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PDL 2461

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2461



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RIVOLTA, SALVINI, BUONANNO, GRIMOLDI, PASTORE, MUNERATO, TOGNI, CHIAPPORI, BRAGANTINI, SIMONETTI, CALLEGARI, FAVA, NEGRO, GIBELLI, BONINO, LUSSANA, FEDRIGA, VOLPI, CROSIO, NICOLA MOLTENI, LAURA MOLTENI, PINI, FUGATTI, D'AMICO, GOISIS, POLLEDRI, MONTAGNOLI, FOLLEGOT, FORCOLIN, COMAROLI, LANZARIN, REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, FOGLIATO, BITONCI, PAOLINI, RONDINI, GIDONI, TORAZZI, BRIGANDÌ, ALLASIA, CONSIGLIO, VANALLI, RAINIERI

Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale

Presentata il 21 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono ormai trascorsi otto anni da quando, nel 2001, venne approvata la legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale su base volontaria. Si trattava, allora, di colmare il vuoto che si sarebbe inevitabilmente aperto nei ranghi del servizio civile, in assenza di correttivi, in seguito all'entrata in vigore della legge sulla sospensione della leva in tempo di pace (legge n. 331 del 2000). Prima del 2001, in effetti, il Servizio civile nazionale era alimentato dal copioso gettito degli obiettori di coscienza: una risorsa cancellata dalla decisione di professionalizzare integralmente gli effettivi delle Forze armate italiane.
      L'intervento legislativo del 2001 ha permesso di evitare la scomparsa del Servizio civile nazionale, ma non è risultato esente da limiti e da manchevolezze. Ciò è apparso evidente con l'applicazione concreta della normativa in questi anni: da un lato si è assistito a una forte disparità territoriale nell'accesso al servizio civile da parte delle comunità, difficilmente riconducibile a reali esigenze dei giovani e dei territori in cui vivono; dall'altro lato, il facile accesso alla risorsa del servizio civile e gli scarsi controlli messi in atto, spesso di natura meramente burocratico-cartacea, hanno favorito la crescita, in alcuni casi abnorme, di enti e di realtà il cui unico scopo era realizzare progetti di servizio civile ineccepibili formalmente, ma che nella pratica presentavano serie e gravi lacune.
      La normativa esistente, con lo strumento del «partenariato», permette addirittura la fornitura del servizio civile da un ente all'altro mediante un meccanismo che, di fatto, è una compravendita di beni e di servizi.
      In alcune aree del nostro Paese il servizio civile è divenuto un vero e proprio «salario sociale», elargito o in modo indiscriminato
 

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o privilegiando alcuni cittadini rispetto ad altri, senza alcun reale e benefico effetto sulla crescita formativa dei giovani e sui bisogni delle comunità di cui fanno parte.
      La difficile situazione economica e sociale che stiamo vivendo ha avuto ripercussioni anche sul Servizio civile nazionale e impone un più attento e oculato uso delle risorse economiche messe a disposizione di questo importante strumento di formazione e di crescita delle giovani generazioni.
      Il Governo ha proceduto in tal senso in questi mesi, ma risulta evidente come si renda necessaria un'iniziativa parlamentare che modifichi e migliori la legislazione vigente in materia, facendo leva in primo luogo sulle risorse e sulle capacità di governo e di controllo del territorio: risorse che possiamo trovare innanzitutto non solo nelle nostre comunità locali e nelle loro espressioni organizzate (enti locali e organizzazioni del privato sociale, «gangli» nervosi della sussidiarietà verticale e orizzontale), ma anche nei governi regionali e delle province autonome, organi costituzionali in grado di verificare al meglio l'utilizzo di risorse pubbliche.
      La presente proposta di legge si prefigge esattamente lo scopo di porre rimedio ad alcuni inconvenienti manifestatisi nell'applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, tenendo altresì conto dei cambiamenti intervenuti nel titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Viene in particolare attribuita alle regioni e alle province autonome l'esclusiva competenza per ciò che concerne: l'individuazione sul proprio territorio di specifici ambiti d'impiego da privilegiare per i volontari in servizio civile; la valutazione dei progetti di servizio civile insistenti sulle rispettive circoscrizioni territoriali e presentati dagli enti di servizio civile; il controllo e il monitoraggio dei progetti di servizio civile attivi sui rispettivi territori regionali e provinciali; la tenuta e l'aggiornamento degli albi regionali e provinciali di servizio civile; l'approvazione delle graduatorie dei candidati ai progetti di servizio civile presentati dagli enti di servizio civile iscritti agli albi regionali e provinciali.
      Si riconosce invece allo Stato, in particolare all'Ufficio nazionale per il servizio civile, la competenza esclusiva per ciò che riguarda la stipula e la gestione amministrativa dei contratti di servizio civile dei volontari; la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo inerente gli albi nazionale, regionali e provinciali degli enti di servizio civile; il controllo e il monitoraggio della formazione generale dei volontari in servizio civile nonché degli operatori locali di progetto; l'approvazione delle graduatorie dei candidati ai progetti di servizio civile presentati dagli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale; l'amministrazione del Fondo nazionale per il servizio civile.
      Si prevede, altresì, di istituire all'interno dell'Ufficio nazionale per il servizio civile un Comitato tecnico per il Servizio civile nazionale, composto da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, da tre rappresentanti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, da tre rappresentanti degli enti di servizio civile iscritti agli albi regionali e provinciali e da due rappresentanti degli enti iscritti all'albo nazionale.
      Altre disposizioni concernono i requisiti richiesti per l'ammissione alla prestazione del servizio civile, cui è dedicato l'articolo 3, mentre il successivo articolo 4 istituisce il già citato Fondo nazionale per il servizio civile, precisando che dovrà essere composto per il 60 per cento da risorse provenienti dal bilancio dello Stato, per il 20 per cento da stanziamenti ad hoc deliberati dalle regioni e dalle province autonome e per il residuo 20 per cento da risorse stanziate per il Servizio civile nazionale dagli enti di servizio civile iscritti agli albi regionali e provinciali e a quello nazionale.
      Si prefigura, conseguentemente, una modalità di alimentazione del Servizio civile nazionale di stampo federalista e aperta agli apporti delle espressioni della società civile, da cui dovrebbe conseguire anche una distribuzione dei volontari differente e più equilibrata sul territorio della Repubblica.
 

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      L'articolo 5 specifica le caratteristiche di cui gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendono cooperare con il Servizio civile nazionale devono essere in possesso, identificandole con l'assenza di scopo di lucro, con la presenza di capacità organizzative e operative adeguate e con la corrispondenza tra i propri fini istituzionali e quelli del Servizio civile nazionale. Agli enti in possesso di queste qualifiche è permessa l'iscrizione agli albi regionali e provinciali - e a quello nazionale, se sono presenti in almeno cinque regioni - degli enti di servizio civile: condizione imprescindibile per la presentazione di progetti di servizio civile. Sono peraltro previste sanzioni per gli enti che, ottenuta l'iscrizione agli albi, vengano meno al dovere di collaborazione nei confronti del Servizio civile nazionale.
      I progetti presentati dagli enti di servizio civile vengono valutati e selezionati dalle regioni e dalle province autonome, se relativi ai territori di propria competenza, e dall'Ufficio nazionale per il servizio civile qualora interessino l'estero.
      A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è rimessa l'individuazione delle caratteristiche cui devono attenersi tutti i progetti di servizio civile, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di aggiungerne di proprie.
      L'articolo 7 specifica la natura del rapporto di servizio civile, precisando che non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro né dipendente né autonomo, anche ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile non è peraltro assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione o la cancellazione del volontario degli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità. È garantita una differenziazione rispetto al trattamento economico riservato al personale militare volontario in ferma annuale, nel senso che non è prevista la corresponsione della compensazione riservata a quest'ultimo in ragione dei disagi della professione militare.
      Disposizioni rigorose regolano le attività di servizio civile da svolgere all'estero, escludendo che possano essere autorizzati progetti la cui esecuzione esponga a gravi rischi il personale in servizio civile. Anche a questo scopo si richiede che nel valutare i progetti presentati alla sua attenzione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile acquisisca il parere del Ministero degli affari esteri.
      Gli articoli 9 e 10 sono dedicati, rispettivamente, alla formazione del personale volontario da adibire ad attività del Servizio civile nazionale e all'inserimento nel mondo del lavoro. In favore dei volontari cessati dal servizio civile senza demerito, anche per causa di forza maggiore, è tra l'altro prevista l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2010, di una riserva di posti pari al 20 per cento nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.
      L'articolo 11 prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle consulte per il servizio civile, quali organismi di consultazione, di riferimento e di confronto.
      L'articolo 12 reca le norme finanziarie: gli oneri collegati alla riforma del Servizio civile nazionale sono stimati in 171,430 milioni di euro nel 2009, in 171,287 milioni di euro nel 2010 e in 127,035 milioni di euro nel 2011. Si prevede di coprirli attingendo alle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nella tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a valere sulla voce «Legge n. 230 del 1998 (...) Articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)».
      L'articolo 13 contiene le norme finali, relative all'abrogazione delle disposizioni vigenti contrastanti con la nuova normativa e alla disciplina della fase di transizione.
      Attesa la grande rilevanza sociale delle attività del Servizio civile nazionale, confermata recentemente in seguito al grave terremoto verificatosi in Abruzzo, si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. È istituito il Servizio civile nazionale, avente le seguenti finalità:

          a) il coinvolgimento dei giovani in attività a favore delle comunità locali e del territorio, in attuazione dei princìpi di solidarietà e di sussidiarietà stabiliti dalla Costituzione;

          b) il coinvolgimento dei giovani in attività concernenti i servizi alla persona, la tutela dei diritti sociali e dell'ambiente, la protezione civile, le attività culturali, la valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale, l'educazione alla pace e la cooperazione allo sviluppo;

          c) la partecipazione alle attività e agli interventi degli organismi deputati alla protezione civile;

          d) il sostegno alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante la realizzazione delle attività indicate alle lettere a), b) e c), attuate anche presso enti e organizzazioni operanti all'estero ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8.

Art. 2.
(Riparto di funzioni tra Stato e regioni).

      1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, curano l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, elaborando le direttive e individuando

 

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gli obiettivi degli interventi del medesimo Servizio.
      2. In attuazione del riparto di funzioni tra Stato e regioni previsto dalla Costituzione e in applicazione del comma 1, alle regioni e alle province autonome è riconosciuta la competenza esclusiva per ciò che riguarda:

          a) l'individuazione sui territori di competenza di specifici ambiti d'impiego dei volontari in servizio civile da privilegiare, anche mediante criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'articolo 6, per una più efficace attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;

          b) la valutazione dei progetti di servizio civile insistenti sui territori di competenza e presentati dagli enti di cui all'articolo 5;

          c) il controllo e il monitoraggio dei progetti di servizio civile attivi sui territori di competenza;

          d) la tenuta e l'aggiornamento degli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 5;

          e) l'approvazione delle graduatorie dei progetti di servizio civile presentati dagli enti di servizio civile iscritti agli albi regionali e provinciali;

          f) qualsiasi altra materia non prevista dal comma 3.

      3. All'Ufficio nazionale per il servizio civile è riconosciuta la competenza esclusiva per ciò che riguarda:

          a) la stipula e la gestione amministrativa dei contratti dei volontari in servizio civile;

          b) la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo concernente l'albo nazionale nonché gli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 5;

          c) il controllo e il monitoraggio della formazione generale dei volontari in servizio civile;

          d) l'approvazione delle graduatorie dei progetti di servizio civile presentati

 

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dagli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale;

          e) l'amministrazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 4.

      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, il Comitato tecnico per il Servizio civile nazionale.
      5. Il Comitato tecnico per il Servizio civile nazionale è composto da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, da tre rappresentanti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, da tre rappresentanti degli enti iscritti agli albi regionali e provinciali e da due rappresentanti degli enti iscritti all'albo nazionale.
      6. Il Comitato tecnico per il Servizio civile nazionale:

          a) esprime pareri e proposte sulle modalità di iscrizione e di accesso all'albo nazionale nonché agli albi regionali e provinciali, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 5;

          b) esprime pareri e proposte sulle modalità di stesura e di valutazione dei progetti di servizio civile, individuando criteri omogenei che garantiscano imparzialità ed efficacia, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 6;

          c) esprime pareri e proposte sulle metodologie didattiche e sui contenuti della formazione dei volontari in servizio civile, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 9.

Art. 3.
(Requisiti di ammissione e durata del Servizio civile nazionale).

      1. Sono ammessi a svolgere il Servizio civile nazionale, a domanda e senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani che, alla data di presentazione della medesima

 

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domanda, hanno un'età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.
      2. Costituisce causa di esclusione dal Servizio civile nazionale l'aver riportato una condanna definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per un delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la detenzione, l'uso, il porto, il trasporto, l'importazione e l'esportazione illeciti di armi o di materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
      3. Il Servizio civile nazionale ha una durata massima di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono individuati specifici ambiti d'impiego per i quali è opportuno articolare la durata del Servizio per un periodo inferiore.
      4. L'orario di svolgimento del Servizio civile nazionale è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero un monte ore annuo minimo corrispondente a millecento ore. L'articolazione dell'orario di svolgimento di servizio deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché venti giorni di permesso retribuito.
      5. Al Servizio civile nazionale non possono essere ammessi i cittadini che, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1, risultano appartenenti a corpi militari o a Forze di polizia.

Art. 4.
(Programmazione e finanziamento del Servizio civile nazionale).

      1. È istituito il Fondo nazionale per il servizio civile, di seguito denominato «Fondo». Esso è costituito:

          a) per il 60 per cento dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

 

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          b) per il 20 per cento dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale delle regioni e delle province autonome;

          c) per il 20 per cento dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale degli enti iscritti all'albo nazionale nonché agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 5.

      2. Il Fondo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di programmazione, acquisito il parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni». Il piano può essere modificato con un'apposita nota di variazione infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano di programmazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
      3. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 2 stabilisce:

          a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento delle regioni e delle province autonome, relativamente al Servizio civile nazionale, e dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, nonché per le attività di formazione e di informazione, da mantenere nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del medesimo Fondo;

          b) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai volontari destinati alla realizzazione dei progetti insistenti sui territori di ogni regione e provincia autonoma;

          c) la determinazione del numero massimo di volontari che possono essere ammessi a prestare il Servizio civile nazionale, nell'anno solare, nel territorio di ogni regione e provincia autonoma;

 

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          d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai volontari destinati alla realizzazione dei progetti all'estero, ai sensi dell'articolo 8. Il numero di tali volontari non può comunque superare la cifra di 1.000 unità per il triennio 2009-2011.

      4. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 3, la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai volontari in servizio civile è suddivisa tra le regioni e le province autonome in ragione del numero di cittadini italiani, di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni, che risultano residenti nei rispettivi territori regionali e provinciali alla data del 30 settembre dell'anno precedente al piano di programmazione annuale vigente.
      5. Ogni regione e provincia autonoma determina lo stanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 in ragione del numero dei volontari destinati alla realizzazione dei progetti, determinato ai sensi del comma 4.
      6. Gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale nonché agli albi regionali e provinciali provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6.
      7. Gli enti pubblici e privati nonché i singoli cittadini possono contribuire, con proprie donazioni, al finanziamento del Fondo, vincolando le stesse allo sviluppo del Servizio civile nazionale in aree geografiche e in settori d'impiego specifici e dichiarando se l'importo della donazione debba coprire, per ogni singola posizione finanziata, le quote poste a carico del bilancio dello Stato, delle regioni o delle province autonome ovvero anche la quota posta a carico dell'ente accreditato ai sensi dell'articolo 5.
      8. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale, provvede all'assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni di cui al comma 7.
      9. Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio

 

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finanziario successivo sul medesimo Fondo per l'assegnazione.
      10. Alla gestione del Fondo si provvede mediante la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
      11. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.
(Albi degli enti di servizio civile).

      1. Gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendono presentare progetti di servizio civile devono possedere i seguenti requisiti:

          a) assenza di scopo di lucro;

          b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile;

          c) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni;

          d) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1.

      2. Le regioni e le province autonome istituiscono, rispettivamente, gli albi regionali e provinciali degli enti di servizio civile, nei quali possono iscriversi gli enti pubblici e le organizzazioni private in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività di servizio civile nei territori di competenza delle medesime regioni o province autonome.
      3. L'Ufficio nazionale per il servizio civile istituisce l'albo nazionale degli enti di servizio civile, al quale possono iscriversi gli enti pubblici e le organizzazioni private in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che svolgono attività in almeno cinque regioni.

 

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      4. Gli enti di servizio civile iscritti agli albi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono indicare come sedi di attuazione di progetti di servizio civile, di cui all'articolo 6, esclusivamente strutture da loro dipendenti ovvero dipendenti da enti a essi legati da vincoli associativi, federativi o consortili.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante della Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato tecnico per il servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accreditamento degli enti di servizio civile e di iscrizione agli albi di cui ai commi 2 e 3.
      6. In particolare, il decreto di cui al comma 5 reca norme concernenti:

          a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte degli enti di servizio civile;

          b) la documentazione attestante il possesso da parte degli enti di servizio civile delle risorse organizzative, umane e gestionali necessarie ai fini della realizzazione di progetti di servizio civile;

          c) la documentazione da esibire da parte degli enti di servizio civile per attestare l'esistenza di vincoli associativi, federativi o consortili ai fini di cui al comma 4;

          d) il numero massimo di volontari ammessi al servizio civile presso un ente accreditato in rapporto alle risorse di cui alla lettera b), che comunque non può superare la cifra di 1.500 volontari nel corso dell'anno solare;

          e) l'obbligo a carico degli enti di servizio civile di trasmissione della documentazione relativa all'accreditamento utilizzando in via esclusiva la firma digitale e la posta elettronica certificata;

          f) le caratteristiche del sistema informativo di gestione degli albi di cui ai commi 2 e 3 e l'obbligo da parte degli enti di servizio civile accreditati di dotarsi degli strumenti informatici e telematici per poter accedere ad esso;

 

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          g) i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di accreditamento degli enti di servizio civile, nonché di aggiornamento e di revisione delle medesime richieste;

          h) la procedura e l'istruttoria delle richieste di accreditamento presentate dagli enti di servizio civile;

          i) le modalità per il passaggio degli enti di servizio civile a un albo di cui ai commi 2 o 3 diverso da quello di iscrizione originaria;

          l) l'obbligo da parte degli enti di servizio civile accreditati di presentare una relazione annuale sull'attività svolta specificandone i contenuti;

          m) l'obbligo da parte degli enti di servizio civile accreditati di documentare il rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

          n) le cause e le modalità di cancellazione dagli albi di cui ai commi 2 e 3 degli enti di servizio civile.

      7. L'iscrizione agli albi di cui ai commi 2 e 3 è condizione necessaria per la presentazione di progetti di servizio civile.
      8. Gli enti di servizio civile iscritti agli albi di cui ai commi 2 e 3 hanno l'obbligo di cooperare per l'efficiente gestione del Servizio civile nazionale e per la corretta realizzazione dei relativi progetti.
      9. Agli enti di servizio civile che violano l'obbligo di cui al comma 8, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari ovvero violando quelle per le modalità d'impiego dei volontari, ovvero non realizzando, in tutto o in parte, i progetti di servizio civile, ovvero ledendo la dignità del volontario, nonché agli enti per i quali vengono meno i requisiti di cui al comma 1, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

          a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito ad adempiere all'obbligo prescritto;

 

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          b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto di servizio civile, con diffida a proseguirne le attività;

          c) interdizione temporanea per la durata di un anno a presentare altri progetti di servizio civile;

          d) cancellazione dal competente albo di cui ai commi 2 o 3.

      10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono applicate, previa contestazione agli enti di servizio civile degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni, dalle regioni o dalle province autonome e dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa e gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dal competente albo di cui ai commi 2 o 3 degli enti di servizio civile è disposta in caso di particolare gravità delle condotte contestate e impedisce la reiscrizione dell'ente medesimo all'albo per cinque anni.
      11. Gli enti di servizio civile iscritti agli albi previsti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a quanto disposto dal presente articolo ai fini del loro accreditamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 6.
(Progetti di servizio civile).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante della Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato tecnico per il servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche a cui si devono attenere i progetti di servizio civile, da

 

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realizzare sia in Italia che all'estero, nonché i criteri di valutazione degli stessi.
      2. I progetti presentati dagli enti di servizio civile accreditati ai sensi dell'articolo 5 devono prevedere:

          a) la descrizione del contesto territoriale fermo restando l'obbligo, per i progetti da realizzare in Italia, che le sedi di attuazione di ogni singolo progetto siano situate nel territorio di una sola regione o provincia autonoma;

          b) gli obiettivi che si intendono perseguire;

          c) le modalità di realizzazione degli obiettivi, con particolare attenzione alle attività svolte dai volontari in servizio civile;

          d) il numero di volontari che si intendono impiegare, comunque non inferiore a due per gli enti di servizio civile iscritti agli albi regionali o provinciali e a quattro per gli enti iscritti all'albo nazionale;

          e) la durata del progetto di servizio civile, nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

          f) i criteri e le modalità di selezione dei volontari in servizio civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3. Possono comunque essere previsti progetti a cui possono accedere esclusivamente volontari con percentuale di disabilità superiore al 45 per cento, certificata dall'azienda sanitaria locale competente;

          g) i criteri e le modalità di monitoraggio dei progetti per ciò che riguarda l'attuazione degli stessi e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

          h) l'impegno, nel caso in cui il progetto sia inserito nel bando di cui al comma 7, a versare la quota di compartecipazione al Fondo;

          i) l'impegno di fornire o meno servizi di vitto o di vitto e di alloggio ai volontari in servizio civile coinvolti nel progetto, specificando che gli oneri per la fornitura

 

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di tali servizi sono posti a carico dell'ente di servizio civile proponente il progetto.

      3. Le regioni e le province autonome possono stabilire, con propri provvedimenti, criteri di valutazione a integrazione di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per un punteggio massimo aggiuntivo non superiore al 25 per cento di quello in vigore a livello nazionale.
      4. Le regioni e le province autonome esaminano, valutano e approvano i progetti di servizio civile insistenti sui territori di competenza e presentati dagli enti di servizio civile iscritti ai competenti albi di cui all'articolo 5.
      5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile esamina, valuta e approva i progetti di servizio civile all'estero presentati ai sensi dell'articolo 8.
      6. Le regioni e le province autonome comunicano all'Ufficio nazionale per il servizio civile, in ordine di priorità, i progetti di servizio civile approvati entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, con apposita graduatoria.
      7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede:

          a) al calcolo e alla richiesta di versamento, da parte degli enti di servizio civile iscritti ai competenti albi di cui all'articolo 5, titolari dei progetti approvati, delle quote di compartecipazione previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

          b) alla dichiarazione di decadenza dalle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera d), degli enti di servizio civile che non hanno provveduto al versamento di cui alla lettera a) del presente comma;

          c) alla pubblicazione del bando per la selezione dei volontari in servizio civile in Italia e all'estero, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 3, lettere c) e d).

      8. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, le regioni e le province autonome curano, nell'ambito delle rispettive competenze,

 

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il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile attivi nei rispettivi territori.

Art. 7.
(Rapporto di servizio civile).

      1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile, di cui al comma 4, non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.
      2. I volontari selezionati dagli enti accreditati ai sensi dell'articolo 5 per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 6 sono avviati al servizio civile sulla base di un contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.
      3. Il contratto di cui al comma 2, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità al comma 4, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
      4. Agli ammessi a prestare attività di servizio civile competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero ai sensi dell'articolo 8. In ogni caso non sono dovuti i benefìci volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno, rapportata alla durata del progetto e all'orario di servizio, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo.

 

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      5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, provvede a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
      6. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo.
      7. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata alla regione o alla provincia autonoma competente e all'Ufficio nazionale per il servizio civile della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano gli articoli 16 e 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 4, ridotto di un terzo, a carico del Fondo.
      8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, le regioni o le province autonome o l'Ufficio nazionale per il servizio civile, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.
      9. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, ai sensi di quanto previsto dal contratto di cui ai commi 2 e 3, e possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se compatibile con il corretto espletamento del servizio.
 

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      10. I soggetti che hanno prestato il Servizio civile nazionale non possono in alcun caso presentare ulteriore domanda.

Art. 8.
(Servizio civile all'estero).

      1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 5 e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, acquisito il parere positivo dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri per ciò che riguarda le condizioni generali di sicurezza dello Stato estero presso cui opereranno i volontari.
      2. I progetti di servizio civile svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito al comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i seguenti requisiti:

          a) prevedere la permanenza dei volontari presso la sede estera per un periodo non inferiore a otto mesi;

          b) prevedere lo svolgimento del servizio civile esclusivamente in Paesi in via di sviluppo ovvero nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli ove le condizioni di sicurezza lo permettano;

          c) garantire adeguati livelli e misure di sicurezza per i volontari.

      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministero degli affari esteri e sentito il Comitato tecnico per il servizio civile, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai volontari in servizio civile all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 9.
(Formazione).

      1. La formazione dei volontari in servizio civile ha una durata complessiva non

 

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inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio e in una fase di formazione specifica presso l'ente di destinazione iscritto agli albi di cui all'articolo 5.
      2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione, consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile, e ha la durata minima di 30 ore, di cui non più del 20 per cento fornito utilizzando la rete internet e altri strumenti di diffusione di informazioni a distanza.
      3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dagli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 5, anche in forma associata o consorziata.
      4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, acquisito il parere vincolante della Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato tecnico per il servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti base per la formazione generale dei volontari in servizio civile.
      5. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata alla durata e alla tipologia d'impiego, è svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio ed è organizzata dagli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 5, anche in forma associata o consorziata.

Art. 10.
(Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi).

      1. Le regioni, le province autonome e l'Ufficio nazionale per il servizio civile, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei volontari che hanno prestato servizio civile.
      2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso

 

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valore del servizio prestato presso enti pubblici.
      3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento dei titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum degli studi.
      4. A decorrere dal 1°gennaio 2010, nei pubblici concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 20 per cento per coloro che hanno prestato per almeno dodici mesi servizio civile in progetti concernenti la protezione civile e la tutela ambientale. Sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.
      5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefìci previsti dal presente articolo, fatte salve le ipotesi in cui tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio e il servizio prestato sia pari almeno a sei mesi.

Art. 11.
(Consulte per il servizio civile).

      1. Le regioni e le province autonome istituiscono le consulte per il servizio civile quali organismi di consultazione, di riferimento e di confronto nell'ambito delle loro competenze.
      2. Le consulte di cui al comma 1 sono formate da tre rappresentanti degli enti iscritti all'albo regionale o provinciale e da tre rappresentanti degli enti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 5, nonché da tre rappresentanti dei volontari in servizio civile operanti nei territori di competenza e da due rappresentanti della regione o della provincia autonoma.
      3. Le consulte esprimono pareri alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'Ufficio nazionale per

 

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il servizio civile sulle materie di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.
      4. La Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 12.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, determinato in 171.430.000 euro per l'anno 2009, in 171.287.000 euro per l'anno 2010 e in 127.035.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nella tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Norme finali).

      1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della presente legge.
      2. La legge 6 marzo 2001, n. 64, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e l'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.
      3. Al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le parole: «o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile» sono soppresse.

 

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      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, stabilendo in particolare che il personale del suddetto Ufficio non possa superare le 50 unità.
      5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del presente articolo, resta ferma l'organizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile stabilita con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003, e 12 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.


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