Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1345

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1345



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MECACCI, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, TURCO, ZAMPARUTTI

Introduzione dell'articolo 126-bis del codice di procedura civile, in materia di autenticazione di atti da parte del difensore

Presentata il 19 giugno 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame prevede, all'articolo 1, l'introduzione di un nuovo articolo del codice di procedura civile (articolo 126-bis) e, all'articolo 2, una norma di coordinamento delle nuove disposizioni con il testo unico sulle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
      Il sintetico intervento legislativo è diretto a consentire un notevole snellimento dell'attività delle cancellerie della giurisdizione civile, amministrativa e tributaria e a semplificare il lavoro dei professionisti che si occupano dell'amministrazione della giustizia, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari, con importanti benefìci sull'efficienza della macchina giudiziaria.
      Una caratteristica fondamentale delle innovazioni proposte è che le stesse sono assolutamente a «costo zero» per lo Stato e, in particolare, per il Ministero della giustizia.
      Anzi sarà possibile, durante l'esame del testo, valutare se introdurre un contributo - eventualmente su base annuale - che sicuramente sarebbe ben accetto dalle categorie interessate, considerato che esso consentirebbe loro di migliorare significativamente l'efficienza del proprio operato e, non da ultimo, la piacevolezza del lavoro quotidiano.
      Con questa proposta di legge si intende infatti consentire agli avvocati di certificare le copie fotostatiche di atti, verbali e documenti di un fascicolo processuale
 

Pag. 2

come conformi all'originale, sotto pena, in caso di certificazione infedele, di gravi sanzioni sia all'interno del processo che disciplinari.
      L'innovazione pare banale, ma in realtà così non è.
      Attualmente il nostro sistema giudiziario è fermo al concetto ottocentesco per cui, se un avvocato intende notificare ad una parte o ad un altro avvocato una copia di un atto del processo, deve per lo più rivolgersi alla cancelleria e chiedere di estrarne una copia autentica.
      L'intero procedimento di richiesta e di successivo rilascio delle copie autentiche può richiedere, a seconda dell'ingolfamento degli uffici, anche una o più settimane, con diversi accessi da parte del professionista e con altrettanto impegno da parte della cancelleria.
      In un primo momento, infatti, il professionista, compilando un modulo, deve fare la richiesta delle copie; successivamente deve, solitamente dopo una settimana, provvedere al ritiro.
      Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di copie di cui il professionista già dispone, in forma semplice, cioè non autenticata.
      Per tale ragione, conferire al professionista il potere di autenticare quanto già in suo possesso e di utilizzarlo all'interno del processo consentirebbe una notevole deflazione del carico di lavoro delle cancellerie.
      Naturalmente, sarà il professionista stesso ad assolvere gli obblighi fiscali previsti per le copie, sotto la sua personale responsabilità, nel momento in cui provvede alla certificazione, esattamente come avviene in altre ipotesi già regolate da altre disposizioni di legge (ad esempio la notifica in proprio degli avvocati ai sensi della legge n. 53 del 1994).
      L'utilizzazione poi per finalità endoprocessuali dell'atto dichiarato conforme all'originale consentirà sempre il controllo sull'atto da parte della cancelleria, e all'esito del giudizio da parte dell'amministrazione finanziaria.
      Il conferimento del potere di certificare l'autenticità di una copia al suo originale, inoltre, non costituisce una novità per il nostro ordinamento processuale.
      La legge prevede già, in alcuni casi, la facoltà per gli avvocati di notificare copie conformi degli atti processuali.
      La legge n. 183 del 1993 dispone infatti che gli avvocati possano trasmettersi l'un l'altro copia degli atti e documenti processuali via telefax e attestarne la conformità all'originale.
      Appare assurdo perciò che un avvocato possa certificare la conformità di un atto all'originale solo quando questo viene trasmesso via telefax e non quando la copia viene realizzata tramite una semplice fotocopiatrice.
      Vedendo la cosa da un altro punto di vista, si potrebbe sostenere che la presente proposta di legge prevede una semplice estensione del regime già previsto dalla legge n. 183 del 1993, in modo da generalizzarlo e da rendere possibile a tutti i professionisti di fruire dei relativi benefìci con, in definitiva, una notevole deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al libro primo, titolo VI, capo I, sezione I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 126 è aggiunto il seguente:

      «Art. 126-bis. - (Potere di autentica del difensore). - Oltre a quanto previsto dall'articolo 83, terzo comma, i difensori muniti di procura possono certificare la rispondenza all'originale di qualsiasi copia fotostatica o altrimenti ottenuta di atto, verbale, documento o altro supporto del procedimento in cui sono formalmente costituiti, apponendo in calce allo stesso un'apposita certificazione di conformità e la propria sottoscrizione.
      Per l'ottenimento di copie di documenti, atti, verbali o altri supporti facenti parte del fascicolo del procedimento o dei fascicoli di parte, è consentito l'utilizzo di dispositivi di scansione, fotografici o altri, a condizione che non deteriorino il supporto riprodotto.
      Il cancelliere deve consentire l'accesso ai fascicoli per il compimento delle attività di cui al secondo comma, consegnandoli a semplice richiesta dell'avvocato o di un suo incaricato, e può identificare il custode prima della consegna, fissando un termine non inferiore a un'ora per la restituzione dei fascicoli.
      Per apporre la certificazione di conformità di una copia all'originale non è necessaria la preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine a cui il difensore è iscritto, né la tenuta di libri o registri, ma il difensore è tenuto a conservare copia dei documenti autenticati e a esibirla a richiesta.
      Le imposte di bollo o di altro genere eventualmente previste per la duplicazione di atti, documenti, verbali e altri supporti del processo sono soddisfatte, mediante apposizione di marche della misura prevista, direttamente dal professionista al

 

Pag. 4

momento dell'apposizione della certificazione di conformità.
      La violazione delle disposizioni del presente articolo deve essere valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88.
      Qualora, per effetto di illecita certificazione, si sia verificata una decadenza, preclusione o altro effetto nel procedimento cui il documento pertiene o in un altro procedimento, il giudice, a istanza di parte, dispone la rimessione in termini».

Art. 2.

      1. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Il diritto non è dovuto qualora il professionista provveda con propri mezzi alla copia, ai sensi dell'articolo 126-bis del codice di procedura civile».

Art. 3.

      1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano anche a tutti i procedimenti civili, amministrativi e tributari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi grado o fase del procedimento.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su