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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2461 |
1. È istituito il Servizio civile nazionale, avente le seguenti finalità:
a) il coinvolgimento dei giovani in attività a favore delle comunità locali e del territorio, in attuazione dei princìpi di solidarietà e di sussidiarietà stabiliti dalla Costituzione;
b) il coinvolgimento dei giovani in attività concernenti i servizi alla persona, la tutela dei diritti sociali e dell'ambiente, la protezione civile, le attività culturali, la valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale, l'educazione alla pace e la cooperazione allo sviluppo;
c) la partecipazione alle attività e agli interventi degli organismi deputati alla protezione civile;
d) il sostegno alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante la realizzazione delle attività indicate alle lettere a), b) e c), attuate anche presso enti e organizzazioni operanti all'estero ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8.
1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, curano l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, elaborando le direttive e individuando
a) l'individuazione sui territori di competenza di specifici ambiti d'impiego dei volontari in servizio civile da privilegiare, anche mediante criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'articolo 6, per una più efficace attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;
b) la valutazione dei progetti di servizio civile insistenti sui territori di competenza e presentati dagli enti di cui all'articolo 5;
c) il controllo e il monitoraggio dei progetti di servizio civile attivi sui territori di competenza;
d) la tenuta e l'aggiornamento degli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 5;
e) l'approvazione delle graduatorie dei progetti di servizio civile presentati dagli enti di servizio civile iscritti agli albi regionali e provinciali;
f) qualsiasi altra materia non prevista dal comma 3.
3. All'Ufficio nazionale per il servizio civile è riconosciuta la competenza esclusiva per ciò che riguarda:
a) la stipula e la gestione amministrativa dei contratti dei volontari in servizio civile;
b) la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo concernente l'albo nazionale nonché gli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 5;
c) il controllo e il monitoraggio della formazione generale dei volontari in servizio civile;
d) l'approvazione delle graduatorie dei progetti di servizio civile presentati
e) l'amministrazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 4.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, il Comitato tecnico per il Servizio civile nazionale.
5. Il Comitato tecnico per il Servizio civile nazionale è composto da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, da tre rappresentanti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, da tre rappresentanti degli enti iscritti agli albi regionali e provinciali e da due rappresentanti degli enti iscritti all'albo nazionale.
6. Il Comitato tecnico per il Servizio civile nazionale:
a) esprime pareri e proposte sulle modalità di iscrizione e di accesso all'albo nazionale nonché agli albi regionali e provinciali, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 5;
b) esprime pareri e proposte sulle modalità di stesura e di valutazione dei progetti di servizio civile, individuando criteri omogenei che garantiscano imparzialità ed efficacia, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 6;
c) esprime pareri e proposte sulle metodologie didattiche e sui contenuti della formazione dei volontari in servizio civile, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 9.
1. Sono ammessi a svolgere il Servizio civile nazionale, a domanda e senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani che, alla data di presentazione della medesima
1. È istituito il Fondo nazionale per il servizio civile, di seguito denominato «Fondo». Esso è costituito:
a) per il 60 per cento dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) per il 20 per cento dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale delle regioni e delle province autonome;
c) per il 20 per cento dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale degli enti iscritti all'albo nazionale nonché agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 5.
2. Il Fondo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di programmazione, acquisito il parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni». Il piano può essere modificato con un'apposita nota di variazione infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano di programmazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
3. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 2 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento delle regioni e delle province autonome, relativamente al Servizio civile nazionale, e dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, nonché per le attività di formazione e di informazione, da mantenere nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del medesimo Fondo;
b) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai volontari destinati alla realizzazione dei progetti insistenti sui territori di ogni regione e provincia autonoma;
c) la determinazione del numero massimo di volontari che possono essere ammessi a prestare il Servizio civile nazionale, nell'anno solare, nel territorio di ogni regione e provincia autonoma;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai volontari destinati alla realizzazione dei progetti all'estero, ai sensi dell'articolo 8. Il numero di tali volontari non può comunque superare la cifra di 1.000 unità per il triennio 2009-2011.
4. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 3, la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai volontari in servizio civile è suddivisa tra le regioni e le province autonome in ragione del numero di cittadini italiani, di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni, che risultano residenti nei rispettivi territori regionali e provinciali alla data del 30 settembre dell'anno precedente al piano di programmazione annuale vigente.
5. Ogni regione e provincia autonoma determina lo stanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 in ragione del numero dei volontari destinati alla realizzazione dei progetti, determinato ai sensi del comma 4.
6. Gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale nonché agli albi regionali e provinciali provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6.
7. Gli enti pubblici e privati nonché i singoli cittadini possono contribuire, con proprie donazioni, al finanziamento del Fondo, vincolando le stesse allo sviluppo del Servizio civile nazionale in aree geografiche e in settori d'impiego specifici e dichiarando se l'importo della donazione debba coprire, per ogni singola posizione finanziata, le quote poste a carico del bilancio dello Stato, delle regioni o delle province autonome ovvero anche la quota posta a carico dell'ente accreditato ai sensi dell'articolo 5.
8. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale, provvede all'assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni di cui al comma 7.
9. Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio
1. Gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendono presentare progetti di servizio civile devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile;
c) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni;
d) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1.
2. Le regioni e le province autonome istituiscono, rispettivamente, gli albi regionali e provinciali degli enti di servizio civile, nei quali possono iscriversi gli enti pubblici e le organizzazioni private in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività di servizio civile nei territori di competenza delle medesime regioni o province autonome.
3. L'Ufficio nazionale per il servizio civile istituisce l'albo nazionale degli enti di servizio civile, al quale possono iscriversi gli enti pubblici e le organizzazioni private in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che svolgono attività in almeno cinque regioni.
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte degli enti di servizio civile;
b) la documentazione attestante il possesso da parte degli enti di servizio civile delle risorse organizzative, umane e gestionali necessarie ai fini della realizzazione di progetti di servizio civile;
c) la documentazione da esibire da parte degli enti di servizio civile per attestare l'esistenza di vincoli associativi, federativi o consortili ai fini di cui al comma 4;
d) il numero massimo di volontari ammessi al servizio civile presso un ente accreditato in rapporto alle risorse di cui alla lettera b), che comunque non può superare la cifra di 1.500 volontari nel corso dell'anno solare;
e) l'obbligo a carico degli enti di servizio civile di trasmissione della documentazione relativa all'accreditamento utilizzando in via esclusiva la firma digitale e la posta elettronica certificata;
f) le caratteristiche del sistema informativo di gestione degli albi di cui ai commi 2 e 3 e l'obbligo da parte degli enti di servizio civile accreditati di dotarsi degli strumenti informatici e telematici per poter accedere ad esso;
g) i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di accreditamento degli enti di servizio civile, nonché di aggiornamento e di revisione delle medesime richieste;
h) la procedura e l'istruttoria delle richieste di accreditamento presentate dagli enti di servizio civile;
i) le modalità per il passaggio degli enti di servizio civile a un albo di cui ai commi 2 o 3 diverso da quello di iscrizione originaria;
l) l'obbligo da parte degli enti di servizio civile accreditati di presentare una relazione annuale sull'attività svolta specificandone i contenuti;
m) l'obbligo da parte degli enti di servizio civile accreditati di documentare il rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
n) le cause e le modalità di cancellazione dagli albi di cui ai commi 2 e 3 degli enti di servizio civile.
7. L'iscrizione agli albi di cui ai commi 2 e 3 è condizione necessaria per la presentazione di progetti di servizio civile.
8. Gli enti di servizio civile iscritti agli albi di cui ai commi 2 e 3 hanno l'obbligo di cooperare per l'efficiente gestione del Servizio civile nazionale e per la corretta realizzazione dei relativi progetti.
9. Agli enti di servizio civile che violano l'obbligo di cui al comma 8, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari ovvero violando quelle per le modalità d'impiego dei volontari, ovvero non realizzando, in tutto o in parte, i progetti di servizio civile, ovvero ledendo la dignità del volontario, nonché agli enti per i quali vengono meno i requisiti di cui al comma 1, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito ad adempiere all'obbligo prescritto;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto di servizio civile, con diffida a proseguirne le attività;
c) interdizione temporanea per la durata di un anno a presentare altri progetti di servizio civile;
d) cancellazione dal competente albo di cui ai commi 2 o 3.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono applicate, previa contestazione agli enti di servizio civile degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni, dalle regioni o dalle province autonome e dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa e gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dal competente albo di cui ai commi 2 o 3 degli enti di servizio civile è disposta in caso di particolare gravità delle condotte contestate e impedisce la reiscrizione dell'ente medesimo all'albo per cinque anni.
11. Gli enti di servizio civile iscritti agli albi previsti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a quanto disposto dal presente articolo ai fini del loro accreditamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante della Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato tecnico per il servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche a cui si devono attenere i progetti di servizio civile, da
a) la descrizione del contesto territoriale fermo restando l'obbligo, per i progetti da realizzare in Italia, che le sedi di attuazione di ogni singolo progetto siano situate nel territorio di una sola regione o provincia autonoma;
b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
c) le modalità di realizzazione degli obiettivi, con particolare attenzione alle attività svolte dai volontari in servizio civile;
d) il numero di volontari che si intendono impiegare, comunque non inferiore a due per gli enti di servizio civile iscritti agli albi regionali o provinciali e a quattro per gli enti iscritti all'albo nazionale;
e) la durata del progetto di servizio civile, nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
f) i criteri e le modalità di selezione dei volontari in servizio civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3. Possono comunque essere previsti progetti a cui possono accedere esclusivamente volontari con percentuale di disabilità superiore al 45 per cento, certificata dall'azienda sanitaria locale competente;
g) i criteri e le modalità di monitoraggio dei progetti per ciò che riguarda l'attuazione degli stessi e il raggiungimento degli obiettivi indicati;
h) l'impegno, nel caso in cui il progetto sia inserito nel bando di cui al comma 7, a versare la quota di compartecipazione al Fondo;
i) l'impegno di fornire o meno servizi di vitto o di vitto e di alloggio ai volontari in servizio civile coinvolti nel progetto, specificando che gli oneri per la fornitura
3. Le regioni e le province autonome possono stabilire, con propri provvedimenti, criteri di valutazione a integrazione di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per un punteggio massimo aggiuntivo non superiore al 25 per cento di quello in vigore a livello nazionale.
4. Le regioni e le province autonome esaminano, valutano e approvano i progetti di servizio civile insistenti sui territori di competenza e presentati dagli enti di servizio civile iscritti ai competenti albi di cui all'articolo 5.
5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile esamina, valuta e approva i progetti di servizio civile all'estero presentati ai sensi dell'articolo 8.
6. Le regioni e le province autonome comunicano all'Ufficio nazionale per il servizio civile, in ordine di priorità, i progetti di servizio civile approvati entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, con apposita graduatoria.
7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede:
a) al calcolo e alla richiesta di versamento, da parte degli enti di servizio civile iscritti ai competenti albi di cui all'articolo 5, titolari dei progetti approvati, delle quote di compartecipazione previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) alla dichiarazione di decadenza dalle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera d), degli enti di servizio civile che non hanno provveduto al versamento di cui alla lettera a) del presente comma;
c) alla pubblicazione del bando per la selezione dei volontari in servizio civile in Italia e all'estero, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 3, lettere c) e d).
8. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, le regioni e le province autonome curano, nell'ambito delle rispettive competenze,
1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile, di cui al comma 4, non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.
2. I volontari selezionati dagli enti accreditati ai sensi dell'articolo 5 per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 6 sono avviati al servizio civile sulla base di un contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.
3. Il contratto di cui al comma 2, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità al comma 4, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
4. Agli ammessi a prestare attività di servizio civile competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero ai sensi dell'articolo 8. In ogni caso non sono dovuti i benefìci volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno, rapportata alla durata del progetto e all'orario di servizio, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo.
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 5 e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, acquisito il parere positivo dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri per ciò che riguarda le condizioni generali di sicurezza dello Stato estero presso cui opereranno i volontari.
2. I progetti di servizio civile svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito al comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i seguenti requisiti:
a) prevedere la permanenza dei volontari presso la sede estera per un periodo non inferiore a otto mesi;
b) prevedere lo svolgimento del servizio civile esclusivamente in Paesi in via di sviluppo ovvero nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli ove le condizioni di sicurezza lo permettano;
c) garantire adeguati livelli e misure di sicurezza per i volontari.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministero degli affari esteri e sentito il Comitato tecnico per il servizio civile, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai volontari in servizio civile all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari.
1. La formazione dei volontari in servizio civile ha una durata complessiva non
1. Le regioni, le province autonome e l'Ufficio nazionale per il servizio civile, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei volontari che hanno prestato servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso
1. Le regioni e le province autonome istituiscono le consulte per il servizio civile quali organismi di consultazione, di riferimento e di confronto nell'ambito delle loro competenze.
2. Le consulte di cui al comma 1 sono formate da tre rappresentanti degli enti iscritti all'albo regionale o provinciale e da tre rappresentanti degli enti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 5, nonché da tre rappresentanti dei volontari in servizio civile operanti nei territori di competenza e da due rappresentanti della regione o della provincia autonoma.
3. Le consulte esprimono pareri alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'Ufficio nazionale per
1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, determinato in 171.430.000 euro per l'anno 2009, in 171.287.000 euro per l'anno 2010 e in 127.035.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nella tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della presente legge.
2. La legge 6 marzo 2001, n. 64, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e l'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.
3. Al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le parole: «o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile» sono soppresse.
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