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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2307 |
1) porre i presupposti normativi per un integrale risarcimento del danno (danno-conseguenza) conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nelle sue implicazioni statiche, dinamiche, relazionali e di sofferenza interiore;
2) consentire che ciò avvenga in fase stragiudiziale, vale a dire non assegnando esclusivamente al giudice l'apprezzamento proprio di quegli aspetti soggettivi, dinamici e relazionali che costituiscono parte essenziale della personalizzazione del danno richiamata dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, che oggi gli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, demandano in forma «motivata» ed «equitativa» esclusivamente al giudice, rendendo sostanzialmente impossibile la valutazione della componente «dinamico-relazionale» del danno biologico al di fuori di un procedimento contenzioso;
3) salvaguardare la sfera di interesse risarcitorio che, pur conseguenza di una lesione dell'integrità psico-fisica, non può essere ricompresa strettamente nella fattispecie definita dal comma 1 del citato articolo 138 del medesimo codice.
Su quest'ultimo punto si è già citata la pronunzia delle sezioni unite della Suprema Corte, favorevole al risarcimento adeguato della sofferenza da agonia cosciente, ma le motivazioni addotte trovano ampia ragione di applicazione anche nel doveroso apprezzamento, in termini di volta in volta diversi, della sofferenza strettamente connessa al decorso di ogni malattia traumatica di qualche rilevanza e nella prevedibile evoluzione dei postumi. Ad esempio, è diversa la sofferenza da riposo a letto rispetto a quelle connesse a ripetuti interventi chirurgici, alla necessità di rimanere immobili o di sottoporsi a dolorosissime medicazioni in caso di
ustione: non si vede perché tutte queste situazioni di «disagio» e di sofferenza, nella loro affermata diversità, non debbano trovare una fonte adeguata di ristoro nel campo del diritto.
Vi è dunque una vasta «zona grigia» la cui regolazione non può ritenersi esaurita nell'attribuzione di un danno biologico temporaneo (indennitario, quindi per tutti eguale e collegato alla semplice incapacità di attendere a una vita normale per un determinato periodo di tempo) o permanente (anch'esso indennitario, stanti l'inapplicabilità sostanziale in sede stragiudiziale e il riconoscimento in termini molto riduttivi, anche in sede giudiziaria, del danno dinamico relazionale, limitato a una modestissima quota del danno biologico, fino al 20 per cento per le lesioni lievi e fino al 30 per cento per le lesioni più gravi).
Alla carenza nella determinazione della «qualità» della sofferenza, talora rilevantissima e distruttiva, si sopperiva fino ad ora mediante l'attribuzione del cosiddetto «danno morale» che, tuttavia, era legato, anche percentualmente, al grado della menomazione subita.
È evidente che tale modo di inquadrare il «danno morale» - o, per meglio dire, il danno da «sofferenza» - crea una palese sovrapposizione con il danno biologico, giustamente censurata dalla Suprema Corte, mentre la nozione dovrebbe essere strettamente legata ai soli aspetti della sofferenza che non sono contemplati in quest'ultimo.
Del resto, altri sistemi giuridici in Europa hanno da tempo risolto il problema: primo fra tutti quello francese, ove da anni il danno da «sofferenza protratta» è stato inquadrato in un sistema tabellare costituito da sette classi di sofferenza distinte per fasce (ogni grado di danno, dal 1o al 7o, è articolato in una forbice compresa fra un minimo e un massimo), con la creazione di un sistema di agile applicazione e sostanzialmente soddisfacente.
A tale sistema si guarda da molte parti in Italia come a una possibile e razionale soluzione tanto che, se la presente proposta di legge fosse approvata, come ovviamente si auspica, il Governo dovrebbe impegnarsi, in tempi brevi (fra i tre e i sei mesi, data l'urgenza del provvedimento), a redigere tabelle applicative, mediante l'istituzione di una commissione apposita, al pari di quanto già sperimentato per la disciplina del danno biologico introdotta dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
La presente proposta di legge mira al conseguimento degli obiettivi sopra delineati.
Per quanto concerne i punti 1) e 2), si ritiene indispensabile modificare il comma 3 dell'articolo 138 e il comma 3 dell'articolo 139 del citato codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, semplificandone il testo nelle parti ridondanti (a ciò risponde la soppressione dell'aggettivo: «personali» nel comma 3 dell'articolo 138) e specificando la qualificazione del danno biologico nella sua componente dinamica e relazionale: si sopprimono quindi i limiti di incremento del 30 per cento per le lesioni di non lieve entità e del 20 per cento (un quinto) per le lesioni di lieve entità, consentendo dunque una maggiore personalizzazione e un più completo ristoro del danno (in tal senso peraltro sono già pendenti diversi ricorsi alla Corte costituzionale). Contestualmente, senza negarne le prerogative, si rimuove la riserva di competenza assoluta e primaria del giudice nell'apprezzamento della componente dinamico-relazionale del danno biologico, attribuendo, ovviamente nel contesto di cui ci si occupa (danno da lesione dell'integrità psico-fisica), l'apprezzamento di tale componente all'accertamento medico-legale, con possibilità di incrementare il valore tabellare in relazione alle necessità particolari del caso; ciò in vista del conseguimento di una composizione transattiva delle vertenze, all'interno del dialogo fra operatori e professionisti esperti della materia naturalmente deputati a tali funzioni, quali avvocati, liquidatori e medici legali, rimettendo al giudice, come del resto è fisiologico, esclusivamente la composizione delle controversie sulle quali
non si sia trovato accordo. A tal fine è stato eliminato dal testo legislativo l'aggettivo «equo», poiché esso richiama inevitabilmente uno spazio di discrezionalità doverosamente riservato all'ambito del contenzioso.
L'espressione «in via generale», introdotta nel testo legislativo, assegna all'accertamento medico-legale un ruolo propedeutico alla valutazione del danno, senza peraltro escludere che, nei singoli casi concreti, possano essere liquidati danni anche senza il supporto di valutazioni medico-legali.
Invece, per le esposte considerazioni, la voce di danno che si propone come «danno morale da sofferenza», a parere del proponente, dovrebbe collocarsi nel medesimo codice come separato articolo 139-bis.
Infine, il valore monetario delle tabelle, legato alle disposizioni della già menzionata legge n. 57 del 2001, che trova peraltro applicazione anche nei restanti ambiti della responsabilità civile, quali ad esempio la responsabilità professionale medica o da inosservanza delle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro, dovrà essere adeguato rispetto al nuovo inquadramento giuridico del danno, nell'ambito di una definizione normativa del «danno morale da sofferenza».
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 138 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, l'ammontare del risarcimento del danno, determinato ai sensi della tabella unica nazionale, può essere aumentato, in via generale, secondo un motivato apprezzamento medico-legale»;
b) il comma 3 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«3. L'ammontare del risarcimento del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1, qualora la lesione subìta incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, può essere aumentato, in via generale, secondo un motivato apprezzamento medico-legale»;
c) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:
«Art. 139-bis. - (Danno morale connesso al danno biologico). - 1. Nella liquidazione del danno di cui agli articoli 138 e 139, oltre al danno biologico e per quanto non già previsto dai medesimi articoli, è dovuto il risarcimento del danno morale.
2. Agli effetti del comma 1, per danno morale si intende la sofferenza soggettiva collegata alla lesione e alle sue conseguenze, in via generale, suscettibili di accertamento di natura medico-legale».
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