Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1092

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1092



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, ARGENTIN, PAGLIA, PORCU

Modifiche all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore degli invalidi totali

Presentata il 20 maggio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il diritto alla pensione per gli invalidi civili è stato originariamente subordinato, oltre che al requisito sanitario, a un requisito reddituale riferito al reddito cumulato con quello del coniuge (legge 30 marzo 1971, n. 118).
      Successivamente l'articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha previsto che per la sussistenza del requisito reddituale per l'erogazione delle pensioni di invalidità si debba considerare soltanto il reddito personale e non quello percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Tuttavia, nel definire tale criterio, si è fatto riferimento solo agli articoli 13 e 17 della citata legge n. 118 del 1971, che riguardano il diritto alla pensione degli invalidi parziali e minorenni, omettendo invece di richiamare anche l'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, il quale riguarda gli invalidi totali.
      In base all'attuale formulazione letterale della disciplina in materia, quindi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali per il diritto alla pensione di invalidità totale, si deve fare riferimento anche al reddito delle altre persone fisiche appartenenti al nucleo familiare di cui l'invalido fa parte, determinando pertanto un'ingiustificata, sfavorevole disparità di trattamento in danno dei soggetti affetti dalle patologie più gravi.
      Allo stato attuale, pertanto, gli invalidi totali si trovano in una condizione di inferiorità rispetto a quella degli invalidi
 

Pag. 2

parziali in quanto per il calcolo della loro pensione si deve tenere conto anche del reddito del coniuge, come ha ribadito una recente sentenza della Corte di cassazione - n. 13363 dell'11 settembre 2003. In applicazione di tale sentenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale nega la pensione a tutti gli invalidi totali che non posseggono il requisito reddituale coniugale e procede alla revoca di tutte le pensioni già concesse sulla base del requisito personale.
      Quindi, onorevoli colleghi, sulla base di queste considerazioni, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare questa disparità di trattamento che non ha nessuna ragione di continuare a sussistere.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

              «Con la stessa decorrenza di cui al quarto comma, il limite di reddito annuo per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili con totale inabilità lavorativa, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, è fissato in lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14, di reddito personale, calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte»;

          b) al sesto comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su