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PDL 2464

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2464


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALATI

Modifica al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di nomina a prefetto e di promozione a viceprefetto rispettivamente dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti collocati in quiescenza

Presentata il 21 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La carriera prefettizia si compone attualmente di circa 1.500 dirigenti altamente qualificati che ricoprono sull'intero territorio nazionale delicati compiti riservati allo Stato in un vasto settore di delicate e vitali materie, quali l'ordine e la sicurezza pubblica, l'amministrazione territoriale interna, la protezione civile, il soccorso pubblico e la difesa civile, lo sviluppo di politiche condivise in tema di sicurezza urbana e di contrasto al degrado urbano, la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento al contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché l'intensificazione, mediante modelli di collaborazione con le istituzioni locali rappresentative della società civile e del sistema imprenditoriale, della lotta alle diverse forme di criminalità organizzata, con particolare riferimento all'infiltrazione nelle procedure di conferimento e di gestione degli appalti e del fenomeno del racket.

      A seguito del processo di riforma e di riordino della carriera, definito con il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la stessa carriera si articola ora in tre qualifiche dirigenziali: prefetto (circa 160 unità), viceprefetto (circa 750 unità) e viceprefetto aggiunto (circa 490 unità).

      La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 260, lettera b), ha riconosciuto ed attribuito «ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione
 

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alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio».

      Tale disposizione ha adeguato lo stato giuridico al termine della carriera ordinaria dei dirigenti superiori del Corpo della Polizia di Stato a quello degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi militari di Polizia, identificantesi questi ultimi prevalentemente nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza.

      Orbene, i dirigenti di II fascia della carriera prefettizia (viceprefetti e viceprefetti aggiunti) fanno parte a pieno titolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del novero delle carriere amministrative (civili e militari) speciali, tuttora in regime di diritto pubblico, alla pari dei dirigenti superiori della Polizia di Stato, senza tuttavia essere stati ricompresi dalla predetta legge finanziaria 2006 tra coloro che possono beneficiare della promozione alla qualifica immediatamente superiore, a decorrere dal giorno immediatamente antecedente al collocamento in quiescenza.

      Appare quindi legittimo e opportuno proporre l'estensione della disposizione di favore anche agli appartenenti alla carriera prefettizia, per evidenti motivi di armonia dell'ordinamento e per rimuovere una palese disparità di trattamento nei riguardi di dirigenti sia alle dipendenze della stessa Amministrazione dell'interno, regolati da uno ius speciale, in attuazione del consolidato aforisma «in toto iure generi per speciem derogatur», che nei confronti di personale di simile collocazione nell'ambito della pubblica amministrazione, personale che già beneficia, da diverso tempo, di analoghe disposizioni (ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ufficiali dell'Esercito).

      Così come già avvenuto per la Polizia di Stato, la disposizione renderebbe più scorrevole l'attuale composizione della carriera ed accompagnerebbe concretamente il progetto di rilancio del ruolo del Ministero dell'interno nell'ambito più complesso dell'intera pubblica amministrazione, centrale e periferica, come auspicato dal Governo in carica.

      Gli oneri economici complessivi derivanti dall'introduzione di un siffatto meccanismo sarebbero estremamente contenuti, sia in relazione al circoscritto numero di possibili beneficiari, stimabile in non più di dieci unità annue, sia in considerazione delle forti economie rivenienti dal confluire nel Fondo per la retribuzione di risultato della retribuzione individuale di anzianità ( retribuzione individuale di anzianità di importo annuo elevato per i viceprefetti), come previsto dagli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, Fondo che necessiterebbe in tal modo di meno consistenti impinguamenti a gravare sul bilancio statale.

      Il bilancio finale, derivante dall'introduzione della norma perequativa, potrebbe pertanto avvicinarsi alla parità, senza quindi oneri aggiuntivi, ovvero essere a «costo zero».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è inserito il seguente:

          «3-bis. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati in quiescenza d'ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e con la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio».


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