimento del canone di locazione in relazione all'entità delle risorse ricevute e impiegate, poste a carico del Fondo, per l'esecuzione dei predetti interventi.

Articolo 4.

        Nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, i componenti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili sono stati portati da nove a dodici per consentire una rappresentanza della componente giovanile prima inesistente; inoltre, si è ritenuto opportuno predeterminare in maniera fissa l'importo delle somme destinate a finanziare l'attività dell'Osservatorio, individuandole in un importo non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. Ciò impone, evidentemente, un'articolazione dei lavori dell'Osservatorio tale da consentire il rispetto di tale assegnazione di spesa.
        A seguito del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la composizione dell'Osservatorio è stata modificata nuovamente. Infatti, a fronte della richiesta delle regioni di accrescere il numero dei propri rappresentanti all'interno dell'Osservatorio e di inserire anche una rappresentanza degli enti locali, la composizione dell'Osservatorio è stata ridefinita in sedici componenti di cui: cinque rappresentanti delle amministrazioni centrali (due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alle politiche per la famiglia); quattro rappresentanti della Conferenza unificata, anziché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno degli enti locali; due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani; cinque rappresentanti delle comunità giovanili.
        Si ritiene utile precisare che il numero dei componenti dell'Osservatorio non incide in ordine agli oneri permanenti per il suo funzionamento in considerazione del fatto che non sono previsti per i componenti medesimi compensi e riconoscimento di gettoni di presenza.
        Pertanto, l'aumento dei membri dell'Osservatorio da dodici a sedici, concordato in sede di riunione tecnica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non comporta nuovi o maggiori oneri permanenti in ordine al funzionamento dell'Osservatorio stesso.
        Inoltre, l'Osservatorio mantiene invariati i compiti originari e, pertanto, il suo funzionamento non comporta oneri aggiuntivi.

 

Pag. 8


        Al riguardo si rappresenta che, considerato il carattere permanente dell'operatività dell'Osservatorio e al fine di garantirne l'invarianza della spesa, si è modificato l'articolo 4, comma 2 (come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), laddove si prevede ora che al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso il Dipartimento della gioventù.
        Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si fa presente che l'articolo 6, comma 3, prevede che dall'attuazione del disegno di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        Per adempiere ai compiti assegnati dal presente disegno di legge all'Osservatorio, si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione all'Osservatorio medesimo, nonché, ove necessario, di quelle previste dall'articolo 4, comma 2. Pertanto, ai nuovi compiti affidati all'Osservatorio si fa fronte non solo con le risorse finanziarie e strumentali già assegnate allo stesso e al Dipartimento, ma anche attraverso quelle assegnate al ricordato Fondo nazionale per le comunità giovanili.
        Quest'ultima, ovviamente, è una previsione meramente precauzionale, poiché per le funzioni amministrative l'Osservatorio - come già detto - si avvarrà del personale e degli uffici del Dipartimento.

Articolo 5.

        L'articolo 5, comma 1, prevede l'estensione dei benefìci contenuti nelle disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge e al capo III della legge n. 383 del 2000 alle comunità giovanili di nuova formazione.
        In particolare, le norme richiamate sono gli articoli 20, 21 e 22 della suddetta legge e prevedono:

            la decommercializzazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali verso gli associati e i loro familiari conviventi;

            le agevolazioni fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti;

            la disciplina agevolativa (deducibilità o detraibilità dalle imposte sui redditi) delle erogazioni liberali.

        Al riguardo, si fa presente che tali disposizioni fiscali non determinano effetti sul gettito in quanto, in relazione alle prime due agevolazioni, si può configurare una rinuncia a un maggiore gettito, essendo le comunità giovanili di nuova costituzione e, dunque, non concorrendo queste ultime, allo stato attuale, alle entrate erariali.
        In merito alla terza agevolazione, si sottolinea che l'ampliamento della platea di beneficiari rispetto alla possibilità di portare in detrazione o in deduzione le erogazioni liberali dalle imposte sui redditi non implica di per sé l'aumento del «monte» delle erogazioni, ma, piuttosto, una diversa ripartizione delle stesse tra una pluralità di beneficiari.

torna su
 

Pag. 9

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo ha lo scopo di promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge in attuazione e in conformità con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme in materia di riconoscimento e sostegno delle comunità giovanili al fine di sostenere il protagonismo generazionale attraverso spazi di aggregazione per i giovani.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni e, come già evidenziato, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

 

Pag. 10

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        L'intervento introduce il termine «comunità giovanile» come l'associazione, senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge. Alle comunità giovanili possono aderire i giovani di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione del fatto che fin dal 2005 esiste il Fondo nazionale per le comunità giovanili, istituito ai sensi del comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

torna su
 

Pag. 11

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Soggetti destinatari dell'intervento sono i giovani di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni. L'amministrazione competente è il Dipartimento della gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici e risultati attesi.

        L'obiettivo è quello di dettare princìpi fondamentali e norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili. In particolare, il presente disegno di legge ha lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        Sotto l'aspetto organizzativo, per quanto non espressamente previsto dal presente disegno di legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
        Secondo l'articolo 3 del disegno di legge, il Fondo nazionale per le comunità giovanili, istituito fin dal 2005, ai sensi del comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ultimo sostituito dal citato articolo 3, comma 2, già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e

 

Pag. 12

valutazione del Dipartimento e, per la restante quota, a sostenere finanziariamente:

            a) iniziative concernenti le attività istituzionali delle comunità giovanili;

            b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3;

            c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nelle attività istituzionali.

E) Aree di criticità.

        Non si rilevano aree di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Al fine di colmare un evidente vuoto normativo l'intervento che si ritiene più utile risulta essere quello mediante introduzione di disposizioni di rango primario.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge è lo strumento tecnico-normativo preferibile.
        In particolare, esclusa la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, non risultano esistenti i requisiti di necessità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge.

torna su
 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.
      2. La presente legge, in attuazione e in conformità rispettivamente agli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.
      3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

Art. 2.
(Comunità giovanili).

      1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, avente ad oggetto il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati:

          a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale;

 

Pag. 19

          b) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

          c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formative;

          d) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie e nazionali sulle tematiche giovanili.

      2. Le comunità giovanili collaborano con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento», nella promozione di programmi, attività e altre iniziative nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.
      3. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici.
      4. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerati comunità giovanili i partiti politici né le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

Art. 3.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

      1. Il Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo, già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è destinato, per una quota non superiore al 20

 

Pag. 20

per cento, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento e, per la restante parte, a sostenere finanziariamente in particolare:

          a) iniziative concernenti la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3;

          c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

      2. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

      «556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro».

Art. 4
(Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili).

      1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005,

 

Pag. 21

n. 266, come da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, ha sede presso il Dipartimento, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro della gioventù o da un suo delegato ed è composto da sedici membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alle politiche per la famiglia, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui uno dagli enti locali, due dal Forum nazionale dei giovani e cinque dalle comunità giovanili individuate con il decreto di cui al comma 5.
      2. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso il Dipartimento.
      3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

          a) promozione di studi e di ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero;

          b) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù;

          c) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche di dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e di promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di sviluppo e integrazione sociale;

          e) promozione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con

 

Pag. 22

gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

          f) promozione di scambi di conoscenze e di forme di collaborazione tra le comunità giovanili italiane e tra queste e altre realtà giovanili straniere;

          g) organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate;

          h) monitoraggio e supervisione delle attività svolte dalle comunità giovanili;

          i) relazione periodica al Dipartimento e al Ministro della gioventù sull'attività svolta.

      4. All'attuazione dei compiti assegnati dalla presente legge all'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione al medesimo Osservatorio, nonché, ove necessario, di quelle di cui al comma 2.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, ivi comprese quelle per l'individuazione delle comunità giovanili di cui al medesimo comma 1, nonché quelle per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, per la cancellazione da esso e per la periodica revisione dello stesso.
      6. L'Osservatorio di cui al comma 1 si coordina con gli osservatori regionali sui giovani, ove istituiti.

 

Pag. 23

Art. 5
(Registro delle comunità giovanili).

      1. L'accesso ai benefìci previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento.
      2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare efficacemente, all'interno della comunità giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.
      3. Possono altresì chiedere di essere iscritte nel registro di cui al comma 1 le associazioni, costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
      4. Le comunità giovanili iscritte nel registro di cui al comma 1 sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate associative per almeno tre anni, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, nonché dei bilanci e dei documenti amministrativi.

Art. 6
(Disposizioni finali).

      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

 

Pag. 24

e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri di ripartizione e le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
      3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Allegato Progetto di Legge
torna su