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PDL 2451

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2451



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 maggio 2009 (v. stampato Senato n. 1474)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2009
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in

 

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conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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