Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2473

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2473



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

CASINI, CESA, VIETTI, VOLONTÈ, MANNINO, TASSONE, MANTINI, ADORNATO, BOSI, BUTTIGLIONE, CAPITANIO SANTOLINI, CERA, CICCANTI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, DE POLI, DELFINO, DIONISI, DRAGO, ANNA TERESA FORMISANO, GALLETTI, LIBÈ, NARO, OCCHIUTO, PEZZOTTA, PISACANE, POLI, RAO, ROMANO, RUGGERI, RUVOLO, TABACCI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, ZINZI

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, per la riduzione del numero dei parlamentari

Presentata il 26 maggio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il tema della riduzione del numero dei componenti delle assemblee elettive, fortemente sentito dall'opinione pubblica come obiettivo prioritario di ogni intervento di riforma istituzionale, è tornato alla ribalta a seguito delle dichiarazioni rese al riguardo dal Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi.
      La materia in questione non è affatto nuova nel dibattito parlamentare, essendo all'attenzione delle Camere da diverse legislature e rappresentando un'istanza che può ormai ritenersi condivisa da larga parte delle forze politiche.
      Basti in proposito ricordare che il progetto di legge costituzionale approvato nella XIII legislatura dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, presieduta dall'onorevole D'Alema (atto Camera n. 3931 e atto Senato n. 2583), prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari a quattrocento e quello dei senatori elettivi a duecento. Nel testo risultante dalla pronuncia della Commissione sugli emendamenti si optava, per quanto concerne il numero dei componenti della Camera dei deputati, per una soluzione volta a stabilire un numero minimo (pari a quattrocento) e uno massimo
 

Pag. 2

(pari a cinquecento), rinviando alla legge ordinaria la fissazione del numero dei deputati.
      Nella XIV legislatura il disegno di legge costituzionale di riforma della parte seconda della Costituzione, presentato dal Governo al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2544), riprendeva, per quanto riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, il testo della Commissione D'Alema. Nel corso dell'esame parlamentare presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, l'entità della riduzione proposta fu ritenuta eccessiva, anche tenendo conto del numero dei parlamentari dei Paesi europei demograficamente simili all'Italia. Per tale motivo il numero dei deputati fu portato a cinquecento, mentre quello dei senatori elettivi venne fissato in duecentocinquantadue.
      Come emerge dal dibattito parlamentare svoltosi nelle precedenti legislature, la proposta di ridurre il numero dei parlamentari, ancorché connessa con la tematica più ampia della riforma del sistema bicamerale e dell'eventuale trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera di rappresentanza del sistema delle autonomie, è volta a perseguire anche obiettivi diversi, individuabili nell'esigenza di un maggiore snellimento delle procedure e di una riduzione delle spese di rappresentanza.
      Quanto al parametro in base al quale determinare il numero dei parlamentari, i progetti di legge esaminati in precedenza erano volti sostanzialmente a stabilire una diversa proporzione tra il numero degli abitanti e quello dei parlamentari, attualmente pari a un parlamentare ogni 93.257 abitanti e a un senatore ogni 186.513 abitanti.
      Con la presente proposta di legge costituzionale, che ricalca quella già presentata nella scorsa legislatura (atto Camera n. 2865, XV legislatura), si intende ridurre il numero dei componenti delle due Camere, assicurando un'idonea rappresentanza alle diverse parti del territorio nazionale. Contestualmente si ritiene opportuno eliminare l'indicazione costituzionale del numero, fissando un tetto massimo per indirizzare il dibattito sulla modifica della legge elettorale verso un sistema impostato sul modello del cancellierato tedesco, decisamente più rispondente alle esigenze di stabilità governativa.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei deputati è stabilito dalla legge in misura non superiore a quattrocento, non più di otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei deputati».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione, in materia di numero dei senatori).

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge in misura non superiore a duecento, non più di quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

Art. 3.
(Disposizione transitoria).

      1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come da ultimo modificati dagli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su