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PDL 2347

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2347



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifica dell'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi

Presentata il 31 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che Vi sottopongo è volta a risolvere diverse finalità pratico-giuridiche, nel senso di fissare criteri inequivocabili allo scopo di superare le incertezze che frequentemente emergono quando si devono affrontare problemi giuridici legati ai rapporti patrimoniali tra coniugi in merito alla disciplina legislativa applicabile, anche ai fini della certezza dei rapporti giuridici nei confronti dei terzi.
      In Italia oggi si verifica una situazione particolarmente complessa connessa alla maggiore presenza di gruppi e di etnie nei cui confronti possono valere, previo riconoscimento da parte della legge italiana, disposizioni normative straniere.
      In tema di diritto internazionale privato, con gli articoli 29 e 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in estrema sintesi, i rapporti personali tra i coniugi e i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge nazionale dei medesimi coniugi, cioè della legge dello Stato di cui sono cittadini o nel quale si svolge prevalentemente la loro vita matrimoniale qualora non abbiano una comune cittadinanza.
      Per quanto concerne gli aspetti pratici di questa situazione, è evidente che una serie di rapporti rilevanti può essere regolata da leggi che si ispirano a princìpi diversi dai nostri e ciò comporta ovvi problemi, poiché gli stessi soggetti alla legislazione straniera entrano in rapporti giuridici con soggetti di altri Stati e con cittadini italiani. Gli operatori giuridici sono costretti, ad esempio, se un cittadino comunitario di uno Stato straniero acquista un immobile e lo vuole ipotecare, a effettuare una complicata ricerca al fine di individuare la normativa applicabile in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi. Tali indagini si rendono necessarie non soltanto per tutelare gli stessi coniugi
 

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ma, ove questi pongano in essere atti giuridici aventi efficacia nella sfera patrimoniale di terzi, anche per garantire questi ultimi in merito alla certezza del diritto e delle conseguenze degli atti stessi.
      La problematicità delle ricerche inerenti il diritto cui è soggetto un determinato rapporto patrimoniale può dipendere, altresì, da ragioni meramente pratiche di difficile risoluzione qualora, ad esempio, si tratti di verificare lo stato giuridico di persone o di beni in Stati con un'anagrafe organizzata in modo non adeguato o secondo princìpi differenti dai nostri. Una situazione di questo tipo rende incerta qualsiasi ricerca sulla legislazione applicabile.
      Per dare una prima risposta ad alcuni problemi più rilevanti, cioè quelli attinenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi, nella consapevolezza che tali rapporti possono essere estesi anche a chi è legato da una semplice «convivenza registrata», la presente proposta di legge prevede la modifica del citato articolo 30 della legge n. 218 del 1995.
      Il nostro ordinamento prevede la pubblicità del regime patrimoniale, sia nei registri immobiliari che nei registri dello stato civile; tuttavia non è prevista la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri. Attualmente, pertanto, o si ritiene che il sistema di opponibilità ai terzi, relativamente alla circolazione dei beni immobili, vada limitato soltanto ai regimi patrimoniali regolati da legge straniera di matrimoni celebrati in Italia o di matrimoni tra cittadini italiani ma celebrati all'estero (e, quindi, trascritti nel registro dello stato civile), o la portata del citato articolo 30 della legge n. 218 del 1995 deve necessariamente essere più estesa al fine di non pregiudicare l'affidamento dei terzi in merito al regime patrimoniale della famiglia, con riferimento ai beni e ai rapporti sorti in Italia, così come in tutte le altre ipotesi di matrimonio celebrato all'estero e soggetto alla legge straniera ma non trascritto nel registro dello stato civile italiano.
      Occorre, pertanto, prevedere una maggiore tutela dei terzi ed una semplificazione delle attività che coinvolgono i notai nelle ricerche finalizzate alla realizzazione degli effetti giuridici conseguenti ai loro atti.
      Il novellato articolo 30 della legge n. 218 del 1995, al fine di attuare la menzionata tutela e semplificazione, prevede che la convenzione con la quale i coniugi stranieri scelgono una diversa legge da quella italiana, debba avere un'adeguata pubblicità. A tale scopo, oltre all'annotazione presso i registri dello stato civile e, nel caso della presenza di immobili, anche presso l'Agenzia del territorio, per superare eventuali difficoltà operative (si pensi a uno straniero non residente in Italia, ad esempio, o ad uffici anagrafici presso i quali non risulta il matrimonio dei soggetti di cui si dovrebbe annotare la convenzione) è stata prevista l'istituzione presso l'archivio notarile del registro delle convenzioni, nel quale il notaio che ha stipulato il relativo atto pubblico provvede alla annotazione e alla registrazione dello stesso così da renderne certa la consultazione.
      A tale proposito occorre, altresì, tenere conto del fatto che le risultanze dei registri immobiliari hanno la valenza di pura indicazione di quello che risulta o non risulta dai registri dello stato civile. In particolare, comunemente la dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'opponibilità del regime patrimoniale dipenda non tanto dalla pubblicità strettamente immobiliare, che avrebbe la mera funzione di pubblicità notizia, quanto da quella effettuata mediante l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'istituzione del registro delle convenzioni presso l'archivio notarile competente in relazione al pubblico ufficiale stipulante assicurerà, pertanto, la certezza di rapporti giuridici spesso molto complessi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Rapporti patrimoniali tra coniugi). - 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune o, secondo i criteri di cui all'articolo 29, dalla legge dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata; tuttavia per i beni mobili ed immobili siti in Italia, si applica la legge italiana, rispetto ai terzi, salvo che i coniugi non scelgano altra legge con atto pubblico da annotare in un apposito registro delle convenzioni tenuto presso l'archivio notarile competente in relazione al pubblico ufficiale stipulante e istituito secondo modalità determinate con decreto del Ministro della giustizia. L'archivio notarile trasmette la convenzione al registro dello stato civile italiano presso il quale è stato annotato l'atto dei matrimonio, se il matrimonio è stato registrato in Italia. Tale convenzione, se riguarda beni immobili situati in Italia, deve essere trascritta da un notaio, presso l'ufficio competente dell'Agenzia del territorio.

      2. Nel caso di matrimonio tra stranieri celebrato all'estero e non annotato nei registri dello stato civile, i rapporti patrimoniali dei medesimi coniugi relativi a beni immobili e mobili registrati situati in Italia e i rapporti sorti o da eseguire in Italia sono soggetti alla normativa italiana rispetto a terzi, salvo che le parti non indichino la legge straniera applicabile con atto pubblico da annotare nel registro competente di cui al comma 1 e da trascrivere a cura di un notaio presso l'ufficio competente dell'Agenzia del territorio, qualora si tratti di beni soggetti a trascrizione.

 

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      3. Per i rapporti sorti o da eseguire in Italia, qualora uno dei coniugi sia cittadino italiano, si applica la legge italiana, salvo che le parti abbiano scelto una legge straniera con atto pubblico da annotare e da trascrivere secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.
      4. Le variazioni delle convenzioni e degli atti di cui al presente articolo sono effettuate da un notaio».


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