Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2437

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2437



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SIRAGUSA, BOSSA, LIVIA TURCO

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

Presentata il 13 maggio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - In relazione alla formazione dei medici specialisti in discipline mediche, in particolare in merito ai corsi per i relativi diplomi di specializzazione, le direttive 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che vanno sistematicamente coordinate con la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, che le ha abrogate, e, infine, con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che ha abrogato la direttiva del 1993, hanno prescritto che le attività di formazione, rese sia a tempo ridotto che a tempo pieno, devono costituire oggetto di «adeguata remunerazione».
      In particolare l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE, indicava agli Stati membri della Comunità, quale termine ultimo per l'adeguamento delle normative nazionali, e conseguentemente ai princìpi in essa statuiti, la data del 31 dicembre 1982. Tuttavia il legislatore italiano fino al 1991 ha disatteso le perentorie disposizioni comunitarie: i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi negli anni dal 1983 al 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione ed in dipendenza delle stesse e delle correlate prestazioni mediche, non hanno percepito alcuna remunerazione.
      In merito a quanto esposto, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana) ha indicato come la Repubblica italiana sia venuta
 

Pag. 2

meno agli obblighi incombenti in forza del Trattato istitutivo della Comunità europea. Soltanto con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (poi abrogato dal decreto legislativo n. 368 del 1999) il legislatore nazionale in merito al riordino dell'accesso e delle relative modalità formative alle scuole di specializzazione in medicina, aveva disposto in favore dei medici specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, prevedendo però - al comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 257 del 1991 - che tale disposizione trovasse applicazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 ed escludendo ingiustamente dal diritto i colleghi iscritti ai corsi di specializzazione degli anni dal 1983 al 1991.
      Considerati il ritardo e, comunque, la parziale attuazione delle direttive comunitarie, i provvedimenti adottati dall'amministrazione sono stati dichiarati illegittimi poiché in aperto contrasto con le direttive comunitarie, sia dai tribunali amministrativi regionali che dal Consiglio di Stato, a definizione dei contenziosi instaurati da medici esclusi. Successivamente, e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito, all'articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire ai soli medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato e forfetariamente per tutta la durata del corso.
      Anche questo provvedimento non collima, però, con i pronunciamenti enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che, con la sentenza del 25 febbraio 1999, nella causa C-131/97, ha stabilito che l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi formativi dei medici specializzandi deve considerarsi incondizionato e sufficientemente preciso, tanto che il giudice nazionale è tenuto, nell'applicazione di disposizioni nazionali precedenti, o successive, alla direttiva, a interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello spirito delle direttive comunitarie.
      Successivamente, con sentenza del 3 ottobre 2000, nella causa C-371/97, il supremo organo di giustizia comunitaria ha precisato, altresì, che l'obbligo di retribuzione del periodo relativo alla frequentazione dei corsi di specializzazione in medicina deve ritenersi incondizionato e preciso per la formazione resa sia a tempo parziale sia a tempo pieno. A completamento del quadro normativo richiamato, si ricorda il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, attuativo della menzionata direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli. Tale normativa, ha previsto, all'articolo 37, l'inquadramento dell'attività svolta dal medico durante il periodo di formazione specialistica in specifico contratto di formazione-lavoro con la corresponsione di un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, determinato con decreto ministeriale ogni tre anni. Anche in questo caso le disposizioni non hanno un'applicazione retroattiva.
      Da quanto descritto appare chiaro che in base alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, interpretative delle richiamate direttive comunitarie, viene riconosciuto ai medici in maniera indiscussa il diritto alla remunerazione di coloro i quali hanno frequentato le scuole di specializzazione in medicina dal 1983 al 1991, come già previsto nell'articolo 36 della Costituzione che, al primo comma, recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
      A tutt'oggi né lo Stato italiano né le singole amministrazioni (centrali e periferiche) si sono attivati per adempiere alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee o alle richiamate direttive comunitarie nei confronti dei medici specialisti (iscritti ai corsi di specializzazione dal 1983 a 1991). Non si è altresì provveduto a dare esecuzione alle sentenze degli organi di giustizia amministrativa che hanno annullato i provvedimenti di carattere generale in quanto contrastanti con le disposizioni richiamate, estendendo l'efficacia «erga omnes»
 

Pag. 3

e non solo nei confronti dei ricorrenti dei provvedimenti resi.
      Si sono verificate quindi, da un lato, una violazione e la conseguente lesione di un diritto pienamente riconosciuto, sia dalla normativa comunitaria, sia dalla normativa interna, che prevede, come principio generale, l'adeguata retribuzione dell'attività lavorativa svolta, e, dall'altro lato, sussiste un'evidente lesione degli interessi legittimi dei medici iscritti ai corsi di specializzazione dal 1983 al 1991, lesi dal mancato recepimento delle decisioni della giustizia comunitaria e delle sentenze dei giudici nazionali.
      Lo Stato italiano ha quindi l'obbligo morale e giuridico di attuare pienamente le direttive comunitarie e di adeguarsi alle decisioni degli organi di giustizia comunitari senza, peraltro, poter opporre l'intervento di presunte decadenze o prescrizioni di tali diritti. Infatti, da un lato, per giurisprudenza consolidata, sia comunitaria che interna, i diritti nascenti direttamente da disposizioni comunitarie sono sempre esercitabili fino a che lo Stato membro non attui correttamente e completamente tali direttive e, dall'altro lato, i diritti «de quibus» sono sorti e sono stati pienamente riconosciuti, a partire dalle citate sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del febbraio 1999 e dell'ottobre 2000.
      La presente proposta di legge vuole risolvere definitivamente il problema esposto attraverso l'adeguamento pieno e incondizionato alle indicazioni normative provenienti dalle citate direttive comunitarie e dalle menzionate sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e, contestualmente, è finalizzata a evitare che derivino dall'imponente contenzioso promosso dai medici iscritti ai corsi di specializzazione dal 1983 al 1991 oneri finanziari eccessivi a carico dello Stato.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione).

      1. Ai medici ammessi, presso le università degli studi, alle scuole di specializzazione in medicina, istituite dall'anno accademico 1982-1983 fino all'anno accademico 1990-1991, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfetario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7.000 euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né di importi per rivalutazione monetaria.
      2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

          a) frequenza di un corso di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;

          b) impegno di servizio a tempo pieno o a tempo ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o dalla relativa autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia.

      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere presentata l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei

 

Pag. 5

relativi pagamenti, le modalità di presentazione, di sottoscrizione e di autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia, delle istanze nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento del totale delle istanze presentate.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su