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PDL 2413

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2413



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO

Modifica all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il prolungamento facoltativo dell'astensione dal lavoro per maternità mediante elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici

Presentata il 4 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Alta Corte di giustizia del Lussemburgo, con sentenza del 13 novembre 2008, pronunciata nella causa C-46/07, ha individuato nella differenza di età minima (sessanta anni per le donne e sessantacinque anni per gli uomini) di accesso al pensionamento di vecchiaia prevista dalla legislazione italiana una violazione dell'articolo 141 del Trattato istitutivo della comunità europea, facendo scaturire, pertanto, l'obbligo per lo Stato italiano di equiparare, per i pubblici dipendenti iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, il requisito anagrafico utile ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

      La presente proposta di legge rafforza il diritto della lavoratrice madre di prolungare il periodo di astensione facoltativa nell'età prescolare della prole in cambio della permanenza al lavoro oltre il limite di età pensionabile dando in tal modo attuazione all'obbligo comunitario secondo il principio della volontarietà.

      Diverse indagini sottolineano le notevoli difficoltà che ancora oggi incontrano le donne lavoratrici con famiglia. La conciliazione tra impegni familiari e vita professionale e ancora un problema «al femminile», perché ancora oggi la cura della
 

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famiglia è completamente a carico delle donne, nonostante l'aumento di utilizzo di congedi parentali da parte degli uomini sia in ascesa - nel 2004 il 24 per cento degli uomini contro il 76 per cento delle donne, dati dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) come pure la richiesta di part-time maschile; solo l'11 per cento dei padri si occupa in modo prevalente dei propri figli in età prescolare e coloro che lo fanno rientrano comunque in categorie professionali, quali impiegati e insegnanti, i cui orari e modalità di lavoro favoriscono la tanto ambita ridefinizione dei compiti paterni (dati dell'ISFOL).

      Dallo studio «Donne e lavoro la conciliazione che non c'è», realizzato dall'Eurispes nel primo semestre del 2008, emerge che il 65,7 per cento delle intervistate ritiene che la carriera spinga molte donne a rinunciare o a rinviare la maternità. E tra i motivi di tale scelta, in primis, affiora che la maternità è ancora oggi percepita come un «handicap» per l'azienda da parte dei datori di lavoro, che devono fronteggiare la minore disponibilità della madre-lavoratrice e le sue maggiori assenze per malattie del bambino, ovvero, in altri termini, una presenza incostante sul posto di lavoro ed aggravi di costi per l'impresa.

      A questo si aggiungono carenza di servizi per l'infanzia, i costi troppo elevati per gli asili nido e per le baby-sitter, nonché l'assenza di un supporto parentale, che induce molte donne a lasciare un lavoro poco redditizio per dedicarsi completamente alla cura dei primi figli Secondo un'indagine PLUS (Partecipation Labour Unemployment Survey) dell'ISFOL, una donna su nove è uscita dal mercato del lavoro in maniera temporanea o definitiva dopo la nascita di un figlio perché non supportata dal partner e dai servizi del sistema di welfare.

      L'articolo unico della presente proposta di legge intende, pertanto, concedere alle lavoratrici madri la facoltà di scegliere se rientrare immediatamente al lavoro, terminato il periodo dell'astensione obbligatoria, ovvero dedicarsi alle cure ed alla crescita del bambino fino all'età scolare, rinviando il reingresso nel mondo del lavoro e con esso anche l'età per il collocamento a riposo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          2-bis. Fermi restando la durata complessiva del congedo di maternità e il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32 del presente testo unico, le lavoratrici hanno la facoltà di prolungare l'astensione dal lavoro, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per ogni bambino, nei suoi primi cinque anni di vita, optando per l'incremento del requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. Tale età è incrementata di un anno per ogni anno di astensione ulteriore rispetto al periodo di congedo di maternità di cui al capo III, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni».


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