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PDL 2398

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2398



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAZZI, BARBATO, CATONE, CERONI, COMMERCIO, GIANNI FARINA, FEDI, FUCCI, MANTINI, OLIVERIO, SBROLLINI, VANNUCCI

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile nel settore privato

Presentata il 23 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le vittime e le distruzioni provocate dal recente evento sismico in Abruzzo hanno messo a nudo una carenza, un'anomalia tutta italiana, non riscontrabile in altre nazioni occidentali: l'assenza, cioè, di una legislazione che detti le condizioni di accesso, soprattutto attitudinali, a un'attività di impresa socialmente rilevante come quella dell'edilizia.
      Volutamente l'ambito di applicazione della presente proposta di legge è limitato alla figura professionale di costruttore edile nel settore privato, vigendo, nel settore degli interventi pubblici, norme particolari per quanto attiene alla concorrenzialità.
      L'Italia è l'unica nazione in cui chiunque, e senza il possesso di un idoneo titolo qualificante, può improvvisarsi appaltatore o costruttore edile, a differenza di altri Paesi dove, viceversa, la regola è quella di condizionare tale attività non solo al possesso di determinati requisiti (soggettivi e oggettivi), ma anche al superamento di un esame attitudinale, da sostenere davanti a un'apposita commissione istituita presso organismi equivalenti alle nostre camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      È a questo tipo di legislazione che i proponenti indirizzano la loro attenzione, convinti che un intervento restrittivo al permissivismo normativo italiano sia salutare e doveroso per la tutela e per l'incolumità di tutti.
      Lo sciame sismico abruzzese e i primi passi delle inevitabili inchieste giudiziarie sembrano indicare, inconfondibilmente,
 

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che nell'attività di costruzione edile vi siano stati non solo superficialità ma, soprattutto, abusivismo e intento speculativo: con le conseguenze, tragiche, di centinaia di persone che hanno perso la vita e di decine di migliaia di edifici distrutti o seriamente e gravemente compromessi.
      Obiettivo, dunque, di questa proposta di legge è quello di rendere accessibile la professione di costruttore edile solo a coloro i quali dimostrino di possedere i relativi requisiti e abbiano superato un esame abilitativo: ponendo così fine al marasma e all'anarchia che regnano sovrani, allo stato delle cose, in Italia.
      Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, contiene disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e mette ordine in un settore regolato, nel tempo, da una varietà di norme talvolta contraddittorie.
      Il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, detta, pertanto, princìpi generali a disciplina dell'attività edilizia, non senza, però, evidenziare che le regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa concorrente rispetto a quella dello Stato, e che le regioni a statuto speciale hanno, invece, potestà legislativa esclusiva rispetto a quella statuale.
      Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati al rilascio di un permesso di costruzione al proprietario dell'immobile o a colui che ne abbia titolo, (ovviamente) nel rispetto delle previsioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali.
      Ottenuto il permesso di costruzione (la cosiddetta vecchia figura di «licenza edilizia» - e nel periodo di efficacia temporale dello stesso - il citato testo unico prescrive all'interessato la denuncia di «inizio attività»: accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dal nominativo dell'impresa cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori.
      Una disciplina legislativa particolare è prevista per le costruzioni in zone sismiche, legge 2 febbraio 1974, n. 64, e all'articolo 17, primo comma, di tale legge si prevede che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, tra l'altro, a comunicare alle autorità competenti il nome e la residenza del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
      Le norme vigenti in materia di edilizia e di urbanistica se, da un lato, obbligano colui che intende edificare ad avvalersi - per l'esecuzione dei lavori - di professionisti (ingegnere, architetto, geometra o perito edile) regolarmente iscritti agli albi professionali, non prescrivono, da un altro lato, la necessità dell'abilitazione anche in capo al costruttore o all'appaltatore.
      In Italia il costruttore edile, sostanzialmente, è un soggetto le cui capacità professionali sono sottratte a qualunque valutazione: ognuno, nel nostro Paese, può autodichiararsi «costruttore edile» e costituire un'impresa edile sulla base di una semplice iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      Tutti noi comprendiamo - e gli eventi del 6 aprile scorso lo hanno messo a nudo - come tale soluzione, estremamente azzardata e rischiosa, non possa essere tollerata oltre essendo evidente il gravissimo handicap del nostro Paese, nel settore edile, rispetto agli altri Stati europei.
      All'estero la figura professionale del «costruttore edile» è, al contrario, severamente disciplinata e la sua attività è soggetta ad autorizzazione previo superamento di un esame abilitativo: queste sono le norme che intendiamo con questa iniziativa legislativa, introdurre anche nel nostro Paese.
      Se la normativa vigente prescrive che un progetto edilizio necessita della firma di un professionista abilitato, è correlativamente necessario che il costruttore edile sia anch'egli un soggetto abilitato.
      Per quanto esposto, auspichiamo un esame e un'approvazione, in tempi rapidi, della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'esercizio dell'attività professionale di costruttore edile nel settore privato è subordinato al possesso di requisiti soggettivi e oggettivi in capo al richiedente e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto davanti a un'apposita commissione istituita presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

      1. Requisiti soggettivi per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 sono, in particolare, l'aver compiuto il ventitreesimo anno di età e l'avere esercitato l'attività di impresa edile, per almeno quattro anni.
      2. Qualora l'attività di costruttore edile nel settore privato sia esercitata da una persona giuridica, il legale rappresentante di quest'ultima deve aver superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5.

Art. 3.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.

Art. 4.

      1. Per poter accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di costruttore edile, di cui all'articolo 5, il soggetto interessato deve documentare il possesso di adeguate cognizioni in materia

 

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di tecniche delle costruzioni e di diritto commerciale nonché di professionalità, di capacità e di esperienza teorico-pratica maturate nel settore per almeno quattro anni.
      2. I certificati e gli attestati di esperienza lavorativa rilasciati all'estero sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, a quelli rilasciati in Italia.

Art. 5.

      1. L'esame davanti alla commissione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 1 consiste in quattro prove attitudinali, scritte e orali, sulle seguenti materie:

          a) tecniche delle costruzioni;

          b) norme sulla sicurezza del lavoro;

          c) tecniche dei materiali e di progettazione;

          d) nozioni contabili - amministrative;

          e) direzione e gestione del personale;

          f) organizzazione e direzione dei cantieri.

      2. Ogni prova attitudinale di esame di cui al comma 1 ha una durata pari almeno a quattro ore.

Art. 6.

      1. Dopo il superamento dell'esame di cui all'articolo 5, e comunque prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato il soggetto interessato ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni verso terzi per importo non inferiore a 20.000.000 di euro.

Art. 7.

      1. Le autorità competenti hanno facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza, in capo al soggetto interessato, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla presente legge ai fini dell'abilitazione all'esercizio

 

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dell'attività di costruttore edile nel settore privato. In caso di accertata mancanza di uno o più di tali requisiti, l'autorità procede alla revoca dell'abilitazione.

Art. 8.

      1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato è strettamente personale e non può essere ceduta né alienata a terzi.

Art. 9.

      1. Rappresentano cause di revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato:

          a) la condanna per il reato di bancarotta;

          b) la condanna a una pena detentiva non inferiore a dodici mesi.

Art. 10.

      Il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, disposizioni sulle modalità di presentazione e sui contenuti delle certificazioni e degli attestati relativi ai requisiti prescritti dalla medesima legge, sullo svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 nonché sulla composizione e sul funzionamento delle relative commissioni di esame.

Art. 11.

      1. Chiunque esercita l'attività di costruttore edile nel settore privato senza aver conseguito l'abilitazione di cui alla presente legge è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a cinque anni.


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