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PDL 1862

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1862



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTINI, GIANNI FARINA, FEDI, FOGLIARDI, GOISIS, TIDEI, TRAPPOLINO

Norme sulla responsabilità delle persone stabilmente conviventi, in materia di successione, obblighi alimentari, prestazione di lavoro, permesso di soggiorno, contratti di locazione, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assistenza in caso di ricovero, internamento o detenzione, nonché di decisioni in materia di salute e in caso di morte

Presentata il 3 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - È cresciuta la consapevolezza di un necessario riconoscimento giuridico di diritti e doveri, nonché di prerogative e facoltà, alle persone stabilmente conviventi.
      La realtà sociale evidenzia, infatti, l'accentuata articolazione dei modelli di stabile convivenza, in genere basata sull'affettività, e ciò a prescindere dall'indubbia centralità della famiglia, basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, come prevista dall'articolo 29 della Costituzione.
      Queste nuove esigenze meritano rispetto e tutela, senza discriminazioni contrarie all'articolo 3 della Costituzione e, nel contempo, senza dare vita a modelli che possano essere intesi come famiglie «di serie B».
      Le soluzioni legislative, anche alla luce degli ordinamenti civili prevalenti in Europa, sono di diversi tipo e natura.
      In Italia i progetti di legge sul modello dei cosiddetti «patti civili di solidarietà», presentati nella XIV e nella XV legislatura, non hanno avuto alcun esito sul piano parlamentare.
      Ciò rende opportuna la presente proposta di legge che, a prescindere da ogni considerazione circa il modello legislativo ritenuto ottimale, si pone l'obiettivo realistico e concreto di rimuovere ingiustizie e discriminazioni attraverso una modifica
 

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di singole disposizioni del codice civile e della legislazione vigente in materia.
      Il rispetto dei valori e la crescita dei diritti e dei doveri delle persone sono, dunque, i princìpi che ispirano la presente proposta di legge, nella convinzione che, alla luce dei diversi stili di vita e orientamenti sessuali, occorra promuovere il senso di responsabilità verso l'altro che nasce dall'affettività e dalla consolidata convivenza di coppia.
      Nella presente proposta di legge sono in particolare considerati i diritti di successione, all'assistenza sanitaria e penitenziaria, alla locazione e all'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, al permesso di soggiorno nonché gli obblighi alimentari.
      La differenza essenziale della presente proposta di legge rispetto ad altri progetti di legge di analogo contenuto risiede nella puntuale modifica alla legislazione civilistica, attraverso la tecnica della «novella», senza per ciò confondersi con una disciplina giuridica delle unioni di fatto.
      L'oggetto non è «la coppia», ma l'ampliamento dei diritti e dei doveri della persona nelle sue relazioni (e perciò si è usato l'acronimo «PER» ossia «persona responsabile», o in inglese «personal respondability»).
      Ad alcuni ciò potrà sembrare poco e altri potranno replicare considerando che è meglio poco che niente. Il progresso dei diritti civili in alcune fasi avviene lentamente, dovendo superare ostacoli e resistenze culturali non sempre giustificati, ma difficili da rimuovere.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge integra il libro secondo, titolo II, del codice civile, in tema di successioni, introducendo il capo II-bis che consente il concorso nella successione, in misura inferiore rispetto al coniuge, al convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno.
      Gli articoli successivi estendono al convivente da oltre nove anni, come definito ai sensi del citato capo II-bis del titolo II del libro secondo del codice civile, diritti in materia di agevolazioni e di tutela nel lavoro (articolo 2), obblighi alimentari del convivente (articolo 3), successione nel contratto di locazione (articolo 4), permesso di soggiorno (articolo 5), decisioni in materia di salute e in caso di morte (articolo 6), assistenza in caso di ricovero (articolo 7), assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 8), colloqui, corrispondenza e informazione del convivente detenuto o internato (articolo 9).
      In sostanza la presente proposta di legge, attraverso la novellazione del codice civile, rinuncia con realismo a un'esplicita disciplina giuridica delle coppie di fatto seguendo la via dell'ampliamento di diritti e di facoltà dei conviventi a determinate condizioni.
      La presente proposta di legge è comunque aperta al contributo di tutte le forze parlamentari nella convinzione che un buon testo legislativo debba essere il frutto di un pacato confronto che eviti antistoriche contrapposizioni ideologiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del capo II-bis del titolo II del libro secondo del codice civile, in materia di successione del convivente).

      1. Dopo il capo II del titolo II del libro secondo del codice civile è inserito il seguente:

«Capo II-bis
DELLA SUCCESSIONE DEL CONVIVENTE

      Art. 585-bis. - (Risultanze anagrafiche). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concorre alla successione legittima dell'altro convivente, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno.

      Art. 585-ter. - (Concorso del convivente con i figli). - Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e a un quarto dell'eredità se concorrono due o più figli.

      Art. 585-quater. - (Concorso del convivente con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle). - Il convivente ha diritto alla metà dell'eredità in caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli o con sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.

      Art. 585-quinquies. - (Concorso del convivente e dei parenti entro il terzo

 

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grado). - In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o di sorelle, al convivente sono devoluti i due terzi dell'eredità e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, è devoluta l'intera eredità.

      Art. 585-sexies. - (Diritti del convivente). - Al convivente, decorsi nove anni dall'inizio della convivenza e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
      I diritti previsti dal primo comma gravano sulla quota spettante al convivente».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 230-ter del codice civile, recante agevolazioni e tutela del convivente in materia di lavoro).

      1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 230-ter. - (Agevolazioni e tutela del convivente in materia di lavoro). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, il quale abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente, può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa in proporzione dell'apporto fornito».

 

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Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 433-bis del codice civile, recante obblighi alimentari del convivente).

      1. Dopo l'articolo 433 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 433-bis. - (Obblighi alimentari del convivente). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, è tenuto a prestare all'altro convivente gli alimenti nell'ipotesi in cui questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
      Qualora sussistano le condizioni di cui al primo comma, il convivente è tenuto a prestare gli alimenti all'altro convivente, che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, anche oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.
      L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di successione del convivente nel contratto di locazione).

      1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in

 

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conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno tre anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, in caso di morte del convivente conduttore succede a quest'ultimo nel contratto di locazione con il medesimo titolo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione o nel caso vi siano figli comuni».

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 30-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per i conviventi).

      1. Dopo l'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Permesso di soggiorno per i conviventi). - 1. Il cittadino comunitario, extracomunitario o apolide, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno, alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, qualora sia convivente con un cittadino italiano o comunitario e tale convivenza sia provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il

 

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soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno».

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 1o aprile 1999, n. 91, recante decisioni dei conviventi in materia di salute e in caso di morte).

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 1o aprile 1999, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Decisioni dei conviventi in materia di salute e in caso di morte). - 1. Ciascun convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, può designare l'altro convivente quale suo rappresentante:

          a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute;

          b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

      2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni che lo sottoscrivono».

 

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Art. 7.
(Assistenza in caso di ricovero di conviventi).

      1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano e garantiscono le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di ricovero dell'altro convivente, quando la convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, ad apportare alla «Carta dei servizi pubblici sanitari», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, le modifiche conseguenti a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è inserito il seguente:

          «Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto, altresì, dello

 

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stato di convivenza, provata dalle risultanze anagrafiche ai sensi degli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti da almeno nove anni e che i soggetti non risultino legati da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di colloqui, corrispondenza e informazione del convivente detenuto o internato).

      1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Particolare favore è accordato ai colloqui con i familiari e con il convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno»;

          b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Può essere autorizzata, nei rapporti con i familiari, con il convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che

 

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lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, e, in casi particolari, con terzi, la corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento».


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