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PDL 2411

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2411



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della difesa
(LA RUSSA)

dal ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 30 aprile 2009
 

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Onorevoli Deputati! - La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001, con 87 voti favorevoli, tra cui quello dell'Italia, 4 voti contrari (Russia, Norvegia, Turchia e Venezuela) e 15 astensioni. In ambito comunitario, hanno votato a favore (oltre all'Italia) Portogallo, Spagna, Belgio, Finlandia, Danimarca e Austria, mentre Svezia, Regno Unito, Germania, Francia e Paesi Bassi si sono astenuti.
      La Convenzione in parola è entrata in vigore il 2 gennaio 2009, tre mesi dopo il deposito presso l'UNESCO dello strumento di ratifica da parte del ventesimo Paese. La prima Assemblea degli Stati parte si è riunita a Parigi, il 26 e 27 marzo 2009.
      L'Italia ha attivamente contribuito al lungo e complesso negoziato, che mirava a mettere a punto uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri (massimo 24 miglia), colmando le lacune della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689).
      La Convenzione UNCLOS stabilisce, infatti, norme specifiche per la zona archeologica marina, limitata alle 24 miglia misurate a partire dalla linea di base del mare territoriale, cioè della zona di mare adiacente alle coste del singolo Stato, coincidente con la zona contigua marittima (zona di mare, contigua al mare territoriale, in cui lo Stato costiero ha il diritto di svolgere alcune attività di controllo e la cui estensione può raggiungere le 24 miglia dalla linea di base - articolo 33) e per l'Area internazionale, oltre le 200 miglia (articolo 149), ma non sottopone ad alcuna particolare disposizione la zona che si estende tra le 24 e le 200 miglia marine. Contemporaneamente, all'articolo 303, paragrafo 1, la stessa Convenzione UNCLOS obbliga gli Stati a proteggere gli oggetti archeologici o storici scoperti in mare e a cooperare a tale fine, considerando la possibilità di integrare il regime di protezione esistente per i beni archeologici e storici con altri accordi internazionali e con le norme di diritto internazionale (articolo 303, paragrafo 4).
      La Convenzione UNESCO, nel migliorare il regime del diritto internazionale del mare con riferimento alla protezione dei beni culturali, rappresenta un ragionevole compromesso tra le posizioni degli Stati, come l'Italia, che avrebbero voluto un'incondizionata estensione dei diritti dello Stato costiero al patrimonio culturale situato sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva e quelle degli Stati, tra cui gli Stati Uniti d'America (che, in sede di Conferenza generale come osservatori, hanno espresso una valutazione negativa), che non erano disposti ad accettare questa innovazione.
      La Convenzione, dopo avere nell'articolo 1 illustrato le principali definizioni utilizzate nel testo, tra le quali quella di patrimonio culturale subacqueo, inteso come «tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni», enuncia nell'articolo 2 i princìpi generali, coerenti con quelli già in uso nel nostro ordinamento, precisando all'articolo 3 il carattere integrativo della Convenzione stessa rispetto alla citata Convenzione UNCLOS.
      L'articolo 4 limita l'applicazione della salvage law e della law of finds (due istituti
 

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di diritto marittimo comunemente usati nei Paesi di common law, che attribuiscono al ritrovatore la proprietà sull'oggetto ritrovato o un diritto reale su di esso), subordinandola al verificarsi di tre presupposti concorrenti: l'autorizzazione da parte delle competenti Autorità; il rispetto della Convenzione; l'assicurazione che sia comunque riservata la massima protezione al patrimonio in questione durante ogni operazione di recupero. All'articolo 6 la Convenzione incoraggia gli Stati parte a stipulare accordi bilaterali, regionali e multilaterali e a sviluppare quelli esistenti, sotto forma di accordi integrativi della Convenzione stessa. Tali accordi possono coinvolgere, oltre agli Stati geograficamente interessati, anche i Paesi di origine culturale, storica e archeologica dei beni, seppure esterni al bacino considerato. Coerentemente con tale assunto, il Ministero degli affari esteri e quello per i beni e le attività culturali hanno avviato, nel corso di un convegno organizzato a Siracusa nell'aprile 2003, le consultazioni internazionali per negoziare una convenzione relativa al patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo.
      L'articolo 7, nel ribadire il diritto esclusivo dei singoli Stati a regolare il patrimonio culturale sottomarino nelle acque marittime interne, nelle acque arcipelagiche e nel mare territoriale, invita gli stessi a informare, circa le operazioni di protezione dirette a navi di Stato e a navi da guerra, lo Stato di bandiera e tutti gli Stati che abbiano un legame culturale, storico o archeologico con il bene in questione. La titolarità dei vari adempimenti nella gestione del patrimonio culturale che si trova sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva è descritta agli articoli 9 e 10. In particolare, l'articolo 9 attribuisce a ogni Stato la responsabilità della salvaguardia del patrimonio situato nella propria zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale. Pertanto, qualunque ritrovamento in esse effettuato dovrà essere oggetto di notifica alle Autorità nazionali competenti. Nel caso, invece, di una scoperta effettuata in un'area posta sotto la giurisdizione di un altro Stato parte, la Convenzione esige che gli Stati parte, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, dichiarino le modalità da essi previste per trasmettere tale notifica all'altro Stato. Nel caso esista un legame verificabile di natura culturale, storica o archeologica con un bene ritrovato sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di un altro Paese, ciascuno Stato può dichiarare l'interesse a essere coinvolto nelle operazioni di salvaguardia dello stesso. L'articolo 10 prevede le modalità di intervento sul patrimonio culturale subacqueo rintracciato nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale. Viene stabilito che lo Stato costiero ha diritto al pieno controllo sulle attività che, riguardando il patrimonio culturale sottomarino, interferiscano con i diritti di cui esso è già titolare sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva (ad esempio nel caso di un relitto completamente incrostato da organismi viventi marini o sepolto nel fondo del mare). Conferisce, inoltre, allo Stato costiero la funzione di Stato coordinatore delle consultazioni tra gli Stati che hanno dichiarato un interesse sull'area. In qualità di Stato coordinatore, lo Stato costiero può adottare tutte le misure ritenute opportune per la salvaguardia del patrimonio in questione, chiedendo eventualmente l'assistenza degli altri Stati parte. Nel caso siano ritenute necessarie ricerche preliminari, lo Stato coordinatore informerà tempestivamente il Direttore generale dell'UNESCO circa i risultati, affinché sia garantita una diffusione adeguata di tutte le informazioni. Infine, l'articolo 10 prevede che qualsiasi attività che coinvolga navi di Stato o da guerra deve essere sempre condotta in accordo con lo Stato di bandiera e in collaborazione con lo Stato coordinatore.
      Gli articoli 11 e 12 riguardano i ritrovamenti nell'Area internazionale: ogni Stato deve prevedere che eventuali scoperte e attività dirette al patrimonio subacqueo, effettuate da persone fisiche o da navi battenti bandiera nazionale, siano comunicate alle competenti Autorità che
 

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provvederanno, tra l'altro, a informare il Direttore generale dell'UNESCO. Quest'ultimo avvierà le consultazioni con tutti i Paesi interessati per stabilire le misure di protezione più appropriate e per individuare lo Stato coordinatore degli interventi. Anche in questo caso lo Stato coordinatore incaricato potrà condurre indagini preliminari e prendere misure provvisorie di protezione del patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area internazionale. È vietato, in ogni caso, a qualunque Paese di intraprendere o di autorizzare attività dirette a navi di Stato senza il consenso dello Stato di bandiera. L'immunità sovrana è regolata all'articolo 13. In esso si precisa che i mezzi delle Forze armate, impegnati in attività non commerciali e comunque in attività non dirette al patrimonio culturale subacqueo, non sono obbligati ad applicare la procedura informativa contemplata negli articoli 9, 10, 11 e 12 della Convenzione, con riguardo a eventuali scoperte relative al patrimonio stesso.
      L'articolo 14 impone agli Stati parte l'obbligo di adottare le misure atte a impedire l'entrata nel proprio territorio (comprese le acque territoriali e interne), il commercio o il possesso del patrimonio culturale subacqueo esportato o recuperato illecitamente, laddove il recupero è contrario a quanto stabilito nella Convenzione. L'articolo 17 prevede che ciascuno Stato parte, anche collaborando con altri Stati, imponga sanzioni penali adeguatamente severe per la violazione delle norme stabilite nella Convenzione, tali da scoraggiare la violazione e da privare i trasgressori degli eventuali profitti che possano derivare dall'attività illegale. Il sequestro, la catalogazione e la protezione del patrimonio culturale subacqueo entrato illegalmente nel territorio nazionale sono regolati, secondo l'articolo 18, dai singoli Stati, che devono notificare i beni sequestrati al Direttore generale dell'UNESCO e agli altri Paesi aventi un legame verificabile con il patrimonio in questione, nonché assicurare la fruibilità degli stessi nell'interesse pubblico.
      La cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione del patrimonio culturale subacqueo, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione nonché dell'attività divulgativa è prevista agli articoli 19 e 20. L'articolo 21 è dedicato alla formazione in archeologia subacquea, prevedendo che i singoli Paesi collaborino in ambito internazionale nella formazione in materia di archeologia subacquea e delle tecniche di conservazione del patrimonio culturale subacqueo, nonché nel trasferimento della tecnologia applicabile allo stesso. L'articolo 22 prevede che ogni Stato stabilisca le Autorità competenti per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, responsabili della sua inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della gestione, così come della ricerca e dell'istruzione.
      I meccanismi istituzionali sono regolati agli articoli 23 e 24. In particolare, si tratta della convocazione, almeno una volta ogni due anni, della riunione degli Stati parte della Convenzione, effettuata da parte del Direttore generale dell'UNESCO, dell'istituzione del Segretariato della Convenzione presso l'UNESCO e della costituzione del Consiglio consultivo scientifico e tecnico, di cui all'articolo 23, paragrafo 4. L'articolo 25 prevede, per la soluzione pacifica delle controversie: i negoziati in buona fede (o altri mezzi pacifici); la mediazione dell'UNESCO; i sistemi di soluzione previsti nella parte XV dell'UNCLOS (Tribunale internazionale sul diritto del mare, Corte internazionale di giustizia o tribunale arbitrale, a scelta di ciascun Paese). L'articolo 27 stabilisce che l'entrata in vigore della Convenzione è subordinata alla ratifica da parte di almeno venti Paesi. L'articolo 28 prevede per i singoli Stati la possibilità di estendere, al momento della ratifica, l'applicazione della Convenzione alle acque interne di carattere non marittimo (laghi e fiumi). L'articolo 33 prevede che le Regole allegate alla Convenzione siano parte integrante della stessa.
      La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia è coerente sia con il tradizionale
 

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impegno da sempre assunto dal nostro Paese nella definizione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale, nel quadro dell'UNESCO come in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione europea, Consiglio d'Europa, UNIDROIT), sia con lo specifico contributo dato all'adozione della Convenzione di cui trattasi, nel negoziato tecnico preliminare e in quello conclusivo.
      È importante sottolineare, inoltre, che il diritto italiano già comprende due norme che fanno riferimento alla Convenzione UNESCO:

          l'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rende applicabili le Regole contenute nell'allegato alla Convenzione UNESCO nella zona contigua italiana, fino alle 24 miglia nautiche dalla linea di base;

          l'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, in base al quale l'Italia protegge ai sensi della Convenzione UNESCO il patrimonio archeologico e storico situato nelle zone di protezione ecologica italiane.

      Il presente disegno di legge recepisce, all'articolo 3, l'istituzione della zona archeologica fino al limite di 24 miglia nautiche prevista dall'articolo 8 della Convenzione e dal citato articolo 94 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il codice in parola, infatti, nell'istituire la suddetta zona, recita: «1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001».
      All'articolo 4 il disegno di legge regola i ritrovamenti effettuati nella zona di protezione ecologica istituita ai sensi della citata legge 8 febbraio 2006, n. 61.
      Il disegno di legge stabilisce anche le competenze specifiche delle diverse amministrazioni dello Stato, per quanto attiene ai ritrovamenti di beni ascrivibili al patrimonio culturale sottomarino localizzato nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale (articolo 5) e nell'Area internazionale (articolo 6) e le modalità di intervento su entrambe le categorie di beni, che devono essere approntate a livello nazionale e internazionale.
      Con riguardo alla procedura da utilizzare in caso di ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, ovvero nel caso che si vogliano effettuare interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, in entrambi i casi la denuncia o la domanda di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali tramite l'Autorità marittima più vicina. Quest'ultima è da intendere, ai sensi del vigente codice della navigazione, come il più vicino comando del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che collabora con le Forze di polizia competenti negli specifici settori (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).
      Al Ministero degli affari esteri è attribuito l'obbligo di notificare al Direttore generale dell'UNESCO e agli Stati parte interessati le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.
      Il disegno di legge, all'articolo 7, attribuisce al Ministero degli affari esteri le competenze di cui all'articolo 18 della Convenzione, concernenti l'obbligo di segnalazione all'UNESCO dell'avvenuta confisca di beni ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo; individua, inoltre, all'articolo 8, le autorità competenti per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo previste all'articolo 22 della Convenzione. L'articolo 9 è dedicato alla procedura e precisa alcune informazioni che devono essere riportate nel progetto di intervento per il recupero di elementi del patrimonio culturale subacqueo, ai sensi delle Regole 10, 26 e 27 dell'Allegato alla Convenzione. L'articolo 10 del disegno di legge stabilisce le sanzioni

 

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amministrative e quelle penali per chi viola le norme previste nella Convenzione. L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria relativa all'attuazione della Convenzione, prevedendo che sia assicurata la partecipazione all'Assemblea delle parti dalla stessa istituita.
      Nelle scorse legislature non si è pervenuti alla presentazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione per la necessità di ulteriori approfondimenti volti a metterne a punto il complesso articolato, coordinandolo con il quadro normativo di riferimento.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata adottata dalla XXXI Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001, al termine di un lungo e complesso negoziato, al quale l'Italia ha attivamente contribuito. Essa è entrata in vigore il 2 gennaio 2009, con la ratifica da parte di almeno venti Paesi.
        Il disegno di legge contiene le norme necessarie per dare attuazione alla Convenzione nell'ordinamento italiano, recependo quanto già previsto all'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, nell'istituire la cosiddetta «zona archeologica», fa riferimento alle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
        Il disegno di legge in parola recepisce anche quanto prescritto all'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, secondo cui l'Italia protegge ai sensi della Convenzione UNESCO il patrimonio archeologico e storico situato nelle zone di protezione ecologica italiane.
        Il provvedimento, inoltre, mira ad assicurare una migliore protezione del patrimonio culturale tramite l'istituzione di un meccanismo di tutela dei beni che si trovano in tutti gli spazi marini, con particolare riferimento a quelli rintracciati sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, colmando una lacuna finora esistente nella nostra legislazione.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Come già specificato al punto precedente, il dettato della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è in parte già recepito dalla legislazione italiana attraverso il codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha sostituito il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1990, n. 490, e anche attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 61, istitutiva di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.
        In particolare l'articolo 94 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, istituendo la zona archeologica, rinvia alle Regole allegate alla Convenzione UNESCO: «Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "regole relative agli interventi sul patrimonio

 

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culturale subacqueo", allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001».
        La legge 8 febbraio 2006, n. 61, all'articolo 2 prevede che l'Italia protegge ai sensi della Convenzione UNESCO il patrimonio archeologico e storico situato nelle zone di protezione ecologica italiane.
        Altre leggi o decreti che contengono disposizioni relative al patrimonio culturale subacqueo presenti nel nostro ordinamento si applicano al patrimonio culturale che si trova nelle acque interne e nel mare territoriale italiani. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti:

            il codice della navigazione disciplina il ritrovamento dei relitti. L'articolo 510 prevede che chi trova fortuitamente relitti in mare deve farne denuncia entro tre giorni all'autorità marittima più vicina, deve consegnare le cose ritrovate al proprietario o, se questo è ignoto, all'autorità cui ha fatto la denuncia e ha diritto a un premio. L'articolo 511 prevede tuttavia che «gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo [508], sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennità ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente»;

            il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali 12 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989, recante «Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico», prevede la partecipazione del Ministero della marina mercantile alla protezione del patrimonio culturale sottomarino e ne disciplina le modalità.

        Per il resto, al patrimonio culturale subacqueo si applicano le norme dell'ordinamento italiano relative, in generale, alla protezione dei beni archeologici, storici e culturali.
        Il provvedimento è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 9, questa dispone che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
        Il provvedimento è anche conforme al codice civile che dispone, all'articolo 826, secondo comma, che «le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo» e «gli aeromobili militari e le navi da guerra» fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

C) Analisi del quadro normativo internazionale.

        L'unica Convenzione internazionale, attualmente in vigore per l'Italia, che contenga norme sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

 

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(UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.
        L'articolo 149 riguarda i beni archeologici e storici ritrovati nell'Area dei fondi marini al di là delle giurisdizioni nazionali, che devono essere preservati o ceduti nell'interesse dell'umanità.
        L'articolo 303 prevede per gli Stati parte l'obbligo generale di proteggere gli oggetti di carattere storico o archeologico scoperti in mare e di cooperare a tal fine (paragrafo 1); prevede, inoltre, la possibilità per gli Stati di applicare la propria normativa in materia di protezione di tali oggetti anche oltre il mare territoriale, in una zona fino a 24 miglia nautiche, coincidente con la zona contigua (paragrafo 2). Infine, precisa che la Convenzione stessa non pregiudica gli altri trattati e le norme di diritto intenzionale in materia (paragrafo 4).
        Si precisa che la Convenzione UNESCO (articolo 3) lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dalla UNCLOS.

D)   Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Le disposizioni contenute nel disegno di legge, riguardando in particolare i ritrovamenti effettuati nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, non sono modificative di quelle vigenti, bensì integrative delle stesse.

E)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non esistono atti di diritto comunitario relativi, in particolare, alla protezione del patrimonio culturale sottomarino. Ad esso si applicano, peraltro, alcuni atti relativi al patrimonio culturale in generale.

F)  Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Nell'ordinamento italiano non esistono competenze esclusive di enti territoriali in materia di protezione del patrimonio culturale di aree esterne al mare territoriale.
        Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 16 dicembre 1975, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti», la Regione siciliana ha, infatti, competenza esclusiva in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.
        Inoltre, sempre per quanto riguarda la Regione siciliana, la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80, prevede l'istituzione del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali che, tra l'altro, «esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini» (articolo 6).

 

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2. Ulteriori elementi.

A)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

    Non si è a conoscenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento.

        Con l'adozione della Convenzione in parola si è messo a punto uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi, sia all'interno della zona di giurisdizione nazionale che al di fuori della stessa.

B) Destinatari diretti.

        Stati e cittadini degli Stati che effettuino ritrovamenti archeologici nelle aree indicate al punto precedente, proprie o di altre Parti contraenti, e Stati che dimostrino un legame di origine culturale, storico o archeologico con i beni ritrovati.

C)  Impatto sui destinatari diretti.

        Gli articoli 9 e 10 della Convenzione regolano rispettivamente la notifica alle Autorità competenti del ritrovamento avvenuto nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale propria o di altro Paese contraente e le modalità di intervento sul bene ritrovato.
        Allo Stato costiero è attribuita la funzione di coordinamento degli interventi sul bene in questione, che coinvolgeranno lo Stato di bandiera del bene e tutti gli Stati che avranno dichiarato un interesse sul ritrovamento.
        Qualsiasi attività che coinvolga navi di Stato o da guerra dovrà essere sempre condotta in accordo con lo Stato di bandiera e in collaborazione con lo Stato coordinatore.

D) Obiettivi e risultati attesi.

        L'obiettivo della Convenzione è di migliorare il regime del diritto internazionale del mare con riferimento alla protezione dei beni culturali.
        Risultato atteso è il rafforzamento dell'attuale sistema di tutela del patrimonio culturale subacqueo, in particolare nei fondali del Mediterraneo, esposto a continue azioni di spoliazione.

E) Valutazioni dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

        La legge di attuazione della Convenzione precisa quali sono le Autorità nazionali preposte alla notifica del ritrovamento e agli interventi sul patrimonio subacqueo trovato.

 

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F) Valutazione dell'impatto sui destinatari indiretti.

        I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, sono tenuti, nel caso di ritrovamento di un bene nella zona di giurisdizione nazionale, a notificare il ritrovamento alle proprie Autorità nazionali (Autorità marittima). Nel caso effettuino una scoperta in un'area sottoposta alla giurisdizione di un altro Stato, essi devono notificare il ritrovamento all'Autorità consolare italiana.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia nautiche).

      1. Quando la zona indicata dall'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

Art. 4.
(Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica).

      1. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8

 

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febbraio 2006, n. 61, oltre le 24 miglia nautiche e fino al limite esterno di tali zone, sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato alla stessa Convenzione.
      2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica è quello fissato dall'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

Art. 5.
(Denuncia di ritrovamento e richiesta di autorizzazione).

      1. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera (a), e 10, paragrafo 2, della Convenzione, chiunque ritrova oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo ai sensi dell'articolo 1 della medesima Convenzione, localizzati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, come delimitate dalla legge e dagli accordi internazionali di delimitazione, deve denunciare entro tre giorni l'avvenuto ritrovamento all'Autorità marittima più vicina. Chiunque intende impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, inoltra alla medesima Autorità marittima un'apposita richiesta di autorizzazione ai sensi della Regola 9 di cui all'Allegato alla Convenzione, accompagnata dalla descrizione del progetto, ai sensi della Regola 10 di cui al medesimo Allegato.
      2. L'Autorità marittima trasmette senza indugio le denunce o le richieste di autorizzazione di cui al comma 1 ad essa pervenute al Ministero per i beni e le attività culturali, che rilascia o nega l'autorizzazione di cui all'articolo 10 della Convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'Autorità marittima trasmette copia delle denunce e delle richieste di autorizzazione anche al Ministero degli affari esteri e, se esse riguardano navi di Stato o da guerra, anche al Ministero della difesa.

 

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      3. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera (b), della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, localizzati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della medesima Convenzione, o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzati, devono farne denuncia alla competente Autorità consolare italiana, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento o almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività.
      4. L'Autorità consolare trasmette, nel più breve tempo possibile, le informazioni ricevute ai sensi del comma 3 all'Autorità competente dello Stato nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale è avvenuto il ritrovamento o sono programmate le attività, nonché al Ministero degli affari esteri italiano.
      5. Quando la piattaforma continentale italiana si sovrappone con la piattaforma continentale di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, i commi 1 e 3 si applicano soltanto ai ritrovamenti e alle attività localizzati, rispettivamente, entro e oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.
      6. Quando il ritrovamento è effettuato da una nave militare italiana, le informazioni previste dal presente articolo sono fornite tenuto conto della necessità di non compromettere le capacità operative della nave ovvero lo svolgimento di operazioni che sono o che possono essere affidate alla nave stessa.
      7. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri notifica le informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo al Direttore generale dell'UNESCO e comunica allo Stato parte nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo la dichiarazione prevista dall'articolo 9, paragrafo 5, della citata Convenzione.
 

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      8. Nelle consultazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione, l'Italia è rappresentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, il Ministero della difesa.

Art. 6.
(Dichiarazione e notificazione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo).

      1. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo l, della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo localizzati nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzato devono farne denuncia al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento o almeno entro tre mesi prima dell'inizio delle attività. Il Ministero degli affari esteri trasmette, nel più breve tempo possibile, tali informazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, al Ministero della difesa e provvede alle notifiche previste dal citato articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione.
      2. Nelle consultazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia è rappresentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, il Ministero della difesa.

Art. 7.
(Notifica dei beni sequestrati).

      1. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari

 

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esteri notifica al Direttore generale dell'UNESCO e agli Stati che possono vantare un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, l'avvenuta confisca degli oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo in quanto recuperati in modo non conforme alla Convenzione.

Art. 8.
(Autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le operazioni di cui all'articolo 22 della Convenzione. Per le navi di Stato o da guerra, le operazioni sono svolte in cooperazione con il Ministero della difesa.

Art. 9.
(Descrizione del progetto).

      1. Nella descrizione del progetto e nel programma di documentazione, previsti rispettivamente dalle Regole 10, 26 e 27 di cui all'Allegato alla Convenzione, devono anche essere indicate le coordinate geografiche del sito, con la sua possibile estensione, o il luogo dove un rinvenimento è stato effettuato.

Art. 10.
(Sanzioni).

      1. Chiunque non denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 5, comma 1, entro il termine ivi previsto, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.
      2. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che

 

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non denuncia alle Autorità indicate nell'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 6, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.
      3. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che, senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità indicata dall'articolo 5, comma 3, o dall'articolo 6, comma 1, effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.
      4. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'autorizzazione all'intervento non sia rilasciata dall'Italia.
      5. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è punito, qualora, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 5, lettera (b), o 12, paragrafo 4, lettera (b), della Convenzione,
 

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si sia convenuto che l'Italia è competente al rilascio del medesimo, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione.
      6. Chiunque introduce o commercia nel territorio dello Stato beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 50 a euro 500.
      7. Restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.455 annui a decorrere dall'anno 2009 e per ciascuno dei bienni successivi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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