Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2418

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2418

 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, LORENZIN, VIGNALI, DELLA VEDOVA, MISTRELLO DESTRO, VERSACE, SALTAMARTINI, MAZZUCA, ANTONINO FOTI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, PELINO, DI BIAGIO, GOLFO, CECCACCI RUBINO, GARAGNANI, SIMEONI, MOTTOLA, BERNINI BOVICELLI, BERGAMINI, STRACQUADANIO, PIZZOLANTE

Delega al Governo per il riconoscimento e la disciplina del diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione

Presentata il 6 maggio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, primo comma, della Costituzione stabilisce che la «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto». La norma ha un contenuto programmatico di alto profilo. Come già in altre circostanze attinenti ai diritti fondamentali del cittadino, la norma non si limita a un'affermazione di principio, a riconoscere un diritto in modo astratto, ma individua un percorso, a carico degli organi istituzionali della Repubblica, volto a dare effettività al diritto al lavoro, attraverso il quale ogni cittadino è in grado di adempiere al dovere stabilito dal secondo comma del medesimo articolo: quello di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Non vi è alcun dubbio allora che, nella società della conoscenza e nell'ambito dell'irruzione nei processi produttivi e nei servizi di una tecnologia perennemente innovativa, il diritto al lavoro non potrà essere sancito
 

Pag. 2

unicamente da norme di legge e da programmi di politiche attive del lavoro, ma dovrà basarsi sempre di più sulle qualità intrinseche della professionalità dei lavoratori. Un ruolo importante in tal senso deve essere sicuramente svolto dalla formazione di base, il cui impianto iniziale deve avere in sé la forza e le ragioni di ogni ulteriore sviluppo ed aggiornamento che saranno richiesti nel corso della vita lavorativa. A questo proposito vanno ricordati i bassi livelli di istruzione di secondo e di terzo livello in atto nel nostro Paese, sia per quanto riguarda i lavoratori già presenti nel mercato del lavoro, sia per quanto concerne i giovani che sul mercato del lavoro si affacciano avendo terminato il percorso formativo ad un'età più elevata di quella dei loro coetanei europei. Il «gap» non riguarda soltanto la popolazione in età compresa tra 55 e 64 anni, nella quale solo nove italiani contro diciannove della media dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) (trentotto negli Stati Uniti d'America, ventitre in Giappone, ventiquattro nel Regno Unito, ventitre in Germania e sedici in Francia) hanno un'istruzione di terzo livello, ma anche la popolazione in età compresa tra 24 e 34 anni. In questa coorte hanno un grado di istruzione di terzo livello solo diciassette italiani contro trentatré della media dell'OECD (cinquantaquattro in Giappone, trentanove negli Stati Uniti d'America, quarantuno in Francia e trentasette nel Regno Unito). Il diritto all'apprendimento e alla formazione professionale (sancito peraltro dal secondo comma dell'articolo 35 della Costituzione) è destinato ad assumere un rilievo centrale nell'ambito dei nuovi diritti sociali, a dare valore e contenuto al diritto al lavoro e a contrastare il rischio della disoccupazione nelle fasce di età più elevata, quando la perdita del posto di lavoro finisce per tradursi in un'esclusione dal mercato del lavoro e nella rivendicazione di un pensionamento anticipato.
      Nel Welfare delle opportunità - è scritto nel Libro bianco presentato dal Ministro Maurizio Sacconi - l'effettivo accesso all'apprendimento assume una rilevanza strategica per lo sviluppo e l'autosufficienza della persona. Il continuo aggiornamento, in tutti gli stadi della vita, è indispensabile per rimanere al passo con i mutamenti dell'economia, in un mercato del lavoro ove la natura delle occupazioni cambia velocemente, alcune scompaiono e altre si creano. Nel Libro bianco si evidenziano in particolare tre linee di riforma del tradizionale sistema di formazione affinché migliori radicalmente il rapporto tra la spesa e la resa in termini di effettiva capacità di incremento delle competenze. In primo luogo il lavoro deve essere considerato parte essenziale di tutto il percorso educativo di una persona. In secondo luogo l'impresa, l'ambiente produttivo, appaiono il contesto più idoneo per lo sviluppo delle professionalità. La certificazione formale, infine, deve interessare la reale verifica delle conoscenze, delle competenze e delle esperienze di un lavoratore a prescindere dai corsi frequentati, che possono al più costituire mezzo e non prova per l'acquisizione di esse. La nuova prospettiva deve così cambiare paradigma, consentendo di spostare l'attenzione dalle procedure ai risultati e, prima ancora, al destinatario.
      Piuttosto che concentrarsi sui fattori formali e burocratici dei percorsi formativi (durata, procedure, istituzioni e metodi pedagogici che portano a una qualifica), l'attenzione deve essere diretta alle conoscenze, competenze o abilità che la persona ha acquisito ed è in grado di dimostrare. I sistemi di istruzione e formazione devono adattarsi ai bisogni individuali, rafforzare l'integrazione con il mercato del lavoro, rendere trasparenti e mobili le qualifiche, migliorare il riconoscimento dell'apprendimento non formale e anche di quello informale. L'accento sulla formazione, in questa nuova ampia accezione, sollecita la consapevolezza che, al cuore delle politiche per l'occupabilità, è necessario sviluppare ampi sistemi integrati di qualifiche, che non comprendano solo quelle legate ai percorsi formali e ai titoli di studio, ma siano anzi sempre più in sintonia con i sistemi di inquadramento
 

Pag. 3

professionale e le mansioni contemplate dai contratti collettivi.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica (articolo 3), a riordinare, estendere e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio; a promuovere scambi di esperienze tra istituzioni formative e luoghi di lavoro; a coordinare le diverse banche dati esistenti al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; a condizionare l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito alla partecipazione a programmi formativi coerenti con le esigenze dei processi produttivi. In tale contesto viene indicata come esigenza prioritaria, da favorire anche sul piano dei finanziamenti, quella del reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite, per diversi motivi, dal mercato del lavoro e intenzionate a rientrarvi dopo aver superato i problemi che le avevano indotte a un periodo, anche lungo, di inattività. Vengono infine previste norme per facilitare i percorsi formativi e l'occupabilità dei collaboratori. L'articolo 2 stabilisce le procedure per l'adozione dei decreti legislativi.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a riconoscere e a disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordinare e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori ai fini del diritto allo studio e per la preparazione e lo svolgimento degli esami, allo scopo di renderli uniformi e di ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il numero dei soggetti che possono avvalersene;

          b) estendere, in quanto compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro, la possibilità di avvalersi dei permessi di cui alla lettera a) anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto;

          c) affermare il diritto all'apprendimento e alla qualificazione professionale come oggetto di una politica attiva del lavoro da realizzare attraverso le seguenti misure:

              1) la promozione di stage da parte delle istituzioni scolastiche e universitarie;

              2) il coordinamento delle banche dati predisposte dalle scuole secondarie di secondo grado, dalle università e dai loro consorzi, da altre strutture pubbliche, dagli enti bilaterali e dai soggetti privati di intermediazione nel mercato del lavoro allo scopo di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; le banche dati sono comprensive dei curricula dei professionisti e dei collaboratori che offrono la loro opera ai committenti;

 

Pag. 5

          d) dettare norme volte all'ulteriore attuazione e al monitoraggio degli effetti delle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con i processi di trasformazione delle strutture produttive e di servizio per l'attuazione dei quali sono riconosciuti i trattamenti medesimi;

          e) dare priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro e a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata e, in particolare, l'occupabilità delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi;

          f) predisporre idonee iniziative di formazione periodica per i quadri e per i dirigenti;

          g) coordinare i piani formativi aziendali con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale;

          h) predisporre, in coerenza con le linee guida dell'Unione europea, una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione non formale e informale;

          i) disciplinare le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore di soggetti titolari di rapporti di collaborazione iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare con riferimento ai seguenti profili:

              1) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;

              2) percorsi di orientamento professionale;

              3) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche;

 

Pag. 6

          l) promuovere iniziative di educazione degli adulti nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado;

          m) dare centralità al valore educativo e formativo di tutte le esperienze di lavoro attraverso una sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento in assetto lavorativo, come il contratto di apprendistato, che possono consentire non soltanto l'apprendimento di un mestiere, ma anche l'acquisizione di titoli di studio di livello secondario o terziario, compresi i dottorati di ricerca.

Art. 2.

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro un mese dalla data di assegnazione. Qualora il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al precedente periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 1 o dal comma 2 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Entro il mese successivo alla data di espressione dell'ultimo dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,

 

Pag. 7

quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro un mese dalla data di trasmissione.
      2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 1 e con le modalità di cui al citato comma 1 del presente articolo.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 3.

      1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su