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PDL 2220

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2220



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FUCCI, DISTASO, ANGELI, BARANI, BARBA, BERARDI, CALABRIA, CARLUCCI, CATANOSO, CERA, CERONI, COLUCCI, DE CORATO, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, D'INCECCO, DIVELLA, GOLFO, GOTTARDO, PORCU, RAISI, RAZZI, ROSSO, SAMMARCO, SARDELLI, SPECIALE, TORRISI

Delega al Governo in materia di disciplina dell'accesso ai corsi universitari a numero chiuso

Presentata il 18 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XV legislatura la Commissione Cultura della Camera dei deputati avviò l'esame in sede referente di cinque proposte di legge (atti Camera nn. 1619, 1637, 1674, 1737 e 3061), tutte volte - pur con alcune lievi differenze nella formulazione delle rispettive previsioni normative - a modificare i criteri per l'accesso ai corsi universitari a numero chiuso.
      I lavori della Commissione Cultura cominciarono sull'onda di alcuni scandali che nei mesi precedenti avevano visto l'emergere di inchieste giudiziarie su numerosi casi di corruzione nel corso dei test di accesso in alcune università italiane, con il coinvolgimento di docenti, di personale amministrativo e di studenti. La più clamorosa inchiesta fu quella legata al «mercato dei test» nell'ateneo di Bari.
      I lavori della XV legislatura si sono conclusi con tre anni di anticipo sulla durata ordinaria per la sfiducia decretata al Governo Prodi, e con essi si è esaurita anche la possibilità per la Commissione Cultura di entrare nel merito della questione, dopo le prime sedute che furono dedicate essenzialmente all'illustrazione della citata proposta di legge e a un dibattito preliminare da cui stava emergendo la necessità condivisa dalle allora maggioranza e opposizione di avviare una serie di audizioni.
      A pesare sull'attuale sistema di accesso alle università è il fatto che spesso i test di accesso sono stati un «fertile terreno» per la proliferazione di episodi corruttivi, ma non solo: in molti casi essi si sono addirittura rivelati erronei nel contenuto e nella formulazione, finendo così per costituire un'ulteriore beffa per gli studenti e un danno d'immagine grave per le singole università. Basti pensare a cosa è accaduto dopo una recente sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha annullato un'intera tornata di test di accesso alla facoltà di medicina dopo la scoperta di due evidenti errori nella formulazione di altrettante domande.
      Nella ferma convinzione che il rischio di corruzione e il rischio di errore siano inevitabilmente presenti nell'attuale sistema di accesso ai corsi universitari a numero chiuso e nella certezza che, stante questa situazione, sia bene dare il giusto valore al rendimento scolastico dei ragazzi senza affidare il loro destino universitario a inutili quiz di cultura generale che niente hanno a che fare con il corso di studi prescelto, si confida nella pronta approvazione della presente proposta di legge, che è così strutturata:

          a) l'articolo 1 reca le finalità della legge;

          b) l'articolo 2 prevede una delega al Governo al fine di introdurre meccanismi di accesso ai corsi universitari a numero chiuso che diano un adeguato valore anche ai risultati scolastici conseguiti in precedenza dai candidati, ma senza che ciò generi nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata:

          a) ad assicurare il diritto allo studio universitario agli studenti più meritevoli;

          b) a realizzare un effettivo collegamento tra il sistema scolastico e il sistema universitario.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un decreto legislativo recante la riforma della disciplina dell'accesso ai corsi universitari a numero chiuso di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, in attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1 della presente legge e in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare che i test di accesso ai corsi universitari a numero chiuso siano effettuati in base a criteri premianti il merito dei candidati, eliminando ogni possibile rischio di corruzione nella valutazione dei medesimi test;

          b) prevedere, ai fini della valutazione dei test di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, che siano adeguatamente considerati i risultati conseguiti dai candidati nel corso della loro precedente carriera scolastica, stabilendo a tale riguardo idonei criteri per l'assegnazione dei relativi punteggi;

          c) prevedere che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato.


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