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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 63-177-A |
La V Commissione,
esaminato il testo base delle proposte di legge n. 63 e n. 177, recanti norme concernenti il distacco di comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'attuazione delle relative disposizioni non comporta alcuna modifica dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno;
non sussiste pertanto la necessità di predisporre un'apposita relazione tecnica;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario.»;
all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza oneri per la finanza pubblica»;
b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno».
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminate, per i profili di propria competenza, le proposte di legge n. 63 e abb., in corso di esame presso la I Commissione della Camera: «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione»;
preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;
considerato che il consiglio regionale delle Marche ha espresso parere contrario al distacco mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole all'aggregazione, ravvisandosi pertanto l'opportunità di una valutazione del merito di tali pronunciamenti nel corso dell'esame del provvedimento;
esprime
1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario.
Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.
3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni.
5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'àmbito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'àmbito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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