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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1862 |
1. Dopo il capo II del titolo II del libro secondo del codice civile è inserito il seguente:
Art. 585-bis. - (Risultanze anagrafiche). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concorre alla successione legittima dell'altro convivente, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno.
Art. 585-ter. - (Concorso del convivente con i figli). - Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e a un quarto dell'eredità se concorrono due o più figli.
Art. 585-quater. - (Concorso del convivente con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle). - Il convivente ha diritto alla metà dell'eredità in caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli o con sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.
Art. 585-quinquies. - (Concorso del convivente e dei parenti entro il terzo
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Art. 585-sexies. - (Diritti del convivente). - Al convivente, decorsi nove anni dall'inizio della convivenza e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
I diritti previsti dal primo comma gravano sulla quota spettante al convivente».
1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter. - (Agevolazioni e tutela del convivente in materia di lavoro). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, il quale abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente, può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa in proporzione dell'apporto fornito».
1. Dopo l'articolo 433 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 433-bis. - (Obblighi alimentari del convivente). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, è tenuto a prestare all'altro convivente gli alimenti nell'ipotesi in cui questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Qualora sussistano le condizioni di cui al primo comma, il convivente è tenuto a prestare gli alimenti all'altro convivente, che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, anche oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.
L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza».
1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in
1. Dopo l'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Permesso di soggiorno per i conviventi). - 1. Il cittadino comunitario, extracomunitario o apolide, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno, alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, qualora sia convivente con un cittadino italiano o comunitario e tale convivenza sia provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il
1. Dopo l'articolo 4 della legge 1o aprile 1999, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Decisioni dei conviventi in materia di salute e in caso di morte). - 1. Ciascun convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno, può designare l'altro convivente quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni che lo sottoscrivono».
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano e garantiscono le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di ricovero dell'altro convivente, quando la convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, ad apportare alla «Carta dei servizi pubblici sanitari», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, le modifiche conseguenti a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
(Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è inserito il seguente:
«Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto, altresì, dello
1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Particolare favore è accordato ai colloqui con i familiari e con il convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, di parentela in linea retta entro il primo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Può essere autorizzata, nei rapporti con i familiari, con il convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che
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