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PDL 41

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 41



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Occorre una più attenta sensibilità dell'opinione pubblica e di quella politica verso le zone di altura, che coprono, come è noto, oltre il 50 per cento del territorio nazionale.
      La montagna non può e non deve essere considerata come una realtà «malata» del nostro Paese, bisognosa di interventi assistenziali localizzati che sviliscono ed offendono la dignità che le popolazioni montane da sempre manifestano.
      Viceversa la montagna va considerata nella sua globalità, con le profonde potenzialità che essa conserva e con l'imprescindibile ruolo che essa opera nel contesto socio-culturale ed ambientale del nostro Paese. Essa deve pertanto essere dotata di risorse e misure adeguate che equilibrino l'oggettivo svantaggio «logistico» nel garantire i servizi insito nella conformazione geografica della montagna.
      Ciò che in definitiva deve essere riconosciuto e valorizzato è la capacità delle aree montane di essere artefici del loro futuro rifiutando qualsiasi forma di ghettizzazione che tende a inibirne la capacità propulsiva legando la loro sopravvivenza esclusivamente a politiche assistenziali e pianificate altrove.
      La presente proposta di legge prende coscienza di quanto la questione montana assurga a sicuro e rilevante interesse nazionale, come già indicato dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
      La inadeguata applicazione di quella normativa, la modesta dimensione delle risorse impegnate e l'evolversi della problematica delle montagne suggeriscono e sollecitano un provvedimento legislativo di
 

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ampio respiro, il quale però non pecchi di effettività. Alla montagna non serve un'altra legge con linee programmatiche, cioè ricca di buone idee e proposte interessanti che non saranno mai realizzate. Con la presente iniziativa legislativa si introducono misure che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei territori montani.
      Tra le diverse misure di sostegno va segnalato il Fondo nazionale per la montagna, già istituito dalla ricordata legge n. 97 del 1994, di cui si propone un consistente incremento, attraverso il conferimento anche di quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani connessi con la loro realizzazione. Inoltre sono previsti stanziamenti effettuati con la legge finanziaria a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti. Il sistema combinato di alimentazione del Fondo previsto all'articolo 3 assicura la sua consistenza economica.
      L'articolo 2 è volto a garantire il servizio postale nei territori montani, prevedendo l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni alla stipulazione di un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il prossimo triennio con Poste italiane Spa. È inoltre prevista la possibilità di trasferire le funzioni degli uffici postali agli enti locali.
      Per quanto riguarda la sanità in montagna, l'articolo 4 dispone la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle aziende sanitarie locali.
      L'articolo 5 novella l'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, il quale prevede incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna. In primo luogo, assicura la corrispondenza tra la formulazione impiegata per disciplinare le cosiddette pluriattività e quella impiegata nell'articolo 2135 del codice civile. Inoltre non sorgeranno problemi riguardo all'applicazione del sistema forfetario delle attività aggiuntive nell'agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'articolo in questione amplia sia la fascia dei beneficiari degli incentivi che i tipi di lavori eseguibili.
      Nella stessa direzione va l'articolo 12 con la introduzione della ritenuta a titolo di imposta per talune attività tipicamente svolte da imprenditori o coadiuvanti agricoli. In particolare, l'articolo prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15 per cento sulle somme percepite da coltivatori diretti o da coadiuvanti agricoli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori per lo svolgimento di corsi di addestramento o di formazione e per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di un'azienda agricola. L'agevolazione si applica esclusivamente ai redditi annuali inferiori a 20.000 euro. In tal modo si favorisce la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli.
      La presente proposta di legge reca modifiche ad alcune disposizioni vigenti in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA): la riduzione dell'aliquota IVA per due tipi di legno (articolo 11) e un'interpretazione autentica riguardo le persone indicate nella tabella A/II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (articolo 13).
      L'articolo 6 modifica l'articolo 18 della legge n. 97 del 1994, introducendo la possibilità anche per gli enti pubblici delle regioni a statuto speciale di procedere ad assunzioni a tempo parziale dei coltivatori diretti, senza dover sostenere degli oneri previdenziali. In materia di affitto e di locazione rustici nei territori montani, all'articolo 9 si prevede l'esonero dall'obbligo di registrazione del relativo contratto ove il canone non superi l'importo insignificante di euro 1.000. L'articolo 14 dispone l'inapplicabilità del diritto di prelazione ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, mentre con l'articolo 8 si intende stabilire la non applicazione del regime vincolistico delle locazioni commerciali alle aree destinate a piste da sci, a campi da golf e ad altre attività di pratica sportiva, di divertimento e turistiche.
 

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      La presente proposta di legge reca inoltre disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili. L'articolo 7 annovera anche i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole tra gli immobili esenti da tale imposta. L'esenzione è prevista soltanto a favore delle cooperative che utilizzano i fabbricati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Si stabilisce inoltre la non assoggettabilità all'imposta delle aree utilizzate per realizzare fabbricati rurali e di quelle risultanti dalla loro demolizione, quando si intende ricostruibili.
      Ad integrazione degli interventi previsti per l'agricoltura nei territori montani l'articolo 10 prevede l'introduzione dell'aliquota IVA unitaria e forfetaria per i cosiddetti fabbricati misti rurali. Considerato che la costruzione di un fabbricato rurale di solito prevede la realizzazione non solo di abitazioni utilizzate dal proprietario del fondo, dai coadiuvanti agricoli e da agricoltori pensionati (con l'aliquota del 4 per cento), bensì anche di cantine, magazzini, depositi, locali destinati all'agriturismo, cioè porzioni di fabbricati rurali strumentali da assoggettare all'aliquota del 20 per cento; inoltre può anche capitare che contestualmente vengano realizzate unità extra-rurali con aliquota del 10 per cento. Pertanto si arriverebbe alla conclusione, certamente paradossale, secondo la quale l'aliquota del 4 per cento sarebbe praticamente mai applicabile. È opportuno segnalare al proposito che, nel caso che la neo-costruzione riguardi invece un fabbricato urbano avente i requisiti ai fini IVA previsti dalla legge n. 408 del 1949 (cosiddetta «legge Tupini»), si applica, per norma specifica, forfetariamente ed interamente la sola aliquota del 10 per cento, senza distinguere unità destinate a prima casa o seconda casa o unità immobiliari non destinate ad abitazione. Prevedendo un'aliquota forfetaria anche per la costruzione di fabbricati rurali «misti» si perverrebbe ad una netta semplificazione dell'intero regime. Inoltre l'aliquota del 10 per cento non ridurrebbe nemmeno il gettito fiscale, poiché si arriva ad una aliquota IVA media tra l'8 e il 12 per cento con «scissione» attualmente praticata delle aliquote in proporzione ad una tabella millesimale.
      Infine, l'articolo 15 offre alle camere di commercio la possibilità di deliberare la riduzione del diritto annuale, fino ad arrivare eventualmente all'esenzione, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici agricole iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese con un volume d'affari pari o inferiore ad euro 30.000. L'articolo 16 prevede invece la possibilità della vendita diretta di prodotti anche non provenienti dalla propria azienda agricola. Fino ad un importo massimo di 5.000 euro all'anno tale attività si considera produttiva di reddito agrario.
      Considerato che la montagna è per l'Italia una risorsa assolutamente strategica si devono finalmente introdurre misure che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei territori montani. Pertanto si auspica una celere approvazione delle presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
(Finalità).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      3. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge sono aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
      4. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.

 

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Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 2.
(Organizzazione del servizio postale nei comuni montani).

      1. Il Ministro delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2006-2008, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per la realizzazione degli interventi a tali fini occorrenti è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a favore del concessionario.
      2. Poste italiane Spa, attraverso apposite convenzioni, può affidare ai comuni montani lo svolgimento delle funzioni degli uffici postali.

Capo III
FONDO PER LA MONTAGNA

Art. 3.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È istituito presso il Ministero

 

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dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".
      2. Il Fondo è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Con nota analitica, allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
      3. Il Fondo è alimentato, oltre che dai trasferimenti di cui al comma 2, da:

          a) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

          b) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge finanziaria ai sensi del comma 5, finanziamenti, qualificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

      4. Le quote di cui alle lettere a) e b) e i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari.
      5. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate le risorse da destinare annualmente all'attuazione del comma 3. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e

 

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individua le risorse necessarie a fare fronte ai relativi oneri.
      6. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      7. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1».

Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 4.
(Sanità di montagna).

      1. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, con intesa adottata in sede di Conferenza permanente

 

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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle aziende operanti nei territori montani.

Art. 5.
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

      1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Incentivi alle pluriattività). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, anche se non iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati, nonché da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando prevalentemente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, i lavori di manutenzione e sistemazione di parchi e giardini pubblici, nonché attività di trasporto di prodotti agricoli o forestali e beni strumentali agricoli o forestali per conto di terzi, impiegando, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, anche mezzi di trasporto agricoli iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA), per importi non superiori ad euro 75.000 per ogni anno.

 

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Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'UMA. Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
      4. I coltivatori diretti e i loro familiari, iscritti ai fini previdenziali all'INPS, gestione agricola, che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, conservano detta qualifica ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS, gestione agricola, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi precedenti.
      5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.
      6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto
 

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pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.
      7. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97).

      1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

Art. 7.
(Immobili esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni».

      2. In deroga all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

 

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n. 504, in materia di base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), non è assoggettabile all'ICI la superficie dell'area utilizzata per la realizzazione di un fabbricato rurale, né quella dell'area risultante dalla demolizione del medesimo tipo di fabbricato, volta alla sua ricostruzione, o su cui insiste un fabbricato di tale tipo sottoposto a interventi di recupero edilizio.

Art. 8.
(Disposizioni sulla locazione commerciale).

      1. All'articolo 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle aree site nei territori montani adibite all'esercizio delle piste da sci, di campi da golf e di altre attività di pratica sportiva, di divertimento e turistiche».

Art. 9.
(Disposizioni sull'affitto di fondi rustici).

      1. All'articolo 10, comma 1, della tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione» allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; rapporti di affitto di fondi rustici sui territori montani con canone annuo inferiore a euro 1.000».

Art. 10.
(Aliquota IVA per fabbricati rurali misti).

      1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

 

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è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della parte II della presente tabella, e successive modificazioni, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7».

Art. 11.
(Aliquota IVA per il legno).

      1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 98) sono inseriti i seguenti:

      «98-bis) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);

      98-ter) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. 44.04)».

      2. Le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogate.

Art. 12
(Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di pluriattività).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. Sulle somme percepite dai coltivatori diretti o dai coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come

 

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lavoratori dipendenti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione, anche in via occasionale, per la tenuta di corsi di addestramento o di formazione svolti al fine di favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e di favorire lo sviluppo agricolo e forestale, nonché per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di una azienda agricola, come in caso di malattia o infortunio del conduttore o per periodi di transizione non superiori a trenta giorni, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, sempre che il reddito complessivo annuo non superi 20.000 euro.
      3-ter. I datori di lavoro delle attività di cui al comma 3-bis sono esonerati da tutti gli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e sono tenuti alla sola dichiarazione dei sostituti d'imposta. Se non altrimenti specificato e se compatibili, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Le imprese e i datori di lavoro possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi. Le associazioni senza fine di lucro di cui al comma 2 dell'articolo 17 possono intermediare gratuitamente i lavori agricoli di cui al comma 3-bis del presente articolo se resi tra loro soci in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Art. 13.
(Interpretazione autentica).

      1. Per addetti alle coltivazioni del terreno o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse, di cui al numero 21-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono le persone indicate nelle lettere a) e a-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

 

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Art. 14.
(Diritto di prelazione).

      1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. L'obbligo di comunicazione e il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 45».

Art. 15.
(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. In deroga al decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, è data facoltà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di deliberare riduzioni o esenzioni relative al diritto annuale, distinguendo anche per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro.

Art. 16.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività di vendita).

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario

 

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ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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