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PDL 2408

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2408



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RENATO FARINA, BARBIERI, MARINELLO

Norme sulla disciolta struttura italiana dell'organizzazione clandestina nordatlantica «Stay Behind Nets», nota in Italia con il nome di «Gladio», e sul personale militare e civile volontario che era in essa inquadrato

Presentata il 30 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nobile e forte è stato il discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica per le celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione, e con il quale il ricordo dei militari, dei partigiani, dei semplici civili e delle popolazioni intere vittime della violenza nazifascista durante la Resistenza è divenuto «memoria condivisa» di tutti gli italiani e parimenti condivisa è diventata la pietà per coloro che caddero tra le file delle Forze armate della Repubblica di Salò e per le famiglie che li ricordano.
      A questo nobile messaggio e agli alti valori che esso contiene hanno aderito sia il leader della maggioranza e Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, che il leader dell'opposizione, onorevole Dario Franceschini.
      Sembra al proponente che questo momento di concordia e di condivisione storica sia quello più appropriato per presentare e, con il consenso più vasto, approvare una proposta di legge che gratifichi, senza alcun beneficio economico, gli appartenenti alla disciolta struttura paramilitare italiana nota in Italia con il nome di «Gladio», inquadrata nell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, e il personale volontario militare e civile che era in essa inquadrato.
      Come è ben noto, con la sentenza n. 17 del 3 luglio 2001 la corte di assise di Roma
 

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ha statuito in via definitiva, conformemente al giudizio già espresso nella relazione finale del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato del 4 marzo 1992, ciò che era già politicamente e storicamente evidente: le piene liceità e legittimità della struttura della rete italiana «Stay Behind», nota in Italia con il nome di «Gladio», sorta negli anni '50 e costituita in seno all'Alleanza atlantica nell'ambito dei servizi di informazione e di sicurezza. Questa struttura era destinata a operare in clandestinità nell'ipotesi di un'invasione nemica di parte dei territori degli Stati dell'Alleanza dalle forze sovietiche e del Patto di Varsavia, in concorso con le forze speciali e con i servizi di informazione alleati, anche al fine di organizzare e di coadiuvare eventuali movimenti di «resistenza» e di effettuare operazioni di esfiltrazione di persone minacciate dalle forze di invasione e dai governi collaborazionisti di cui era prevista la costituzione.
      È altrettanto noto che i membri della struttura italiana in questione hanno subìto durante tutto il periodo seguito allo scioglimento dell'organizzazione, fino alla sentenza anzidetta, una vera e propria persecuzione politica e giudiziaria, contraddistinta da pesanti illazioni sulla pretesa natura eversiva di «Gladio» e sull'ingiusto collegamento della relativa organizzazione ai non ancora del tutto chiariti episodi di destabilizzazione sofferti dal nostro Paese dagli anni '60 fino alla definitiva sconfitta del terrorismo e soprattutto alla fine della «guerra fredda».
      In relazione a ciò è necessario che la verità storica e anche, ormai, quella giudiziaria finalmente emersa si sostanzino in un giusto riconoscimento politico e morale anche sul piano dello status militare, per tutti coloro che, in conformità al superiore dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione e agli ordini del legittimo Governo della Repubblica, avevano dato la loro consapevole disponibilità per servire la Patria, al di sopra di ogni distinzione di credo ideale politico o religioso o di appartenenza sindacale.
      È noto che i primi quadri della struttura furono costituiti da ex partigiani di formazioni militari del Partito d'azione, liberali, repubblicane e socialiste e di ispirazione cattolica, e che erano rigidamente esclusi da essa elementi di ispirazione fascista o collegati ai partiti politici di destra.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge viene sancita l'equiparazione al servizio presso le Forze armate dello Stato del servizio volontario prestato presso la struttura «Stay Behind», da parte dei suoi membri cosiddetti «esterni», ossia reclutati tra coloro che avevano già assolto i loro obblighi militari ma che non appartenevano in servizio permanente alle Forze armate, ovvero tra cittadini di entrambi i sessi anche se non risultavano assoggettati a tali obblighi.
      Questa equiparazione non costituisce un caso isolato nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, in quanto in passato si è già provveduto allo stesso modo per il Corpo volontari della libertà con la legge 21 marzo 1958, n. 285. L'equiparazione anzidetta rileva esclusivamente sotto il profilo politico, morale e anche sul piano militare, posto che l'articolo in esame espressamente esclude al riguardo qualsiasi effetto retributivo, previdenziale e assistenziale.
      Il medesimo articolo 1 dà mandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su relazione dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di certificare la pregressa appartenenza alla struttura, su istanza di ciascuno dei membri interessati e nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato.
      È anche prevista la trascrizione del fatto dell'appartenenza alla struttura nella documentazione caratteristica e matricolare del personale comunque appartenuto alle Forze armate dello Stato, anche se non transitato nel servizio permanente effettivo. Con un'opportuna norma di rinvio si confermano, invece, le disposizioni vigenti per il personale della
 

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struttura cosiddetto «interno», ossia che presta o che ha prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato.
      Con l'articolo 2 viene prevista l'istituzione di un distintivo onorifico per gli appartenenti alla struttura, che può essere portato dagli aventi titolo sull'uniforme militare in base alle disposizioni vigenti in materia.
      L'articolo 3, da ultimo, sancisce l'equiparazione dell'Associazione italiana volontari «Stay Behind», costituita in data 4 febbraio 1994 tra gli appartenenti alla disciolta struttura, alle altre associazioni d'arma riconosciute dal Ministero della difesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Servizio prestato presso la disciolta struttura «Stay Behind»).

      1. Il servizio volontario prestato dai soggetti non inquadrati permanentemente nelle Forze armate nella rete italiana della struttura Stay Behind, istituita nell'ambito dell'Alleanza del Nord Atlantico dai Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica Italiana, del Regno e poi Repubblica di Grecia e della Repubblica federale di Germania, di seguito denominata «struttura Stay Behind», sciolta dal Governo italiano in data 27 novembre 1990, è equiparato al servizio prestato presso le Forze armate dello Stato, con esclusione di qualsiasi effetto ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali.
      2. L'appartenenza alla struttura Stay Behind è certificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità alla proposta dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), su richiesta dell'interessato, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 124.
      3. La certificazione di cui al comma 2, relativa al personale esterno comunque appartenente ad altro titolo alle Forze armate dello Stato e non transitato nel servizio permanente effettivo, è trasmessa a cura dell'AISE agli uffici competenti a custodire la documentazione caratteristica e matricolare degli interessati, al fine della relativa trascrizione con decorrenza dalla data di arruolamento nella struttura.
      4. Per il personale interno alla struttura Stay Behind e che presta o che ha

 

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prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente sono stabiliti, anche in deroga a ogni disposizione vigente in materia, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno.
      5. Al personale di cui al comma 4 è equiparato chi, ricoprendo la carica di Ministro della difesa o di Sottosegretario di Stato per la difesa ovvero di ufficiale o di funzionario appartenente al Servizio informazioni Forze armate (SIFAR), al Servizio informazioni difesa (SID), al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e all'attuale AISE, ha svolto, a motivo del suo ufficio o perché specificamente delegato o incaricato, compiti o funzioni collegati all'organizzazione, alle missioni, ai compiti e alle funzioni della struttura Stay Behind.

Art. 2.
(Distintivo onorifico).

      1. Con decreto del Ministro della difesa è approvato il modello di distintivo onorifico che il personale militare interno, già appartenente alla struttura Stay Behind e in servizio nelle Forze armate dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di portare sull'uniforme.
      2. Il personale interno ed esterno, già appartenente alla struttura Stay Behind e congedato dalle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare il distintivo di cui al comma 1 con le medesime modalità del personale in servizio, se autorizzato a vestire l'uniforme militare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      3. Il personale esterno, in occasione di cerimonie militari e di manifestazioni dell'Associazione italiana volontari di cui

 

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all'articolo 3, ha diritto di portare sull'abito civile un distintivo analogo a quello di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Associazione italiana volontari «Stay Behind»).

      1. L'Associazione italiana volontari «Stay Behind», costituita in data 4 febbraio 1994 quale associazione non riconosciuta, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982, ed è iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982.


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