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PDL 2325

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2325



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMICI

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Presentata il 23 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende il testo dell'atto Camera n. 2444 della XIV legislatura.
      La disciplina del divorzio (legge 1o dicembre 1970, n. 898) prevede il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio; la presente proposta di legge si prefissa di ridurre tale termine a un anno e di semplificare lo scioglimento della comunione dei beni, nell'intento di venire incontro a un grave problema sociale.
      La disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive dinamiche sociali e culturali che il legislatore deve saggiamente accompagnare, senza la pretesa di imporre comportamenti né di intralciare oltre il dovuto e il necessario l'autonomia dei soggetti.
      La realtà odierna ci dice che il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate e che, invece, funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate. Anche una parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto è legata a queste situazioni necessitate in cui la convivenza di fatto non è una scelta, ma un comportamento obbligato rispetto alle rigidità della legge. Per questo, pur confermando la necessità che intercorra un periodo di tempo tra la separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione affidato al giudice, appare opportuno diminuire a un anno il periodo di durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio.
      L'articolo 2 modifica il regime di comunione tra i coniugi, che attualmente è sciolta nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. Ciò comporta l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.
      La situazione reale non corrisponde, quindi, alla situazione legale e tale discrasia comporta l'insorgenza di problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Per tali ragioni si auspica la rapida approvazione di questo importante provvedimento.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 2.

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».


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