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PDL N. 2335

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2335



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBAI

Modifica all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di quote riservate nella determinazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Presentata il 25 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La materia dell'immigrazione è di scottante attualità in questi giorni, in chiave di contrasto alla violenza, alla migrazione illegale e alle attività terroristiche, nonché, in genere, in chiave di tutela della sicurezza e incolumità pubblica. Il Governo ha varato numerosi provvedimenti in tal senso, alcuni già diventati legge (i decreti-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2008), altri attualmente all'esame del Parlamento, sia in forma di disegni di legge ordinari (l'atto Camera n. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sia in forma di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali per la cooperazione transfrontaliera, tra cui sarà a breve in Aula alla Camera quello per l'adesione al Trattato di Prüm, relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché all'istituzione della banca dati nazionale del DNA e recante disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale (atto Camera n. 2042, già approvato dal Senato).
      Forti sono i contrasti politici sottesi a tali stringenti misure, anche in relazione all'articolo 3 della Costituzione e al principio della «ragionevolezza», che ha condotto alla presentazione della recente questione di pregiudizialità sugli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 11 del 2009, respinta dall'Assemblea della Camera l'11 marzo scorso, nel corso dell'esame dell'atto Camera n. 2232. Ciò posto, occorre considerare il problema dell'immigrazione anche sotto un altro profilo, in chiave umanitaria e costituzionalmente corretta, tema già affrontato dal proponente della presente iniziativa tramite interrogazioni parlamentari. Questa è la ratio che sottende la presente proposta di legge.
      Il contesto normativo è quello del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), e in particolare delle norme che dispongono che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avvenga sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, prevedendo che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente» (a questo proposito si rileva la grave lacuna costituita dal fatto che il documento programmatico triennale non è stato emanato). In questo contesto, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2007 e 3 dicembre 2008 hanno definito la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari, rispettivamente stagionali e non stagionali, nel territorio dello Stato per l'anno 2008. In particolare, nel secondo di tali decreti, emanato nella perdurante assenza del documento programmatico triennale per la determinazione dei criteri generali dei flussi di ingresso, si legge: «considerata l'attuale congiuntura economica e l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona», nonché: «rilevato che alla data del 31 maggio 2008 è stato inviato agli sportelli unici per l'immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007». Questo è un dato preoccupante e non nuovo, visto che detto esubero avveniva anche in precedenza. Infatti già sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007, e della nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per l'immigrazione, è stata stabilita una quota massima di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. In relazione a ciò, nel nostro Paese occorrerebbe provvedere a regolarizzare tutti gli stranieri che hanno usufruito di tali disposizioni: occorre valutare la massiccia presenza di immigrati irregolari presenti in Italia e già alle dipendenze di datori di lavoro che hanno richiesto, per loro, l'autorizzazione al lavoro sin dal «decreto flussi» del 2007 e che hanno già presentato richiesta di nulla osta, utilizzando la nuova procedura telematica sulla base delle normative vigenti. Sono gli stessi dati forniti dal Ministero dell'interno e ribaditi dall'ultimo decreto flussi che mettono in evidenza gli esuberi delle domande e l'innegabile necessità di individuare una soluzione della questione della regolarizzazione degli stranieri irregolari che si trovano sul territorio italiano, visto che i decreti via via si sovrappongono e l'esubero delle domande si intensifica sempre più.
      Il citato decreto-legge n. 92 del 2008 contempla misure contro l'occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno prevedendo sanzioni a carico dei datori di lavoro; ciò senza contare le misure a carico degli stranieri irregolarmente presenti sul nostro territorio, già adottate e in corso di approvazione. Considerato lo stesso ultimo «decreto flussi», si sottolinea che l'elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l'esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l'anno 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell'assistenza domiciliare, che si ritiene di dover soddisfare, e va ad introdurre, altresì, per l'attuazione del provvedimento, nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria, in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro. Appare quindi urgente, in relazione all'articolo 21 del testo unico sull'immigrazione, intervenire, in coerenza con le esigenze del mercato del lavoro italiano, affinché la definizione della quota di lavoratori extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avvenga, sempre nell'ambito delle quote d'ingresso prefissate, con criteri di parità, equità e ragionevolezza e costituzionalmente sanciti. A tal fine, con la presente proposta di legge si vuole dare una priorità, nelle quote riservate, alla pari dei lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di ascendenza in linea retta, anche ai lavoratori stranieri per i quali sia presentata da tre anni la domanda di ammissione al «decreto flussi» e che siano in regola con la documentazione richiesta, ma che sono rimasti fuori perché eccedenti numericamente rispetto alla soglia prefissata.
      Il Paese che accoglie lo straniero dovrebbe attenersi ai princìpi fondamentali della Costituzione, che vuole la parità nella dignità sociale senza distinzioni di razza, lingua o religione; occorre dare dignità sociale e umana agli stranieri e alle straniere, tutelati dalle disposizioni di carattere umanitario del citato testo unico e in virtù del principio di parità di trattamento con i cittadini italiani, dando loro la possibilità di soggiornare regolarmente, con un lavoro dignitoso e retribuito, nonché di integrarsi socialmente e culturalmente, senza ostacoli o remore, nel nostro tessuto sociale e nel nostro ordinamento giuridico, come vuole la riforma in atto che prevede, appunto, detto elemento di integrazione culturale e sociale dello straniero che si trovi, per ogni motivo legale, nel nostro Paese (in tal senso vanno le norme che richiedono la conoscenza della lingua e dell'ordinamento giuridico italiani per il rilascio del permesso di soggiorno e per la concessione della cittadinanza italiana).


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono assegnate quote riservate ai lavoratori stranieri che, avendo presentato da almeno tre anni la domanda di nulla osta e di autorizzazione al lavoro, provvista della documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, non ne abbiano ottenuto il rilascio perché eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 4, per i medesimi anni».


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