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PDL 2051

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2051


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CECCUZZI, CENNI, NANNICINI, SANI, BUCCHINO, CARELLA, ENZO CARRA, MARCO CARRA, DRAGO, FEDI, MARIANI, MATTESINI, OLIVERIO, REALACCI, RIGONI, SPOSETTI, TIDEI, TRAPPOLINO

Concessione di un contributo straordinario e altre disposizioni in favore dell'università degli studi di Siena per assicurare la salvaguardia dell'offerta formativa e dell'attività didattica, nonché modifica all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di stipulazione di convenzioni di inserimento temporaneo lavorativo di persone disabili da parte delle università

Presentata il 7 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Una legge speciale per l'università degli studi di Siena trova la sua giustificazione non tanto nelle generiche necessità di questo ateneo, la cui esistenza stessa è minacciata da una gravissima situazione debitoria, poiché in tale caso occorrerebbero leggi speciali per più di una università degli studi italiana, quanto nella necessità di salvaguardarne il carattere pubblico e di non disperdere il patrimonio di conoscenza e di esperienza che l'ateneo senese ha costruito nei secoli, nonché di salvaguardare, in questi anni di grande depressione economica, una parte significativa del prodotto interno lordo (PIL) dell'Italia centrale.
      I conti dell'ateneo senese presentano uno squilibrio strutturale dal momento che, in base ai dati forniti dal Governo, il rapporto tra il fondo di finanziamento ordinario e la spesa per il personale (dati relativi alla procedura di programmazione del fabbisogno di personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del consorzio interuniversitario Cineca a consuntivo 2007) genera una perdita di oltre 23 milioni di euro annui perché a fronte di 117.583.273 euro di entrate si registrano oltre 140 milioni di euro di spese per il personale.
      A questi fattori si aggiungono quelli di carattere più strettamente locale che hanno portato l'università degli studi di Siena a una situazione di gravissima crisi finanziaria alla cui soluzione potrà concorrere il piano di risanamento 2009-2012, approvato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, se esso sarà sostenuto da tutte le istituzioni cittadine, dalla regione Toscana e dal Governo nazionale.
      Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'assoluta consapevolezza della necessità di procedere con sollecitudine ad accurate analisi delle situazioni finanziarie deficitarie che coinvolgono l'università degli studi di Siena, non essendo dotato di un proprio organo ispettivo, ha provveduto a comunicare, con nota protocollo n. 1559 del 30 ottobre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la situazione emersa dai risultati negativi di gestione, evidenziando altresì l'esigenza di costituire un gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti di tale ispettorato, per un'accurata analisi della situazione debitoria.
      Qualora si dovessero ravvisare altri profili di responsabilità, quali il danno erariale o il dolo, saranno altre autorità, quando non abbiano già una loro istruttoria in corso, a dover intervenire e a determinare e punire le responsabilità.
      La situazione debitoria dell'ateneo senese mette in cattiva luce la città di Siena, la sua comunità accademica, tutti i lavoratori del settore della conoscenza e, in generale, una delle città che storicamente si sono caratterizzate per l'alta qualità della vita grazie a quel «buongoverno» al quale si sono ispirate generazioni di amministratori e che fu, magistralmente, raffigurato da Ambrogio Lorenzetti nel 1337-1340.
      Una legge speciale a supporto del risanamento e del rilancio dell'università degli studi di Siena non vuole e non può significare un «colpo di spugna» sulle responsabilità o un incentivo a compiere nuovamente azioni irresponsabili, dissolute, dequalificanti e depauperanti del patrimonio pubblico. Occorre avere la consapevolezza che per cambiare radicalmente pagina e salvare l'università degli studi di Siena occorre un contributo straordinario da parte dello Stato in termini di risorse finanziarie e di interventi normativi.
      Gli interventi contenuti nel piano di risanamento, la cui validità tuttavia viene rimessa dalla presente proposta di legge alla valutazione dei Ministri competenti, necessitano, pertanto, di un sostegno in termini di risorse finanziarie ma anche di strumenti normativi tesi a derogare, per il periodo di tempo necessario, la legislazione vigente per spalmare sul lungo periodo l'ammortamento dell'ingente debito e per approntare consistenti riduzioni di spesa.
      L'ateneo versa in una situazione di crisi finanziaria e di crisi di liquidità, presenta una situazione di indebitamento nei confronti di terzi e nei confronti dell'erario tanto che non può essere esclusa l'eventualità che si presentino difficoltà per il pagamento degli stipendi. Una situazione di gravità assoluta e straordinaria che necessita di una legge speciale che intervenga rapidamente a supportare il piano di risanamento, sia attraverso il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, in compartecipazione con quelle locali, sia attraverso interventi normativi o, in subordine, solo attraverso il ricorso a questi ultimi.
      L'impiego di risorse finanziarie pubbliche dovrà essere condizionato dall'assunzione di precisi impegni sul piano di una corretta, efficiente, efficace ed economica gestione dell'ateneo, che riceverà l'aiuto straordinario dello Stato fino a quando non entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di governance delle università degli studi italiane, che stanno per essere presentate al Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come lo stesso ha avuto modo di annunciare.
      L'università degli studi di Siena, la cui fondazione risale al XIII secolo, è un ateneo ricco di storia e il simbolo di una grande tradizione del sapere, impegnato oggi nella ricerca e nell'innovazione. In otto secoli di vita l'università degli studi di Siena ha prodotto conoscenza in ogni ambito di studio ed è uno degli atenei italiani che presenta i massimi risultati innovativi nella ricerca, nella didattica e nei servizi.
      La storia dell'università degli studi di Siena si è sviluppata lungo la tradizione culturale della Toscana, a partire dal Medioevo. Va innanzitutto segnalato il particolare modello giuridico dell'ateneo senese, che non si basava sull'iniziativa degli studenti o dei docenti come avvenne per altre istituzioni del sapere, ma sulla diretta organizzazione del comune. Gli stipendi dei «maestri» erano erogati con il contributo dei cittadini che affittavano alloggi agli studenti e fu lo stesso comune a promuovere, nel 1300, l'espansione dell'università stanziando finanziamenti per accogliere studenti e per potenziare l'offerta didattica. A fianco della più antica scuola giuridica, esistevano infatti una scuola di grammatica e una scuola medica.
      Il 16 agosto 1357, grazie al lungo e intenso lavoro diplomatico del Concistoro di Siena, lo studio senese fu annoverato tra le università del Sacro romano impero in un diploma concesso a Praga dall'imperatore Carlo IV. L'istituzione ebbe poi un nuovo sviluppo sul finire del XIV secolo: il vescovo della città propose di costituire un collegio che richiamò subito studenti da tutta Europa. Nella seconda metà del 1800, dopo la fine dell'occupazione francese e al termine di una fase storica che aveva ridotto l'attività dell'ateneo, l'università senese risollevò le sue sorti grazie anche all'aiuto degli enti cittadini e a una serie di riconoscimenti legislativi che dettero fama alle scuole di farmacia, di ostetricia e, di conseguenza, alla scuola di medicina.
      Questi cenni storici testimoniano al meglio lo stretto legame che si è instaurato nei secoli tra l'istituzione accademica e il tessuto civile, economico e produttivo del territorio senese, promuovendo l'immagine della città a livello nazionale e internazionale. L'università degli studi di Siena infatti, oltre a essere un'istituzione prestigiosa, è oggi una delle maggiori aziende del territorio con circa 2.350 dipendenti tra docenti e personale tecnico amministrativo e presenta un indotto che coinvolge numerosi fornitori e cooperative.
      L'offerta formativa dell'università è cresciuta negli ultimi anni promuovendo una rete differenziata di corsi di laurea e di specializzazione; un'attività didattica di primo livello supportata da una serie di strutture idonee e logistiche, come la rete delle biblioteche di facoltà e le infrastrutture per le attività degli studenti (alloggi, mense, luoghi per lo studio e l'attività ricreativa); una politica espansiva che ha aggiunto allo storico insediamento decentrato di magistero ad Arezzo, oggi definito polo universitario aretino, anche l'attivazione delle sedi decentrate di Colle Val d'Elsa e di Grosseto. Recenti indagini specialistiche hanno riconosciuto l'Ateneo senese come il migliore tra le università degli studi intermedie italiane (tra 10.000 e 50.000 studenti) e al primo posto tra le università degli studi statali generaliste, senza distinzione per numero di studenti.
      Gli anni dell'autonomia e della riforma dei cicli, con l'introduzione della laurea breve, sono stati caratterizzati da un proliferare dei corsi di laurea, non sempre connessi alle esigenze del mercato del lavoro e neppure da un'adeguata e poliedrica formazione di base dei giovani, e da un altrettanto proliferare dei centri di spesa senza che a tale complessità e crescita quantitative corrispondesse la qualificazione di un processo amministrativo adeguato alle risorse da gestire.
      Tutta la comunità universitaria sta prendendo coscienza di quanto è accaduto ed è pronta ad assumersi le proprie responsabilità per risanare e per rilanciare l'università. Si tratta di ripensare con coraggio e con innovazione l'assetto organizzativo e di governo dell'ateneo mettendo al centro i princìpi di capacità decisionale, responsabilità e trasparenza, per evitare il ripetersi di così macroscopici esempi di cattiva amministrazione, di basare le scelte da adottare sull'acquisizione delle migliori competenze interne ed esterne, di mantenere una sistematica consultazione del corpo accademico, di condurre la manovra di risanamento tenendo ben ferma la centralità dell'attività di ricerca nella vita dell'ateneo e lo stretto collegamento tra ricerca avanzata e didattica di qualità, di salvaguardare la qualità dell'offerta didattica, focalizzando le risorse disponibili e valorizzando i punti di eccellenza e le specificità delle competenze, nonché di riprendere con vigore la strada della valutazione, da applicare tanto al corpo docente che all'amministrazione dell'ateneo, come via maestra da seguire nella definizione delle scelte e nella distribuzione delle risorse.
      Va naturalmente aggiunto che l'attuale grave crisi economica internazionale sta aggravando il sistema di sofferenza che sta attraversando tutto il sistema formativo italiano e in particolare quello universitario, un settore importantissimo per il futuro di un Paese e per le nuove generazioni che necessita di finanziamenti adeguati. Negli ultimi mesi si sono invece registrati pesanti tagli al sistema pubblico dell'istruzione anche nel comparto universitario.
      Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 66, comma 13), prevede infatti riduzioni del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) alle università per 1.441,5 milioni di euro tra il 2009 e il 2013. Secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico l'Italia spende per l'università una quota pari allo 0,8 per cento del PIL mentre nei Paesi avanzati la percentuale media sale all'1,3 per cento. Si tratta, quindi, di tagli pesanti e ingiustificati che rischiano di compromettere ulteriormente le difficili situazioni finanziarie di molti atenei italiani.
      Questa congiuntura critica ha coinvolto in particolare, nei mesi scorsi, l'ateneo senese dove è emersa, nella sua drammaticità, una grave situazione debitoria, in particolar modo per quanto riguarda il mancato pagamento dei contributi previdenziali dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), i cui effetti possono ripercuotersi inevitabilmente sul corretto esercizio delle attività formative e sulla qualità dell'offerta didattica. Questa situazione viene aggravata anche dai mancati finanziamenti che il Governo deve ancora erogare e che ammontano a circa 20 milioni di euro. Risorse che potrebbero aumentare se venissero applicati i risultati del rapporto del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario che nel 2003 ha certificato che l'ateneo di Siena è sottofinanziato dallo Stato per il 16,5 per cento rispetto a quanto dovuto: un'ulteriore mancata erogazione di fondi, quindi, pari a circa 20 milioni di euro all'anno.
      L'ateneo e le istituzioni senesi hanno avviato le iniziative necessarie per individuare l'entità del debito e per risolvere i problemi. Negli ultimi mesi si sono susseguiti incontri tra rettore, enti locali e rappresentanti del Governo per perseguire soluzioni concertate. Da tali incontri sono emerse le criticità debitorie dell'ateneo ma anche la disponibilità e la volontà del Governo di predisporre interventi concreti per salvaguardare la continuità dell'attività didattica e per assicurare i livelli occupazionali.
      Parallelamente, il 17 novembre 2008, il consiglio di amministrazione dell'ateneo senese ed il Senato accademico hanno approvato il piano di risanamento definito in ventuno punti. Questo documento, elaborato sulla base di una ricostruzione di tali organi, che dovrà essere validata dai Ministeri competenti, della situazione economica, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'università, rappresenta il primo atto per superare le difficoltà e per favorire una puntuale individuazione delle responsabilità.
      Il piano di risanamento riconosce la piena autonomia dell'ateneo e prevede una razionalizzazione delle attività didattiche, dell'organizzazione degli uffici e delle procedure amministrative. Un piano che coinvolge direttamente tutti i settori dell'ateneo e che sta producendo i primi effetti: il senato accademico ha infatti deliberato il taglio di otto dipartimenti che passano da quarantasei a trentotto.
      È in questo contesto che riteniamo quindi urgente e indispensabile che il legislatore predisponga strumenti idonei per superare le principali criticità del sistema universitario e in particolare dell'ateneo senese, per supportare la corretta e piena applicazione del piano di risanamento, per rafforzare il prestigio internazionale che riveste l'università, per tutelarne l'offerta formativa e didattica e per difenderne il suo ruolo sociale, economico e culturale.
      Provvedimenti che prevedono un contributo straordinario, da parte dello Stato, per abbattere l'esposizione debitoria, interventi in materia fiscale affinché l'ateneo possa contrarre mutui a lunga scadenza, la promozione di forme di incentivi volontari per il pensionamento dei docenti di oltre sessantacinque anni di età, oltre a una complessiva e necessaria ridefinizione, in base a criteri rigorosamente qualitativi, dei parametri per la ripartizione dei finanziamenti del FFO.
      È altrettanto necessario, pur ribadendo l'autonomia didattica e gestionale degli atenei, prevedere che l'intervento dello Stato deve essere preceduto dall'impegno, da parte dell'università degli studi di Siena, di un profondo e radicale rinnovamento della sua governance. Una nuova governance, quindi, che superi e, risolva anche il dualismo di assegnazione delle risorse tra facoltà e dipartimenti e che ridefinisca, con chiarezza, i processi di gestione amministrativa attraverso precise attribuzioni delle responsabilità dirigenziali.
      Le norme qui proposte, ad eccezione dell'articolo 1, possono essere replicate o mutuate anche per altri atenei che si trovino in una comprovata situazione debitoria che richieda l'intervento straordinario da parte dello Stato e ai quali, in caso di tale intervento, devono essere poste precise condizioni di comportamento virtuoso affinché non abbiano a ripetersi tali gravissimi episodi di cattiva amministrazione. La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1, comma 1, prevede un contributo straordinario a fondo perduto pari a 100 milioni di euro e vincolato all'estinzione di ogni debito contratto in conto capitale, nonché per sanzioni e interessi, sia nei confronti dell'INPDAP, per mancati versamenti negli anni compresi dal 2004 al 2008, che nei confronti della regione Toscana, relativo al mancato versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. Un provvedimento una tantum che ha anche il beneficio di evitare un ulteriore indebitamento causato dagli interessi futuri.
      L'articolo 1, comma 2, quale condizione inderogabile per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, dispone che il consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Siena debba approvare un piano di risanamento da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali si pronunciano entro sessanta giorni dal ricevimento del suddetto piano. Qualora i medesimi Ministri indichino modifiche del piano, l'università degli studi di Siena è tenuta a provvedere entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza del contributo di cui al comma 1.
      L'articolo 1, comma 3, stabilisce che il piano di risanamento di cui al comma 2 deve garantire un'equilibrata ripartizione delle riduzioni di spesa, al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio, prestando particolare attenzione a non sfavorire le categorie più deboli dei lavoratori, a partire dalle categorie protette (anche dipendenti di cooperative sociali) quali borsisti, assegnisti di ricerca e ricercatori non stabilizzati.
      L'articolo 1, comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.
      L'articolo 2, comma 1, prevede che, al fine di assicurare il pagamento dei crediti vantati dai fornitori di beni e di servizi nei confronti dell'università degli studi di Siena, la stessa, dopo aver presentato il piano di risanamento, approvato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, possa contrarre mutui anche in deroga al limite previsto all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
      L'articolo 2, comma 2, prevede che, per l'attuazione del comma 1, la Cassa depositi e prestiti Spa può concedere mutui all'università degli studi di Siena per una durata massima di quaranta anni.
      L'articolo 3 stabilisce le condizioni che l'università degli studi di Siena deve rispettare per ricevere il contributo straordinario da parte dello Stato. Tali condizioni sono tese a ripristinate un comportamento virtuoso nell'amministrazione dell'ateneo al fine di rendere rigorosa e di riportare in pareggio la sua gestione nonché a prevenire efficacemente il manifestarsi di nuovo delle cause che hanno prodotto una tale situazione debitoria. Un soggetto di carattere pubblico che viene risanato con il concorso dei soldi di tutti i contribuenti italiani deve meritarsi tale forma straordinaria e irripetibile di sostegno, nonché mantenere nel tempo comportamenti corretti sul piano amministrativo e contabile, nonché irreprensibili sul piano etico. Le condizioni saranno garantite da apposite clausole stabilite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4. Esse vengono di seguito elencate: la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, a vario titolo in organico all'università, nonché delle spettanze maturate da terzi ai quali è stata affidata la gestione di servizi in outsourcing; il puntuale pagamento delle rate dei mutui contratti dell'università degli studi di Siena ai sensi dell'articolo 2, comma 2; il puntuale pagamento delle spettanze maturate dai fornitori di beni e di servizi; la previsione di mantenere invariati, per almeno i primi tre anni di vigenza del piano di risanamento, gli importi delle tasse universitarie di iscrizione poste a carico degli studenti; il rigoroso rispetto degli obiettivi contenuti nel piano di risanamento la cui attuazione è oggetto di monitoraggio costante da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza; l'approvazione di un nuovo statuto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la previsione nel nuovo statuto di princìpi che garantiscano la correlazione tra autonomia e responsabilità attraverso la netta separazione dei poteri tra consiglio di amministrazione e senato accademico, a tale fine prevedendo un consiglio di amministrazione, non elettivo, composto da esperti di amministrazione con requisiti comprovati dal curriculum, un direttore amministrativo, scelto dal consiglio di amministrazione a seguito di un avviso pubblico, il superamento del dualismo di assegnazione delle risorse tra facoltà e dipartimenti e la ridefinizione delle procedure di gestione amministrativa; il rispetto dell'obbligo di 120 ore di didattica frontale da parte dei docenti di I e II fascia, previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005. n. 230; il ricorso a forme di incentivazione per promuovere il pensionamento volontario dei docenti che hanno compiuto sessantacinque anni di età.
      L'articolo 4 dispone che anche le università degli studi pubbliche, compresa, quindi, anche quella di Siena, possano avvalersi della possibilità, dalla quale sono attualmente escluse, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali per l'avviamento al lavoro di persone disabili. Si tratta di forme di ammortizzatori sociali, predisposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per promuovere l'inserimento lavorativo di categorie sociali protette e di persone disabili impiegate in cooperative di servizi che collaborano con l'università.
      L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge che vengono stimati in 100 milioni di euro.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributo straordinario e piano di risanamento).

      1. All'università degli studi di Siena è destinato un contributo straordinario vincolato all'estinzione di ogni debito contratto in conto capitale, nonché per sanzioni e interessi, sia nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per mancati versamenti negli anni compresi dal 2004 al 2008, che nei confronti della regione Toscana, relativo al mancato versamento dell'imposta regionale nelle attività produttive.
      2. Il consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Siena, quale condizione inderogabile per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, approva un piano di risanamento che sottopone all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali si pronunciano entro sessanta giorni dal ricevimento del suddetto piano. Qualora i medesimi Ministri indichino modifiche da apportare al piano, l'università degli studi di Siena è tenuta a provvedere entro trenta giorni, pena la decadenza del contributo di cui al citato comma 1.
      3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, deve garantire un'equilibrata ripartizione delle riduzioni di spesa, al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio, prestando particolare attenzione a non sfavorire le categorie più deboli dei lavoratori, a partire dalle categorie protette.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto contenente le modalità di cui al comma 1.

Art. 2.
(Autorizzazione a contrarre mutui in deroga).

      1. Al fine di assicurare il pagamento dei crediti vantati dai fornitori di beni e di servizi nei confronti dell'università degli studi di Siena, la stessa, dopo aver presentato il piano di risanamento, approvato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può contrarre mutui anche in deroga al limite previsto all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la Cassa depositi e prestiti Spa può concedere mutui all'università degli studi di Siena per una durata massima di quaranta anni.

Art. 3.
(Condizioni per l'intervento dello Stato).

      1. Ai fini della concessione del contributo e dei mutui di cui agli articoli 1 e 2 l'università degli studi di Siena è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni, fissate da apposite clausole stabilite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4:

          a) la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, a vario titolo in organico all'università, nonché delle spettanze maturate da terzi ai quali è stata affidata la gestione di servizi in outsourcing;

          b) il puntuale pagamento delle rate dei mutui contratti dall'università degli studi di Siena ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

          c) il puntuale pagamento delle spettanze maturate dai fornitori di beni e di servizi;

          d) la previsione di mantenere invariati, per almeno i primi tre anni di vigenza del piano di risanamento di cui all'articolo 1, comma 2, gli importi delle tasse universitarie di iscrizione poste a carico degli studenti;

          e) il rigoroso rispetto degli obiettivi contenuti nel piano di risanamento, la cui attuazione è oggetto di monitoraggio costante da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato - Ispettorato generale di finanza;

          f) l'approvazione di un nuovo statuto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          g) la previsione nel nuovo statuto di princìpi che garantiscano la correlazione tra autonomia e responsabilità attraverso la netta separazione dei poteri tra consiglio di amministrazione e senato accademico, a tale fine prevedendo un consiglio di amministrazione, non elettivo, composto da esperti in materia di amministrazione scelti in base al curriculum, un direttore amministrativo, scelto dal consiglio di amministrazione a seguito di un avviso pubblico, il superamento del dualismo di assegnazione delle risorse tra facoltà e dipartimenti nonché la ridefinizione delle procedure di gestione amministrativa;

          h) il rispetto dell'obbligo di 120 ore di didattica frontale da parte dei docenti di I e II fascia, previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

          i) il ricorso a forme di incentivazione per promuovere il pensionamento volontario dei docenti che hanno compiuto sessantacinque anni di età.

Art. 4.
(Diritto al lavoro per le persone disabili).

      1. All'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle università pubbliche disciplinate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592».

      2. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, a quanto stabilito dal comma 4-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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