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PDL 1337

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1337



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIMOLDI, ALLASIA

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, e all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente i congedi per la formazione, in favore dei lavoratori studenti

Presentata il 19 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro ordinamento riconosce svariati diritti in favore dei lavoratori che frequentino corsi di studio, e la disciplina contrattuale integra quella ordinamentale. L'articolo 10 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) costituisce la base normativa a tutela del lavoratore che intende migliorare la propria posizione lavorativa e culturale frequentando corsi di studi. Esso, infatti, riconosce al lavoratore studente il diritto a turni agevolati che gli permettano di frequentare corsi e lezioni, il diritto a rifiutarsi di prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali, nonché il diritto a usufruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.
      La contrattazione collettiva, poi, regolamenta la possibilità di usufruire di appositi permessi per la frequenza ai corsi di studio e il numero di ore retribuite spettanti ai lavoratori. In ogni azienda, infatti, viene calcolato un monte ore complessivo, variabile a seconda dei dipendenti, nell'ambito del quale ogni lavoratore ha diritto a permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore nel triennio, le cui modalità di fruizione sono disciplinate dai contratti nazionali di lavoro, differenti da categoria a categoria.
      Il legislatore è successivamente intervenuto con la legge n. 53 del 2000 introducendo due istituti: il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5, in virtù
 

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del quale i lavoratori dipendenti pubblici o privati con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, al fine di completare la scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, il diploma universitario o di laurea, ovvero partecipare ad attività formative diverse da quelle attuate o finanziate dal datore di lavoro; e i congedi per la formazione continua, di cui all'articolo 6, che disciplina in modo analitico il diritto allo studio e alla formazione professionale (le cosiddette «150 ore»).
      È indubbio che il complesso di benefìci sopra descritti può risultare oggi anacronistico: l'apparato risulta, difatti, squilibrato in favore del recupero della scuola dell'obbligo o della scuola secondaria, mentre offre garanzie insufficienti per i lavoratori studenti universitari, soprattutto alla luce del fatto che la gran parte dei corsi di laurea prevede oggi la frequenza obbligatoria delle lezioni. Non può ignorarsi che quando fu scritto l'articolo 10 dello statuto dei lavoratori lo sguardo era rivolto più all'innalzamento medio del livello scolastico che ad una concreta tutela dello studente universitario-lavoratore. Le 150 ore oggi appaiono pochissime; peraltro da un punto di vista contrattuale sono dei «permessi straordinari retribuiti» e come tali da godere soltanto se orario di lavoro e orario di frequenza coincidono anche solo parzialmente. Purtroppo, cari colleghi, come legislatori il nostro intervento è limitato e possiamo solo auspicare che la contrattazione collettiva si adegui al più presto alle mutate necessità dei lavoratori e alle mutate esigenze del mondo del lavoro, che richiede personale sempre più altamente qualificato e specializzato.
      D'altro canto, tuttavia, è anche vero che bisogna incentivare i datori di lavoro affinché vedano nel lavoratore studente una risorsa del domani e non interpretino le turnazioni agevolate, l'esonero dagli straordinari e i permessi retribuiti come una maggiorazione del costo del lavoro.
      Per questi motivi, onorevoli colleghi, la presente iniziativa legislativa si articola in un duplice intervento.
      Il comma 1 dell'articolo 1, intervenendo sull'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, è finalizzato a riconoscere la deducibilità delle spese per i lavoratori studenti assunti con contratto a tempo indeterminato, come già previsto per le spese relative agli apprendisti e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro. Il comma 2, invece, prevede una decontribuzione di due punti percentuali in caso di assunzione di giovani studenti al primo impiego con contratti part time.
      Con l'articolo 2 si intende ampliare la piattaforma di benefìci in favore dei lavoratori studenti, contemplando la possibilità di cumulo del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2000 con il congedo parentale e prevedendo al contempo un'estensione sia del periodo di congedo per la formazione sia di quello parentale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: «di formazione e lavoro» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato».
      2. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

Art. 2.

      1. All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che con il congedo parentale di cui al capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in caso di cumulo, il periodo di congedo per la formazione può essere prolungato di ulteriori sette mesi e il congedo parentale di ulteriori cinque mesi».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

 

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Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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