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PDL 2231

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2231



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, MAZZUCA, RAISI, BERNINI BOVICELLI, GARAGNANI

Concessione di un contributo per celebrare la ricorrenza del centenario dell'assegnazione del premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi

Presentata il 23 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 2009 è l'anno del centenario del conferimento del premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi, inventore della comunicazione senza fili, avvenuto nel 1909.
      Anche se ottenuto in giovane età - Marconi aveva 35 anni - quel premio giunse al termine di un programma straordinariamente intenso di lavoro durato poco meno di quindici anni. Guglielmo Marconi, primo italiano a ricevere il premio Nobel per la fisica, ebbe una carriera che, iniziata a soli ventuno anni di età, fu costellata da una serie di successi: dai primi rudimentali esperimenti di telegrafia senza fili effettuati nella villa di famiglia sulle colline bolognesi a quelli effettuati sulle coste atlantiche, fino ai collegamenti transatlantici con il Canada e con gli Stati Uniti d'America, avviò una vera e propria rivoluzione nelle telecomunicazioni, combinando eccezionali doti scientifiche e qualità imprenditoriali, con grandi intuizioni e con una straordinaria determinazione.
      La presente proposta di legge, oltre a rendere omaggio alla figura di Guglielmo Marconi, è finalizzata a richiamare l'attenzione sull'importanza delle sue scoperte scientifiche e dell'invenzione tecnica.
      Le scoperte, il lavoro e le innovazioni prodotti da Guglielmo Marconi rappresentano, ad un secolo di distanza, un esempio di grande valore per una società moderna in cui l'innovazione tecnologica costituisce un volano per il rilancio dell'economia e per il progresso dell'intera comunità.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 individua le finalità della legge, l'articolo 2 definisce gli obiettivi delle celebrazioni in memoria di Guglielmo Marconi, l'articolo 3 prevede la concessione di un contributo in favore del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario del premio Nobel a Guglielmo Marconi (istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2008) e, infine, l'articolo 4 reca la copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia del patrimonio culturale e di promozione dello sviluppo scientifico del Paese, celebra la figura di Guglielmo Marconi nella ricorrenza del centenario dell'assegnazione del premio Nobel per la fisica.

Art. 2.
(Celebrazioni per il centenario dell'assegnazione del premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi).

      1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1 hanno lo scopo:

          a) di promuovere lo sviluppo di ricerche, di studi scientifici e di interventi innovativi nel settore delle telecomunicazioni e delle informazioni;

          b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni o singoli privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche coerenti con l'opera di Guglielmo Marconi;

          c) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o permanenti di documentazione della vita, degli studi, delle scoperte e delle invenzioni di Guglielmo Marconi.

Art. 3.
(Concessione di un contributo al Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario del premio Nobel a Guglielmo Marconi).

      1. Nella ricorrenza del centenario e per le finalità di cui alla presente legge è concesso al Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario del premio Nobel a Guglielmo Marconi, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2008, un finanziamento dell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2009.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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