Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 2449

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2449



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche europee
(RONCHI)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dell'interno
(MARONI)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009

Presentato il 19 maggio 2009


      

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Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
      La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.
      Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo una delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.
 

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      Viene anche conferita al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
      L'articolo 1 regola il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.
      Al pari delle due ultime leggi comunitarie, il presente articolo prevede, al comma 1, che il termine per l'esercizio della delega coincida, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali. Si sottolinea, altresì, che il passaggio alle Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
      Il comma 6 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e prevista anche nelle ultime leggi comunitarie. Questa disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
      Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.
      L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.
      Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando
 

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ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.
      La disposizione è finalizzata a evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito «Conferenza Stato-regioni») in numerose occasioni.
      Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va ricordata anche la recente previsione in base alla quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari. La disposizione originariamente contenuta all'articolo 1, commi da 1217 a 1222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stata trasferita nell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005 per effetto dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007).
      L'articolo 2 detta princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. In aggiunta ai citati princìpi, si ritiene, altresì, opportuno l'inserimento di un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.
      L'articolo 3 conferisce al Governo una delega di durata biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.
      Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri la facoltà di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
      L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nella citata legge n. 11 del 2005 in materia di oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
      L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o di codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come da ultimo modificato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).
      La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. Come la citata legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge contiene la previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici al fine di operare un assestamento della materia dando luogo in singole materie a un complesso di norme stabili e armonizzate.
 

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      Su richiesta della Conferenza Stato-regioni, avanzata in sede di parere sul disegno di legge, è stata aggiunta una previsione in base alla quale, se i testi unici o i codici di settore riguardano princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, lo schema di decreto legislativo è sottoposto al parere della medesima Conferenza.
      Infine, il comma 2 introduce una norma, già prevista dalle ultime leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (e ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
      Il capo II reca disposizioni particolari di adempimento.
      L'articolo 6 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. In particolare, la direttiva 2008/46/CE ha sostituito il paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, prorogando al 30 aprile 2012 il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'articolo 306, comma 3, prevede che le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV, entrino in vigore dalla data fissata dal primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, la quale è stata, appunto, modificata dalla direttiva 2008/46/CE. La presente disposizione, pertanto, modifica il comma 3 del citato articolo 306, al fine di tenere conto del nuovo termine fissato dalla direttiva 2008/46/CE per il recepimento della direttiva 2004/40/CE.
      L'articolo 7 dispone l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, che impone l'obbligo, a carico dei laboratori ufficiali di analisi, di effettuare regolarmente la ricerca dei denaturanti previsti dalla medesima legge n. 82 del 2006 per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ). Tale disposizione si caratterizza per l'introduzione di un obbligo di ricerca analitica sistematica dei denaturanti e per un obbligo di comunicazione dai laboratori all'ICQ circa gli eventuali esiti irregolari di tali ricerche, senza meglio specificare quale seguito dare a tali comunicazioni. Essa presenta un vizio di indeterminatezza, laddove non dà indicazioni sui limiti di riferimento di tali sostanze denaturanti che, tenendo conto dei quantitativi naturalmente presenti nei prodotti vinosi, chiariscano in quali circostanze il prodotto deve ritenersi irregolare. Sebbene la finalità della norma sia quella di impedire, attraverso un'estensione dei controlli analitici, che prodotti avviati alla distillazione (vini e fecce) vengano destinati al consumo umano attraverso la miscelazione con altri vini, si rileva, tuttavia, che la disposizione richiamata si somma a un ampio e puntuale sistema di controllo già previsto dalla normativa nazionale e comunitaria circa gli obblighi di distillazione, di distruzione o, comunque, di destinazione ad altri usi industriali dei sottoprodotti della vinificazione e dei prodotti vinosi esclusi dal consumo umano diretto. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, abrogato dalla citata legge n. 82 del 2006, pur prevedendo l'obbligo di denaturazione per taluni prodotti vinosi (fecce, prodotti anomali, vini destinati all'acetificazione) non recava alcuna disposizione circa la sistematica ricerca analitica dei denaturanti. Pertanto, posto che il controllo sistematico introdotto dalla norma in esame non aggiunge incisività al sistema preesistente, con l'abrogazione disposta dal presente articolo si vuole assicurare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e, soprattutto, realizzare
 

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risparmi di spesa migliorandone l'efficienza.
      Rispetto al testo approvato in via preliminare, il capo II non reca più l'articolo concernente «Misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013» (ex articolo 8), soppresso in quanto un'identica disposizione è stata inserita, in sede di conversione, nel decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (articolo 41, commi 6-quater e 6-quinquies), recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (cosiddetto «decreto milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      Il capo III del disegno di legge è dedicato all'attuazione delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
      Nell'articolo 8 sono anzitutto elencate tutte le decisioni quadro cui si intende dare esecuzione.
      Il criterio di selezione è stato duplice.
      Da un lato, si è scelto di procedere al completo recepimento di tutte le decisioni quadro per le quali il termine di attuazione è scaduto o sarà scaduto alla data di presumibile approvazione della legge comunitaria 2009, con esclusione, naturalmente, delle decisioni quadro già inserite nella citata legge comunitaria 2007 e nel disegno di legge comunitaria per il 2008, di prossima approvazione.
      Nell'attuale testo, sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, non è più presente la delega per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, in quanto, con un emendamento governativo presentato nel corso dei lavori parlamentari, tale delega è stata inserita nel disegno di legge comunitaria 2008, approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (atto Camera 2320); ciò al fine di anticiparne l'attuazione. Infatti, sebbene il termine sia fissato per gli Stati membri al 5 dicembre 2011, è apparso urgente, in particolare alla luce dei recenti fatti di cronaca, attuare al più presto la decisione quadro, che rappresenta uno strumento di mutuo riconoscimento di notevole rilevanza, in quanto consente a ciascuno Stato membro di far scontare nello Stato di cittadinanza del condannato la pena inflitta dalla propria autorità giudiziaria e consentirà, dunque, all'Italia, Stato ad alto tasso di immigrazione comunitaria, di alleggerire il peso dell'esecuzione delle sentenze emesse, secondo un modello già ampiamente sperimentato su base bilaterale e prescindendo in alcune ipotesi dallo stesso consenso della persona trasferita.
      Conseguentemente, dal testo del presente disegno di legge è stata eliminata la decisione quadro 2008/909/GAI unitamente all'articolo recante i princìpi e criteri direttivi specifici di delega, anch'esso inserito nel disegno di legge comunitaria 2008. Si evidenzia che tale modifica, che interviene dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, non incide su questioni di interesse regionale, in quanto la decisione quadro concerne la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (cosiddetto «terzo pilastro»), materia di competenza legislativa esclusiva statale.
      Dall'altro lato, si è ritenuto opportuno inserire la delega anche in relazione ad uno strumento non ancora scaduto: la decisione quadro sulla lotta alla criminalità organizzata.
      La decisione quadro sulla lotta alla criminalità organizzata riveste un'importanza strategica in un settore di particolare sensibilità per l'Italia e si presenta come uno strumento complementare rispetto ad altri atti normativi internazionali già ratificati (in particolare la Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata ai sensi della legge n. 146 del 2006): inoltre, si tratta di una decisione quadro che ha visto l'Italia protagonista nella fase ascendente, posto che l'armonizzazione delle fattispecie penali di criminalità organizzata è avvenuta sulla falsariga dell'azione comune dell'Unione europea del 1998, a sua volta costruita sulla base dell'esperienza maturata dall'ordinamento italiano nell'incriminazione delle condotte associative di tipo mafioso.
 

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      Nell'individuazione dei princìpi e criteri direttivi di delega, il disegno di legge prende le mosse dalla constatazione che, per molte delle decisioni quadro già scadute, i profili di inattuazione sono limitati e comuni.
      Si è così ritenuto di poter prevedere, al comma 3 dell'articolo 8, due princìpi e criteri direttivi di delega.
      Il primo concerne le decisioni quadro dirette all'armonizzazione della legislazione penale degli Stati membri e attiene in particolare alla disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche: attraverso l'esercizio della delega sarà possibile colmare tutte le disarmonie della legislazione interna in materia (principalmente, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) rispetto alla normativa europea, dotando del presidio della responsabilità amministrativa degli enti alcuni gravi reati che ne erano fino ad oggi sprovvisti e che sono invece spesso commessi proprio con l'ausilio dell'organizzazione aziendale: le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, le condotte di sfruttamento e di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, il traffico illecito di stupefacenti e, appunto, i reati associativi di criminalità organizzata.
      Il secondo mira a disciplinare in modo completo e uniforme tutte le ipotesi in cui le decisioni quadro prevedono, nell'ambito della leale cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea, la creazione di reti e di punti di contatto presso l'autorità amministrativa per lo scambio di informazioni e per la consultazione bilaterale o multilaterale. Nel testo è precisato che nell'attuazione della delega tali compiti dovranno essere attribuiti ad autorità amministrative già esistenti, nei limiti delle risorse umane e finanziarie di cui le stesse già oggi dispongono, dunque senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
      I decreti legislativi che recepiscono le decisioni quadro sono adottati, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
      Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono stati sempre previsti la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, ove il Governo non intenda conformarsi a detto parere, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modifiche. Il termine per il parere è stato ampliato a sessanta giorni, attesi il numero e la complessità delle decisioni quadro da recepire, fermo restando che l'inutile decorso del termine consentirà l'emanazione dei decreti legislativi anche in mancanza di parere.
      La materia della cooperazione penale non investe le competenze delle regioni e per questo motivo non sono previste nell'articolo 8 norme di raccordo con la competenza legislativa regionale e soprattutto la cosiddetta «clausola di cedevolezza».
      L'articolo 9 detta princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega concernente la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
      La legislazione italiana in materia è molto avanzata e di recente, in sede di recepimento delle direttive sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è stata ulteriormente rafforzata con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, l'articolo 55 di tale decreto legislativo prevede sanzioni penali a carico di coloro che commettano reati di frode e di falsificazione di carte di credito e di altri documenti che abilitano al pagamento in forme diverse dai contanti. Il nucleo precettivo centrale della decisione
 

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quadro è dunque da considerare pienamente attuato in Italia.
      Quanto ai profili finanziari del presente disegno di legge, allo stato attuale, poiché la legge delega è priva di contenuti con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica, non si procede alla redazione dell'apposita relazione tecnica. Per quanto riguarda, in particolare, il capo III concernente l'attuazione delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, si evidenzia che le disposizioni ivi contenute non sembrano infatti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si segnala che gli adempimenti a carico delle autorità amministrative giudiziarie italiane, relativi ai rapporti e allo scambio di informazioni con autorità straniere, previsti all'articolo 8, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti a legislazione vigente.
      Nell'avanzamento dei lavori parlamentari, e fino alla definitiva pubblicazione della legge, la relazione tecnica sarà predisposta ed eventualmente via via aggiornata con riferimento al testo nella sua interezza - comprensivo, quindi, dei princìpi e criteri direttivi specifici di delega e di tutte le ulteriori disposizioni che si riterrà di dover aggiungere allo stesso - qualora ciò si rendesse necessario.
      Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.
      I suddetti allegati contengono gli elenchi delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      Il disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-regioni.
      In sede tecnica, la Conferenza ha proposto alcuni emendamenti, concernenti, in particolare: 1) l'integrazione dell'articolo 5, comma 1, finalizzata alla previsione del parere della Conferenza Stato-regioni sui testi unici o sui codici di settore; 2) una riformulazione della clausola di cedevolezza prevista all'articolo 1, comma 6; 3) l'inserimento, infine, di un articolo recante l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 11 del 2005. Di fronte alla disponibilità del Governo ad accogliere la prima richiesta e all'impegno del medesimo ad aprire in tempi brevi un tavolo tecnico di confronto tra Stato e regioni per l'individuazione degli ambiti di competenza legislativa nazionale e regionale nel recepimento delle direttive comunitarie contenute nel presente disegno di legge e in quello relativo alla legge comunitaria 2008, la Conferenza, nella sessione comunitaria del 26 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole.
      Come già detto, si è ritenuto di apportare al testo, tra le modifiche richieste dalla Conferenza, solo quella relativa all'articolo 5, comma 1.
      Per quanto riguarda la proposta di abrogazione delle disposizioni della legge n. 11 del 2005, che prevedono, tra i contenuti della legge comunitaria, l'individuazione dei princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa nelle materie di legislazione concorrente, non è sembrato opportuno modificare la legge fondamentale sull'adempimento degli obblighi comunitari con una legge comunitaria annuale; si è ritenuto, invece, preferibile considerare la questione nell'ambito del più ampio progetto di modifica della medesima legge n. 11 del 2005, sul quale il Governo sta già lavorando.
      Relativamente, infine, alla riformulazione della clausola di cedevolezza, nel senso di indicare espressamente le disposizioni cedevoli contenute nel decreti legislativi di recepimento delle direttive, la proposta è apparsa tecnicamente di difficile attuazione e non coerente con il principio di leale collaborazione; a tale proposito, come detto, il Governo ha ritenuto preferibile individuare in un tavolo tecnico di confronto con le regioni le rispettive competenze legislative.
 

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      Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 11 del 2005, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria:

          a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

          b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

          c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

          d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

          e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

      In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2008:

          procedure ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia: 159.

      Di queste, 136 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (VDC) e 23 attengono alla mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano (MA).

Suddivisione delle procedure per stadio:

     
VDC
MA
Lettere di messa in mora n. 65 51 14
Messe in mora complementari n. 4 4 -
Pareri motivati n. 41 34 7
Pareri motivati complementari n. 2 2 -
Ricorsi n. 19 17 2
Sentenze n. 15 15 -
Lettere di messa in mora ex articolo 228 n. 8 8 -
Pareri motivati ex articolo 228 n. 5 5 -
    159 136 23

Classificazione per amministrazione:

     
VDC
MA
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 41 40 1
Ministero dell'economia e delle finanze n. 35 29 6
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 12 10 2
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 32 23 9
Ministero dello sviluppo economico (con delega per le comunicazioni) n. 18 14 4

 

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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 7 1
Ministero dell'interno n. 5 5 -
Ministero della difesa n. 1 1 -
Ministero della giustizia n. 2 2 -
Ministero degli affari esteri n. 2 2 -
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2 2 -
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo n. 1 1 -
  n. 159 136 23

      Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate dal 29 gennaio 2008 - da attuare in via amministrativa e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2008:

          2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Versione codificata);

          2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata);

          2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

          2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (1);

          2008/47/CE della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

          2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC) (2);

          2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Versione codificata);

          2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata);

          2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (3);


      (1) La direttiva 2008/42/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2009.
      (2) La direttiva 2008/53/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2009.
      (3) La direttiva 2008/66/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009.
 

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          2008/67/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

          2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (4);

          2008/70/CE della Commissione, dell'11 luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tritosulfuron come sostanza attiva (5);

          2008/74/CE Direttiva della Commissione, del 18 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli (6);

          2008/75/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva (7);

          2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

          2008/77/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il thiamethoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva (8);

          2008/78/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il propiconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva (9);

          2008/79/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'IPBC come principio attivo nell'allegato I della direttiva (10);

          2008/80/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio al fine di iscrivere l'1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO) come principio attivo nell'allegato I della direttiva (11);

          2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva (12);


      (4) La direttiva 2008/69/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2009.
      (5) La direttiva 2008/70/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2009.
      (6) La direttiva 2008/74/CE è stata recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2009.
      (7) La direttiva 2008/75/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
      (8) La direttiva 2008/77/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
      (9) La direttiva 2008/78/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
      (10) La direttiva 2008/79/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
      (11) La direttiva 2008/80/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
      (12) La direttiva 2008/81/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
 

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          2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica;

          2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Versione codificata);

          2008/85/CE Direttiva della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva (13);

          2008/86/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva (14);

          2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

          2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

          2008/91/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il diuron come sostanza attiva;

          2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

          2008/107/CE della Commissione, del 25 novembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim;

          2008/108/CE della Commissione, del 26 novembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive;

          2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive;

          2008/116/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor;

          2008/123/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII;

          2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico


      (13) La direttiva 2008/85/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
      (14) La direttiva 2008/86/CE è stata recepita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009.
 

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dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive;

          2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive.

      Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive - pubblicate dal 29 gennaio 2008 - che risultano essere state già attuate in via amministrativa alla data del 31 dicembre 2008:

          2008/4/CE della Commissione, del 9 gennaio 2008, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea;

          2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

          2008/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acefate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerate, glifosate, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M, metidation, metossifenozide, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiacloprid, tiofanato metile e trifloxystrobin;

          2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata);

          2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron;

          2008/41/CE della Commissione, del 31 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cloridazon;

          2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive;

          2008/45/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo;

          2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

          2008/65/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

          2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi.

 

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      Per quanto concerne la lettera c), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008 il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2009.
      Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera d), non risultano nel 2008 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 11 del 2005.
      Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. La citata legge n. 11 del 2005, all'articolo 8, comma 5, lettera e), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome entro il 25 gennaio di ciascun anno.
      Si forniscono, di seguito, i dati relativi al recepimento delle direttive comunitarie da parte delle regioni, alcuni pervenuti successivamente all'approvazione in via preliminare del presente disegno di legge.

REGIONE LOMBARDIA
Direttiva Norma di recepimento
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Legge regionale 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)».
REGIONE ABRUZZO
Direttive Norma di recepimento
Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE relative alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione ambientale strategica;
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, recante «Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina», successivamente modificata dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14.
Protocollo di Kyoto e della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (bollino blu);
Direttiva 2002/91 relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Direttive: 91/156/CEE relativa ai rifiuti; 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi; 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Legge regionale 21 novembre 2008, n. 16, recante «Provvedimenti urgenti e indifferibili», concernente modifiche alla legge regionale 25 giugno 2007, n. 17, in materia di esercizio, manutenzione e ispezione e alla legge regionale 19 dicembre 2007 n. 45, in materia di gestione integrata dei rifiuti.
 

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Direttive e regolamenti Norma di recepimento
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Regolamento (CE) n. 1086/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.
Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee».
Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2008, n. 1583, recante «Procedura di attuazione regionale della direttiva 2006/123/CE».
Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007. Legge regionale 23 gennaio 2008, n. 2, recante modifica all'articolo 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.
Regolamento (CE) n. 320/2006, recante norme per un regime di ristrutturazione dell'industria dello zucchero. Decreto del Presidente della regione n. 244 del 19 settembre 2008, recante approvazione del piano d'azione regionale.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 31 luglio 2008, recante l'approvazione del piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
 

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Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
Decreto del Presidente della regione n. 341 del 17 dicembre 2008, recante il piano di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
REGIONE VENETO
Direttive Norma di recepimento
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Legge regionale 14 agosto 2008, n. 13, Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CE.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture (articolo 18)».
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Direttive Norma di recepimento
Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 «Pianificazione urbanistica e Governo del territorio» (articolo 84).
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, che modifica la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia e la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia urbanistica (articolo 99 e seguenti).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50/157/Leg (titolo II).
 

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Direttiva 99/105/CEE del Consiglio, del 22 dicembre maggio 1999, concernente la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50/158/Leg (titolo I).
REGIONE PUGLIA
Direttive e regolamenti Norma di recepimento
Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 3 dicembre 1996, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Legge regionale 7 maggio 2008, n. 6, Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici;
Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, recante «Norme per l'abitare sostenibile».
Risoluzione del Consiglio n.13982/00 pubblicata il 12 gennaio 2001 in materia di qualità architettonica dell'ambiente rurale ed urbano. Legge regionale 10 giugno 2008, n. 14, Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio.
Regolamenti del Consiglio (CE) nn. 1191/69 del 26 giugno 1969 e 1893/91 del 20 giugno 19991 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e concorrenza tra gli operatori dei trasporti. Legge regionale 23 giugno 2008, n. 16, recante «Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti».
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27/9/2001, in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Legge regionale 21-10-2008 n. 31, recante «Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale»;
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 41, Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale).
Direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti. Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33, recante norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico.
Direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44, recante norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani.
 

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REGIONE LAZIO
Regolamenti Norma di recepimento
Regolamento (CE) n. 361/2008 concernente l'organizzazione comune dei mercati agricoli;
Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo.
Legge 11 agosto 2008, n. 14, recante «Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della regione Lazio».
REGIONE SARDEGNA
Direttiva Norma di recepimento
Direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (articolo 1, commi 16 e seguenti).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direttive e regolamenti Norma di recepimento
Direttiva n. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Deliberazione della giunta regionale n. 282 del 3 marzo 2008, recante «Indicazioni operative alle Province per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi della Direttiva 1999/31/CE e decreto legislativo n. 36/2003 di recepimento».
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Deliberazione della giunta regionale n. 1793 del 3 novembre 2008, in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico.
Direttiva n. 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Deliberazione della giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1144, recante le linee guida regionali per la redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Direttiva 79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Deliberazione della giunta regionale n. 1211 del 2008.
 

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Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Deliberazioni della giunta regionale nn. 1405/2008, 1933/2008, 1940/2008 e 2065/2008.
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l'articolo 32;
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento n. 1783/1999;
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione, fra gli altri, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Deliberazione della giunta regionale n. 1701 del 20 ottobre 2008, recante «Approvazione delle modalità di svolgimento della procedura finalizzata al finanziamento realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate nell'ambito della programmazione territoriale. Attuazione dell'attività III 1.1 - POR FESR 2007-2013. Accordo Regione E-R e Province».
Direttiva 64/432/CE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. Deliberazione della giunta regionale n. 612 del 2008 recante il Piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucomi bovina enzootica.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Deliberazione della giunta regionale n. 407 del 31 marzo 2008 in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente sviscerati;
Deliberazione della giunta regionale n. 1015 del 7 luglio 2008, n. 1015, recante «Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare».
Direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
Deliberazione della giunta regionale n. 1248 del 28 luglio 2008, recante «Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell'allevamento dei suini all'aperto. Criteri di biosicurezza».
 

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Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Deliberazione della giunta regionale n. 1869/2008 in materia di semplificazione del sistema HACCP per alcune imprese nel settore alimentare.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Regolamento (CE) n. 854/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Deliberazione della giunta regionale n. 2024 del 2008.
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97. Deliberazione della giunta regionale n. 971 del 30 giugno 2008, recante recepimento dell'Accordo tra Governo Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi».
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, relativa al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2008 che prevede che le regioni possano avvalersi di centri di farmacovigilanza.
Deliberazione della giunta regionale n. 1066 del 16 luglio 2008 istituzione del centro regionale di farmacovigilanza della Regione Emilia-Romagna.
REGIONE VALLE D'AOSTA
Direttive e Regolamenti Norma di recepimento
Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
 

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Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;
Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.
Legge regionale 2 aprile 2008, n. 6, recante modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti, e alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).
REGIONE MARCHE
Direttive e regolamenti Norma di recepimento
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (articolo 26);
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 36, recante legge comunitaria regionale 2008.
 

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Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.  
REGIONE PIEMONTE
Direttiva Norma di recepimento
Direttiva 2003/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.

      Quanto ai profili finanziari del presente disegno di legge, allo stato attuale, poiché la legge delega è priva di contenuti con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica, non si procede alla redazione dell'apposita relazione tecnica. Per quanto riguarda, in particolare, il capo III, concernente l'attuazione delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, si evidenzia che le disposizioni ivi contenute non sembrano infatti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si segnala che gli adempimenti a carico delle autorità amministrative giudiziarie italiane, relativi ai rapporti e allo scambio di informazioni con autorità straniere, previsti all'articolo 8, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti a legislazione vigente.
      Nell'avanzamento dei lavori parlamentari, e fino alla definitiva pubblicazione della legge, la relazione tecnica sarà predisposta ed eventualmente via via aggiornata con riferimento al testo nella sua interezza - comprensivo, quindi, dei princìpi e criteri direttivi specifici di delega e di tutte le ulteriori disposizioni che si riterrà di dover aggiungere allo stesso - qualora ciò si rendesse necessario.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2009.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il disegno di legge comunitaria 2009 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.
        Il comma 6 dell'articolo 1, con il rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. La norma stabilisce, inoltre, la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.
        L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
        Il capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché princìpi e criteri direttivi specifici di delega.
        Il capo III, infine, reca la previsione delle disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 11 del 2005.

 

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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge comunitaria 2009 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella comunitaria.
        In particolare, l'articolo 6 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. La disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di tenere conto del nuovo termine fissato dalla direttiva 2008/46/CE per il recepimento della direttiva 2004/40/CE.
        L'articolo 7 dispone l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, che impone l'obbligo, a carico dei laboratori ufficiali di analisi, di effettuare con sistematicità la ricerca dei denaturanti previsti dalla medesima legge n. 82 del 2006 per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'ICQ. Poiché il controllo sistematico non aggiunge incisività al sistema preesistente, con l'abrogazione disposta dall'articolo si vuole assicurare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e, soprattutto, realizzare risparmi di spesa migliorandone l'efficienza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie

 

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determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i princìpi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è stato, invece, inserito, all'articolo 2, tra i princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive comunitarie, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008» è stato approvato in prima lettura al Senato della Repubblica in data 17 marzo 2009 ed è attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 2320).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

 

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11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B e delle decisioni quadro di cui al capo III del presente disegno di legge.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

 

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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella all'articolo 6 del disegno di legge.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, anzi, il divieto di abrogazione implicita delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2009, ai sensi del comma 1.
        All'articolo 7 del disegno di legge è prevista l'abrogazione espressa del comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 82 del 2006.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.
        L'articolo 1, comma 5, prevede la delega per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

 

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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. Esso prevede che il termine per l'esercizio della delega coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
        Il provvedimento conferisce, altresì, la delega al Governo per l'attuazione di alcune decisioni quadro, in ordine alla quale è stato ritenuto congruo il termine di diciotto mesi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.
        In ossequio a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, la relazione illustrativa del disegno di legge fornisce i seguenti dati:

            a) lo stato delle procedure di infrazione ufficialmente aperte dalla Commissione europea aggiornato alla data del 31 dicembre 2008;

            b) l'elenco delle direttive che, alla data del 31 dicembre 2008, sono state già attuate o sono ancora da attuare in via amministrativa;

            c) l'elenco, aggiornato al 31 dicembre 2008, degli atti normativi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

        La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2009.
        Destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati nei capi II e III del disegno di legge.

Sezione 2. Le procedure di consultazione.

        Nella fase della predisposizione del disegno di legge sono state consultate tutte le amministrazioni statali, con le quali è stata concordata, in particolare, la scelta dello strumento attuativo (legislativo o amministrativo) delle singole direttive.
        A seguito dell'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri, è stato altresì acquisito il parere delle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni (sessione comunitaria).

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).

        L'intervento normativo è necessario in quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        L'intervento normativo è necessario in quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

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Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        L'intervento normativo è necessario in quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11.
        In ordine agli effetti dell'intervento regolatorio, non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici, che potranno essere verificati solo all'atto della predisposizione dei singoli schemi di decreto legislativo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

        In ordine agli effetti dell'intervento regolatorio, non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici, che potranno essere verificati solo all'atto della predisposizione dei singoli schemi di decreto legislativo.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

        Con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B e delle decisioni quadro, le amministrazioni statali con competenza prevalente sulla materia provvederanno alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di recepimento, sui quali sarà effettuato il coordinamento tra tutte le amministrazioni interessate a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvederà, altresì, al controllo e al monitoraggio sull'attuazione delle deleghe.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive elencate nei medesimi allegati. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate

 

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nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
      6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui
 

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all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
      7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti

 

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e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale

 

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che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione

 

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e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

          h) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari

 

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con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

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Capo II
CENTER>DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.
(Attuazione della direttiva 2008/46/CE).

      1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino).

      1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 8.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per

 

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dare completa attuazione alle seguenti decisioni quadro:

          a) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

          b) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

          c) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

          d) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
      3. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 9, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro e dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;

          b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nei limiti delle

 

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risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

      4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.

 

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      7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), e dall'articolo 8, comma 3, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento

 

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di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

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ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

        2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

        2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - termine di recepimento: 1o aprile 2010.

 

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ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

        2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

        2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - termine di recepimento: 19 dicembre 2010;

        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - termine di recepimento: 12 dicembre 2010;

        2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente - termine di recepimento: 26 dicembre 2010;

        2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale - termine di recepimento: 5 dicembre 2011;

        2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - termine di recepimento: 13 luglio 2010.


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